|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Medici, come cambia il regime fiscale in base al contratto

Le guardie mediche sono lavoratori autonomi, 118 e Asl con contratto a tempo determinato dipendenti. L'Enpam e l'indennità di malattia
Professione

Com’è noto, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020), ha recentemente stabilito il principio che le guardie mediche a tempo determinato, diversamente da quanto in precedenza affermato dall’Agenzia stessa, producono reddito da lavoro autonomo. Di qui, da un lato l’appesantimento burocratico dell’apertura obbligatoria della partita Iva, ma dall’altro anche la possibilità di un consistente risparmio di imposte, grazie alla possibile applicazione del regime fiscale forfettario (con aliquota al 15%, ridotta al 5% per le startup).

Da un ulteriore approfondimento è tuttavia emerso che la risoluzione citata non è suscettibile di applicazione estensiva, per cui i medici del 118 e i medici dei servizi Asl, anche se con contratto a tempo determinato, restano comunque fiscalmente assimilati ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 49 del TUIR. Per loro, quindi, niente partita Iva e niente regime forfettario (ma detrazioni per lavoro dipendente come gli statali).

pubblicità

In questo senso si esprime l’Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione del 5 febbraio 1999 n. 14, secondo cui "i rapporti intercorrenti tra le AA.SS.LL. e i medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale denotano i tratti essenziali del rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che anche gli emolumenti corrisposti dalle AA.SS.LL. ai predetti medici devono essere assoggettati al regime fiscale previsto per i redditi di lavoro dipendente".

Lo stesso regime fiscale viene quindi applicato dall’ENPAM nei confronti di tali soggetti nei casi di erogazione di indennità per inabilità temporanea all’esercizio della professione medica, trattandosi di indennità sostitutive del reddito di cui all’art. 6 del T.U.I.R.  

Da quanto esposto consegue appunto che questi medici non potranno accedere ai regimi fiscali agevolati (regime c.d. forfetario e regime dei minimi) stante l’inquadramento fiscale dei compensi percepiti in relazione a tale tipo di attività, fermo restando che – in caso di attività libero professionale esercitata al di fuori degli incarichi assunti nell’ambito dell’emergenza territoriale – il professionista potrà fruire dei regimi di vantaggio ricorrendone i requisiti fissati dalla legge (cioè, in sostanza, il reddito da emergenza o medicina dei servizi non deve superare i 30.000 euro lordi annui).

Ecco dunque, alla luce delle ultime indicazioni ricevute dalle autorità fiscali, il quadro relativo al trattamento fiscale applicabile alle indennità di inabilità temporanea (l’indennità di malattia liquidata dall’Enpam) corrisposte ai medici operanti in regime di convenzione.

ASSISTENZA PRIMARIA - ritenuta 20%; applicabile il Regime Forfetario.

EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE -ritenuta 23% - rapporto di lavoro subordinato; non applicabile il regime fiscale agevolato, anche se attualmente indicato nel modulo di domanda predisposto dall’Enpam.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A TEMPO INDETERMINATO -ritenuta 23%-rapporto di lavoro subordinato; non applicabile il regime fiscale agevolato, anche se indicato nel modulo;

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A TEMPO DETERMINATO- 20% -rapporto di lavoro autonomo- applicabile il regime di vantaggio.

Sarà quindi certamente rivista la tassazione della continuità assistenziale e limitata sul modulo di domanda l’opzione concernente i regimi agevolati alle sole categorie dei medici di assistenza primaria e continuità assistenziale a tempo determinato. Per motivi di gestione contabile, queste variazioni saranno probabilmente effettuate a partire dal prossimo anno (1/1/2021) con relativa modifica del modulo di domanda.

Professione
Commenti

I Correlati

Modello D ENPAM: le risposte ai dubbi più frequenti
Previdenza
Leggimi

Ultime News

Ti potrebbero interessare
Responsabilità medica, Sisto: la carenza di personale peserà sulla colpa
Professione
Responsabilità medica, Sisto: la carenza di personale peserà sulla colpa
La riforma della Gelli-Bianco introduce nuovi criteri per valutare l'operato sanitario. Risorse insufficienti, difficoltà cliniche ed emergenze entrano nell'accertamento della responsabilità.
La malattia nella medicina convenzionata: le regole dei contratti e le tutele dell'ENPAM
Professione
La malattia nella medicina convenzionata: le regole dei contratti e le tutele dell'ENPAM
Malattia e medicina convenzionata: cosa prevedono gli Accordi Collettivi Nazionali e quali tutele garantisce l’Enpam
Sanità regionalizzata, anche i sindacati rischiano di dividersi
Professione
Sanità regionalizzata, anche i sindacati rischiano di dividersi
Il caso SMI in Sardegna apre una questione nazionale: come conciliare le diverse esigenze territoriali con una rappresentanza unitaria dei medici?
Specializzandi in medicina: non solo studio, tutte le nuove possibilità
Professione
Specializzandi in medicina: non solo studio, tutte le nuove possibilità
Specializzazioni mediche: nuove deroghe ampliano le possibilità di svolgere attività professionali durante il percorso formativo, offrendo maggiore flessibilità ai medici specializzandi. Introduzione

Siamo oltre 250.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.