Molti medici e odontoiatri privilegiano la forma associativa, in primis per condividere le spese di gestione, ma anche per creare una struttura capace di sopravvivere ed essere valorizzata anche in futuro
Dal 2013 la legge italiana consente la costituzione di Società fra professionisti, sulla base del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013. Ed in effetti da lungo tempo sono molti i medici e gli odontoiatri che privilegiano la forma associativa, in primis per condividere le spese di gestione, ma anche per creare una struttura capace di sopravvivere ed essere valorizzata anche a prescindere dalla loro persona (e quindi adatta a poter essere trasferita ad un figlio o venduta ad un collega, realizzando il costo, spesso importante, di materiali ed apparecchiature).
In via generale, è ammessa la costituzione di società tra liberi professionisti esercenti un’attività protetta, cioè un’attività per la quale esiste l’obbligo di iscrizione ad un Albo, Ordine o Registro (come ad esempio l’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro ovvero appunto l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).
Non si rinviene alcuna preclusione riguardo alla possibilità di utilizzare forme societarie di più recente istituzione, quali la Società a Responsabilità Limitata Semplificata (S.r.l.s.) oppure S.r.l. o S.p.A. unipersonali.
Ovviamente, la scelta della tipologia di società da costituire sarà attuata anche in relazione al profilo di responsabilità a cui i soci vogliono essere chiamati. A questo proposito, è bene ricordare che nel caso delle società di persone tutti i soci, ad eccezione del socio accomandante (cioè semplice apportatore di capitale) nelle società in accomandita semplice, hanno una responsabilità illimitata, solidale (cioè condivisa con tutti gli altri soci) e sussidiaria (cioè attivabile non appena viene meno il capitale sociale). Insomma i medici che usano questa struttura ci mettono la faccia e il portafoglio per intero.
Al contrario, i soci delle società di capitale, ad eccezione del socio accomandatario (cioè apportatore di mera attività lavorativa) nelle società in accomandita per azioni, hanno una responsabilità limitata alla sola quota di capitale conferito. In questo caso, quindi, il rischio è limitato all’investimento effettuato, ideale per aggregazioni alla prima apparizione sul mercato. Quando ci si rivolge ad una società, il cliente conferisce l’incarico alla società in se stessa e non al singolo professionista che materialmente eseguirà la prestazione professionale, anche se al cliente, al momento del contratto, è riservata la facoltà di designare un particolare professionista, fra tutti quelli che compongono la società. Nello specifico, per le società fra professionisti sono previsti questi essenziali requisiti:
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