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Quota 100 e i medici: lavoro autonomo cumulabile

Previdenza Redazione DottNet | 04/09/2020 16:20

L'emergenza Covid consente ai sanitari in pensione con quota 100 di poter riprendere il lavoro cumulando i redditi

Quota 100 consente di uscire dal lavoro con un minimo di 62 anni di età e 38 anni di contributi, qualora questi requisiti siano raggiunti entro il 31 dicembre 2021. Le condizioni previste per l’accesso alla pensione sono piuttosto vantaggiose, considerando che la pensione di vecchiaia si può percepire a 67 anni di età, con 20 anni di contributi, mentre per la pensione anticipata ci vogliono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per i medici però ci sono corsie preferenziali: il recente decreto di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, si legge su Laleggepertutti.it, per fronteggiare al meglio l’epidemia di coronavirus ha previsto, transitoriamente, la possibilità di cumulare i redditi di lavoro con la pensione per medici, infermieri, sanitari, veterinari e personale di ruolo della sanità in genere.

In sostanza, per la pensione quota 100, medici e personale sanitario non devono subire la sospensione del trattamento, al contrario di tutte le altre categorie, qualora rientrino in servizio a causa dell’attuale emergenza epidemiologica.

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I requisiti quota 100 per medici e sanitari

Ricordiamo innanzitutto che medici e sanitari possono percepire la quota 100 se possiedono, entro il 31 dicembre 2021:

  • almeno 62 anni di età;
  • almeno 38 anni di contributi, cumulabili anche in gestioni previdenziali diverse, ad esclusione delle casse professionali.

Per la decorrenza della pensione tutti i dipendenti pubblici in generale devono attendere una finestra di 6 mesi, a partire dalla maturazione dei requisiti. Inoltre, è necessario fornire all’amministrazione di appartenenza un preavviso di 6 mesi per la cessazione dal servizio.

Quota 100 per medici e sanitari che lavorano

Il decreto per il potenziamento del Ssn per l’emergenza epidemiologica Covid-19  ha disposto che per gli incarichi conferiti al personale medico e a quello infermieristico collocato in pensione non trova applicazione, qualora siano titolari di trattamento pensionistico quota 100, l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

In sede di conversione del decreto, come chiarito dall’Inps, è stato poi previsto che, fino al 31 luglio 2020, le regioni e le provincie autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, ai seguenti lavoratori collocati in pensione:

  • dirigenti medici;
  • veterinari;
  • sanitari;
  • personale del ruolo sanitario del comparto sanità;
  • operatori sociosanitari Oss.

A questi incarichi non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico quota 100.

Il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa prevista per il periodo di emergenza, per un periodo non superiore ai sei mesi. Resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100, con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di vigenza del decreto per il potenziamento del Ssn) al personale medico e infermieristico.

Comunicazione all’Inps

Per non interrompere il trattamento pensionistico quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti nel periodo di emergenza, gli interessati sono tenuti a comunicare alle sedi territoriali Inps, attraverso gli indirizzi e-mail o pec, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da Covid-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione allegando il modello “AP139”:

  • compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata ai redditi cumulabili in virtù di espressa deroga normativa;
  • indicando “Emergenza Covid-19” nel campo relativo all’attività lavorativa;
  • allegando la documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della normativa derogatoria.

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