Nessuna novità in merito agli incarichi conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3-bis del dl n. 2/2021
Pensioni «quota 100» o «quota 102» cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e co.co.co sino al 31 dicembre 2023 per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3287/2022 in cui spiega che il legislatore da ultimo con il dl n. 73/2022 ha prorogato di ulteriori 12 mesi la scadenza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2-bis del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 (cd. decreto «cura Italia»).
Incarichi di lavoro autonomo
Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha stabilito che per fare fronte all’emergenza da COVID-19, a decorrere dal 30 aprile 2020, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La modifica recata dall’articolo 36, co. 4-bis del dl n. 73/2022 (cd. decreto semplificazioni) - informa il sito PensioniOggi - consente il conferimento degli incarichi, anche mediante proroga, sino al 31 dicembre 2023 rispetto all'originario termine del 31 dicembre 2022 fissato da ultimo dall'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla 19 maggio 2022, n. 52. In sostanza sino a tale data i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico «quota 100» o «quota 102», oltre che con tutte le altre tipologie di pensione (es. pensione di vecchiaia e anticipata) già cumulabili ai sensi della normativa generale. L'incumulabilità reddito/pensione è mantenuta solo per il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci (41 anni di contributi) nonché per l'Ape sociale.
Incarichi a tempo determinato
Si rammenta che non ci sono novità, invece, in merito agli incarichi conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3-bis del dl n. 2/2021. La disposizione in argomento consente, infatti, dal 13 marzo 2021 alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. In deroga alla disciplina generale, che consente la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, è stato stabilito che il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito viene sospeso. L'Inps ha fornito istruzioni in merito con la circolare n. 172/2021
Uno dei due bandi prevede 300 borse da 3.100 euro per gli studi universitari dei figli dei camici bianchi attivi – anche se pensionati – che versano i contributi di “Quota B” all’Enpam
Scotti: "Per me questo nuovo incarico rappresenta soprattutto una responsabilità e un impegno in risposta all'Assemblea e a tutti i medici che in Enpam trovano la loro casa previdenziale"
A guidare la Consulta in qualità di presidente sarà Salvatore Casà, 64 anni, odontoiatra iscritto all'ordine di Agrigento
La procedura consente di selezionare l’opzione per richiedere la valutazione senza necessità della visita diretta
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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