Gli iscritti con il riscatto in corso di pagamento vedranno che la rata del prossimo giugno (i pagamenti hanno cadenza semestrale) avrà un ammontare superiore rispetto a quella scaduta il 31 dicembre 2021
Come nelle attese, nel 2022 il saggio di interesse legale torna a risalire. Dopo un anno in cui l’interesse si è collocato praticamente a zero (precisamente 0,01%), la nuova spinta dell’inflazione ed i movimenti al rialzo dei titoli di stato hanno determinato una inversione di tendenza. Infatti, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile è stato rideterminato nella misura dell’ 1,25% in ragione d’anno (in luogo del preesistente tasso dello 0,01%), con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
La legge prevede appunto che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
In sostanza, gli iscritti con il riscatto in corso di pagamento vedranno che la rata del prossimo giugno (i pagamenti hanno cadenza semestrale) avrà un ammontare superiore rispetto a quella scaduta il 31 dicembre 2021. Il nuovo importo della rata resterà stabile fino alla scadenza del piano di ammortamento, fatte salve eventuali nuove variazioni del saggio di interesse legale. Ritorna quindi la necessità di valutare se pagare in un’unica soluzione o in poche rate, risparmiando il costo degli interessi, oppure allungare al massimo il piano di ammortamento, considerando il beneficio fiscale dei pagamenti diluiti, che insistono su aliquote marginali di tassazione più elevate, massimizzando gli importi deducibili. Aumenterà anche il costo della rateazione degli importi dovuti per il regime sanzionatorio della Gestione Quota B del Fondo di previdenza generale (contributi evasi o elusi). Infatti, per le somme di importo superiore a 1.000 euro, il pagamento oltre che in unica soluzione, può essere effettuato in unica soluzione, in due rate semestrali di pari importo, oppure in 12 rate bimestrali. In caso di opzione per il pagamento di tutte le somme dovute all’Ente mediante addebito diretto su conto corrente, la rateazione può essere aumentata sino ad un massimo di 18 rate bimestrali.
Ed appunto, in caso di scelta di pagamento in forma rateale, le rate successive alla prima vengono maggiorate dell’interesse legale pro-tempore vigente. Considerando che fiscalmente, in questi casi, gli interessi non sono deducibili, per questa casistica, in presenza dell’opportuna disponibilità economica, torna più conveniente – salvo oscillazioni dell’imponibile – il pagamento in unica soluzione.
Anche per lo stesso pagamento ordinario del contributo di Quota B, che adesso può essere effettuato addirittura in 5 rate bimestrali di pari importo, le rate in scadenza nell’anno successivo a quello di riferimento (febbraio, aprile e giugno), sulle quali si applicano gli interessi legali, saranno maggiormente incrementate rispetto a quelle già scadute ad ottobre e dicembre. Allo stesso modo, pagheranno di più all’Enpam anche le Aziende ASL in ritardo con il versamento dei contributi dovuti in favore dei professionisti convenzionati. La variazione del saggio legale ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare nel caso del ravvedimento operoso. Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è proprio questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti. Essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Un certo vantaggio può ritrovarsi nel fatto che l’Enpam (ma è lo stesso anche per l’Inps) aumenterà gli importi riconosciuti ad iscritti e pensionati in quegli sporadici casi in cui corrisponde interessi per ritardato pagamento, come ad esempio per le indennità di maternità pagate dopo 120 giorni dal completamento della documentazione richiesta, ovvero nella rara ipotesi in cui gli Enti previdenziali debbono versare gli interessi per effetto di una sentenza ovvero di una messa in mora.
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