Canali Minisiti ECM

Consiglio di Stato: una farmacia non può insistere su una strada di pertinenza di sede vicina

Farmacia Redazione DottNet | 29/06/2022 20:53

In caso contrario s'invade l’ipotetico bacino di utenza di quest’ultima

Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4744 del 10 giugno 2022, ha rigettato il ricorso proposto da una titolare di farmacia per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 182/2018, avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della medesima, del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della ASL e dei presupposti verbali ispettivi della Commissione di vigilanza sulle farmacie nella sola parte in cui subordinava il trasferimento al rispetto di determinate condizioni.

In particolare, per il suddetto Organo di vigilanza il trasferimento doveva, tra l’altro, rispettare i seguenti parametri:
a) il divieto di apporre insegne identificative della farmacia (la croce) sulla parte di edificio prospiciente una data via (insistente su zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica);
b) l’obbligo di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla medesima via;
c) l’obbligo di adottare delle misure atte a evitare che attraverso tale vetrina possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali.

Secondo il Tar Sardegna una farmacia non può “insistere” - né con la sua croce verde né con una qualunque sua vetrina - su una via di pertinenza esclusiva di una sede confinante, così invadendo l’ipotetico bacino di utenza di quest’ultima.

I Giudici amministrativi di secondo grado, nel condividere il ragionamento seguito dai giudici di primo grado ha, tuttavia, ritenuto opportuno chiarire che la legittimità dell’operato della Asl/Ast – in particolare per quanto riguarda l’oscuramento della vetrina e la rimozione dell’insegna – non deriva dalla circostanza che l’una e/o l’altra “sono poste a una distanza inferiore ai duecento metri da un’altra farmacia”, ma dal rilievo che le stesse “insistono su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica”.

In definitiva, la vetrina e l’insegna, avendo “la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta farmaceutica”, non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata.

Commenti

I Correlati

La dinamica dei volumi riflette la stabilizzazione epidemiologica dopo il biennio 2021-2022, segnato da un'impennata delle vendite dovuta all’alta incidenza di patologie stagionali

Altissima la partecipazione al voto, al quale hanno preso parte 97 Ordini provinciali su 100, esprimendo una scelta nel segno della continuità

L’analisi della banca dati Pharma Data Factory (PDF) che con il 95% di farmacie monitorate consente una rilevazione dei consumi reali di medicinali in Italia

La denuncia dei farmacisti, nel 68% dei casi interrotte o sospese le produzioni

Ti potrebbero interessare

Screening (6.275) e monitoraggio all’aderenza terapeutica (824) i più richiesti

Mariastella Giorlandino: "Si riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo". Fofi: "Si riafferma la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici"

Marino (Unindustria) sugli esami in farmacia: "Soddisfatti da parole Schillaci"

In occasione dell'International Self-Care Day, 'rivolgersi al professionista per mettere al centro la salute'

Ultime News

Più letti