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Medici, niente fattura elettronica anche per il 2021

Professione Redazione DottNet | 01/01/2021 18:40

Gli operatori sanitari possono però dotarsi di un registratore elettronico per facilitare la partecipazione alla lotteria degli scontrini

La Legge di bilancio 2021 estende per tutto il 2021 il divieto di emissione della fattura in formato elettronico da parte di medici e operatori sanitari in genere che così potranno fatturare solo nel 2021 in formato cartaceo oppre in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo S.d.I. E' quanto riporta l’art. 1, comma 1105, della Legge di bilancio 2021 che precisa anche: "il divieto di emissione del documento fiscale in formato elettronico è adottato nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche”.

Dunque i medici sono esonerati anche per il periodo d’imposta 2021, a testimonianza della palese difficoltà a far convivere le c.d. e-fatture con la tutela della privacy in ambito sanitario. Di conseguenza cade anche l’obbligo di dotarsi del registratore telematico per adempiere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi, come disposto dall’art. 140 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

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In relazione alla propria attività, i MMG, anche per il periodo d’imposta 2021, potranno quindi continuare a certificare la spesa sostenuta dall’assistito secondo le modalità ordinarie – fattura cartacea e trasmissione dei dati al sistema TS - al fine di preservare, e tutelare, la privacy dei propri assistiti e consentirne la deducibilità/detraibilità nella Dichiarazione dei redditi precompilata. Naturalmente, in tal caso, al paziente resta preclusa la partecipazione alla c.d. lotteria degli scontrini, di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232 del 2016, ancorché lo stesso si fosse dotato del proprio codice lotteria, senza responsabilità ascrivibile al MMG. Il Garante della privacy ha evidenziato criticità circa il trattamento dei dati sensibili eventualmente riportati in fattura elettronica. Si pensi al codice fiscale del paziente o alla descrizione della prestazione ricevuta

Registratore di cassa

L'assenza di obblighi da parte dei medici di fattura elettronica non cancella però gli impedimenti all’acquisto facoltativo di un registratore elettronico, al fine di consentire ai propri pazienti la partecipazione alla lotteria degli scontrini. In tal caso, viene fatto obbligo al MMG di inserire, nello scontrino elettronico, in luogo del codice fiscale, il codice lotteria del paziente.

L’inserimento del codice lotteria nello scontrino elettronico rappresenta, al momento, la sola ipotesi in cui è possibile certificare il corrispettivo in via telematica, atteso che, solo in tal modo, il MMG può garantire l’osservanza dell’anonimato per il tipo di prestazione medica nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Provvedimento 11 Novembre 2020).

L’emissione dello scontrino elettronico con il codice lotteria, però, non esonera il MMG dalla trasmissione telematica dei dati al sistema TS, necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riporta la Fimmg sul suo sito

Conseguentemente, fatta salva l’ipotesi di opposizione del paziente alla trasmissione dei suoi dati al sistema TS, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, permane l’obbligo, in capo al MMG, di rilasciare la fattura cartacea e comunicarne i dati al sistema TS, con le nuove scadenze previste e con gli elementi necessari per la dichiarazione dei redditi precompilata, compresi quelli indicati all’art. 2, comma 2, del Decreto 19 Ottobre 2020, e precisamente:

  • il tipo di documento fiscale emesso, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento (scontrino elettronico), necessario per le finalità di cui agli artt. 10-bis e 17 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
  • l’aliquota IVA applicata e la natura della singola operazione;
  • le indicazioni circa l’eventuale esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei redditi precompilata.

In relazione a quest’ultima fattispecie, si rende noto che, per espressa disposizione della lett. c), del comma 2, dell’art. 2 del citato Decreto 19 Ottobre 2020, “… i dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito”.   Consentire all’assistito la partecipazione alla lotteria degli scontrini rappresentapertanto, il solo scopo - che si ribadisce non essere obbligatorio - dell’utilizzo del registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi per il MMG.


 

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