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Accertamento bancario al medico: di rilievo solo i versamenti ingiustificati

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 29908 stabilisce che in caso di accertamento sulle risultanze bancarie, i prelevamenti hanno valore presuntivo solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, quelle di versamento nei confronti di
Professione

In caso di accertamento fondato sulle risultanze bancarie, i prelevamenti hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento valgono nei confronti di tutti i contribuenti, i quali tuttavia possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. Questo il principio desumibile dall’Ordinanza n. 29908 (clicca qui per scaricare il testo completo) depositata il 30 dicembre 2020. Il caso riguarda un medico generico, specialista in ostetricia e ginecologia, autorizzato a svolgere attività professionale autonoma intramoenia, contro un avviso di accertamento con il quale, all’esito di indagini bancarie e del relativo contraddittorio antecedente all’emissione dell’atto impositivo, l’Agenzia delle entrate ha accertato in maniera sintetica il maggior reddito da lavoro autonomo ed il valore della produzione, rideterminando pertanto le conseguenti maggiori IRPEF e IRAP, con interessi e sanzioni.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP e avverso tale decisione l’Ufficio ha proposto appello, parzialmente accolto in merito alla legittimità della ripresa fiscale anche con riferimento ai prelevamenti rilevati sul conto ad eccezione di quelli documentate analiticamente.

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Avverso tale sentenza,il medico proponeva ricorso per cassazione il contribuente, lamentando l’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui applica anche ai lavoratori autonomi, non imprenditori, la presunzione di maggior imponibile derivante dai prelevamenti risultanti dalle indagini finanziarie e non diversamente giustificati dal contribuente.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo e e rinviato alla CTR la causa.

Come correttamente affermato dal contribuente la Corte costituzionale, con la sentenza del 6 ottobre 2014, n. 228, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, num. 2, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole “o compensi”.

La Corte di cassazione ha in primo luogo ribadito il principio per cui, in tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari “si estende alla generalità dei contribuenti”; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale del 2014, “le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”.

I giudici hanno ulteriormente aggiunto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in questione “ha efficacia retroattiva, nel senso che si configura come ius superveniens, che impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta”.

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