

I contributi non sono un debito di carattere fiscale, e quindi il conteggio del loro termine di prescrizione non deve fare riferimento alla presentazione della denuncia dei redditi, ma all’anno di effettiva prestazione dell’attività a cui si riferiscono. Lo dice la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, nell’Ordinanza n. 13601 del 3 dicembre 2019, pubblicata il 2 luglio scorso.
La vicenda si origina dalla pretesa dell’Inps nei confronti di un avvocato che nel 2010 aveva prestato la propria attività professionale senza essere iscritto alla Cassa Forense. Per questo motivo, nel 2016 l’Inps gli aveva chiesto di pagare i contributi dovuti alla gestione separata: l’avvocato sosteneva che il quinquennio prescrizionale previsto dalla legge 335/95 fosse scaduto nel 2015, mentre l’Inps, facendo riferimento al fatto che quell’attività fosse contenuta nella denuncia dei redditi presentata nel 2011, riteneva che la prescrizione scadesse nel 2016, e che quindi la sua richiesta fosse legittima.
Come si è detto, la Cassazione ha dato ragione all’avvocato, ribadendo che il termine per la prescrizione quinquennale del debito contributivo decorre dal momento in cui la contribuzione a saldo doveva essere versata. In particolare, per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, il termine di prescrizione quinquennale inizia dal momento in cui i contributi dovevano essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, nonostante l’Inps sostenesse che solo in quel momento aveva potuto essere informata dell’esistenza di un reddito comportante l’obbligo contributivo.
In questo modo la Suprema Corte conclude le sue argomentazioni: " … Tanto di recente è stato ribadito da questa Corte (sentenza n. 27950 del 31/10/2018) con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata essendosi precisato che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo."
Dalla vicenda può trarsi un insegnamento valido anche per i medici: non potendo esistere redditi professionali sprovvisti di contribuzione, è sempre meglio fare riferimento alla propria Cassa di appartenenza, ottemperando alle prescrizioni contributive ivi previste, anche per evitare richieste di altri Enti previdenziali, che potrebbero portare a versamenti pressoché improduttivi a fini pensionistici.




Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.