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Tessera sanitaria, invio dati slitta all'8 febbraio. Novità sulle scadenze

Professione Redazione DottNet | 27/01/2021 18:57

A partire dalla trasmissione dei dati 2021 la cadenza passa da annuale a mensile

Il portale del Sistema Tessera Sanitaria nei giorni scorsi è andato più volte in down. E così arriva la proroga dell’invio dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi dell’anno 2020. Come riportato nel provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate e con riferimento a tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari al Sistema TS: "D’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie riferite all’anno 2020".

Infatti, la scadenza fissata al 1° febbraio (in realtà si trattava del 31 gennaio, ma, quest’anno, cade di domenica), slitta di 8 giorni e, pertanto, viene posticipata all’8 febbraio. Il provvedimento fa slittare anche i termini per l’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e per l’esercizio dell’opposizione a tale utilizzo da parte dei cittadini.

Il  Sistema Tessera Sanitaria, come è ormai ben noto, raccoglie i dati relativi:

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a) alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

b) ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Sono interessate all’adempimento le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, le parafarmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi, degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, ostetriche, radiologi e tecnici di radiologia medica, gli ottici.

Tuttavia ci sono alcune novità che riguardano il sistema: per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie (art. 1, comma 679, legge n. 160/2019). Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione sopra indicate (i.e. spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati comprensivi, oltre che dei dati di cui sopra, anche dei seguenti ulteriori dati:

a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;

c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Un’ultima annotazione riguarda sempre la tempistica: si ricorda che a partire dalla trasmissione dei dati 2021, la cadenza passa da annuale a mensile. Ciò significa che, se non interviene una modifica, nel 2021 si dovranno effettuare 12 trasmissioni dei dati, ciascuna per ogni mese dell’anno.

Utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate

Affinché l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare i dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata, occorre che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione della stessa i dati ricevuti. In particolare, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle Entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle escluse dall’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (possono essere pagate in contanti, come detto sopra, le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al SSN). Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2021, il termine per rendere disponibili i dati del 2020 è stato fissato al 16 marzo 2021.

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