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I sussidi per il Covid sono esentasse solo per i lavoratori autonomi

Previdenza Redazione DottNet | 27/08/2021 15:39

I bonus economici erogati nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti, concorrono invece alla formazione del reddito fiscalmente imponibile

Com’è noto, i sussidi Covid ricevuti dai medici da parte dell’Enpam sono risultati esclusi per legge dal perimetro impositivo, grazie all’art. 10 bis del decreto-legge 137/2020, il cosiddetto decreto "Ristori". Ed infatti subito prima della fine dell’anno tutti gli interessati hanno ricevuto dalla Fondazione (che l’ha anticipata con proprie risorse, in attesa di riceverle indietro dallo Stato) la restituzione delle tasse precedentemente trattenute. Stessa sorte anche per l’indennizzo statale proveniente dal cosiddetto Fondo di Garanzia (i famosi 600 euro di marzo ed aprile ed i 1000 euro di maggio 2020), che fin da subito vennero pagati senza alcuna trattenuta.

Ma questo trattamento di favore ha riguardato soltanto i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Infatti, è stato recentemente chiarito che i bonus economici erogati nel contesto emergenziale della pandemia da Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti, concorrono invece alla formazione del reddito fiscalmente imponibile. Lo dice l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 492/2021, con cui sono stati forniti ad un ente bilaterale alcuni chiarimenti proprio su questo punto. Per chi non lo sapesse, un ente bilaterale è una associazione senza scopo di lucro, costituita (da qui il nome di bilaterale) insieme da sindacati e organizzazioni imprenditoriali, per migliorare le condizioni di lavoro.

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Nello specifico, espone l’Agenzia delle Entrate, l’Ente bilaterale in questione, finanziato dai contributi contrattuali a carico di aziende e lavoratori, svolge attività a sostegno dei lavoratori dipendenti e aziende aderenti in difficoltà economica. Fra queste attività rientra anche l’erogazione di sussidi in favore di lavoratori ed imprese in presenza di situazioni eccezionali, come quelle provocate dalla pandemia; ed infatti l’ente per il Covid ha previsto, a beneficio dei lavoratori dipendenti iscritti, il pagamento di un bonus economico straordinario in denaro di importo fisso, ed in favore delle imprese in difficoltà, la fornitura di guanti, mascherine ed altri dispositivi.

L’Ente ha chiesto all’Agenzia se le erogazioni in questione costituiscano reddito per i lavoratori dipendenti e per le imprese beneficiarie, se debba essere rilasciata la Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti e se i contributi erogati alle imprese debbano essere indicati nel modello 770. A giudizio dell’Ente istante, infatti, i sussidi erogati non costituirebbero né forme di integrazione al reddito né elargizioni sostitutive dello stesso, e quindi sarebbero fiscalmente esenti.

L’Agenzia nella sua risposta sostiene al contrario che questi sussidi rappresentano invece redditi sostitutivi o integrativi di redditi (cosiddetto lucro cessante) e vanno quindi in linea di principio assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Testo Unico sulle imposte dei redditi. La norma contenuta nel decreto Ristori rappresenta un’eccezione a questo principio, ma è rivolta esclusivamente ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi. Quindi i sussidi liquidati ai lavoratori dipendenti costituiscono reddito, vanno assoggettati a tassazione e deve essere emessa la Certificazione Unica; quelli liquidati alle imprese sono esentati dalla norma speciale e non vanno indicati nel Modello 770.

Se da una parte l’obbligo della Certificazione Unica è esistente anche per i sussidi ai liberi professionisti (ed infatti l’Enpam ha emesso la CU anche per i propri bonus, quantunque esenti da tassazione), la decisione dell’Agenzia può divenire pesante per quelle Casse che hanno erogato contributi a professionisti con esclusivo rapporto di lavoro dipendente, perché conferma l’obbligo di assoggettarli a prelievo. Anche l’Enpam potrebbe aver fatto lo stesso con propri iscritti (si pensi ad uno specialista ambulatoriale transitato alla dipendenza o ad un ospedaliero con attività intra o extra moenia), ma per la Cassa dei medici il presupposto dell’erogazione è sempre stato l’esercizio di un’attività libero professionale (accessoria alla dipendenza), ed il reddito di riferimento rimane comunque quello da lavoro autonomo, con mantenimento del diritto all’esenzione fiscale.

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