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Prestazioni chirurgiche ambulatoriali in convenzione, torna la maggiorazione dello sconto sui contributi

Previdenza Redazione DottNet | 26/09/2022 15:53

Merito del protocollo d’intesa sulla contribuzione alla Gestione Enpam degli Specialisti accreditati, firmato il 28 luglio scorso dall’Enpam e dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di 150 aziende, per oltre 15.0

Merito del protocollo d’intesa sulla contribuzione alla Gestione Enpam degli Specialisti accreditati, firmato il 28 luglio scorso dall’Enpam e dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti

Interessante novità per i medici specialisti, titolari o collaboratori di strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, i quali, nell’ambito della loro specialità (oculistica, ginecologia, dermatologia, ecc.) esercitano anche dei piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, per lo più in regime di day hospital. In passato, quando gli specialisti esterni in convenzione erano decine di migliaia, l’Enpam consentiva, in caso di prestazioni promiscue (come appunto, ad esempio, l’oculistica più la chirurgia), in sede di determinazione dell’imponibile previdenziale, di cumulare la percentuale di abbattimento (cioè di sconto) prevista per la singola prestazione. 

Per capirci, fatto pari a 100 l’importo della prestazione resa, era previsto uno sconto del 20 per cento dell’imponibile previdenziale per l’oculistica e del 20 per cento per la chirurgia: per i piccoli interventi chirurgici oculistici, il contributo veniva quindi calcolato su base 60. Con il passare del tempo, però, vista la riduzione delle strutture in convenzionamento esterno, le prestazioni chirurgiche finirono quasi con lo scomparire dalla tabella Enpam, sicché i pochi professionisti che continuarono ad effettuare attività promiscue, anche in considerazione dell’informatizzazione degli adempimenti, furono costretti a rinunciare a questo piccolo vantaggio, dovendo scegliere obbligatoriamente una sola casistica e quindi effettuare sempre il calcolo su base 80. 

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Adesso invece in questi casi il calcolo del contributo potrà nuovamente essere effettuato su base 60. Merito del protocollo d’intesa sulla contribuzione alla Gestione Enpam degli Specialisti accreditati, firmato il 28 luglio scorso dall’Enpam e dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti. In quel protocollo è specificamente disciplinato il trattamento contributivo da applicare ai cosiddetti PACC, cioè i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, distinti in PACC medici e PACC chirurgici. Mentre i primi sono remunerati singolarmente, sulla base delle singole prestazioni che li compongono, i PACC chirurgici, nel loro complesso, sono identificati nel nomenclatore tariffario da un codice specifico e sono remunerati con una tariffa omnicomprensiva che comprende le diverse fasi del percorso assistenziale: presa in carico del paziente, diagnostica pre-chirurgica, procedura chirurgica e visita di controllo post-chirurgica. 

Tenuto conto del pagamento unitario ed omnicomprensivo delle prestazioni erogate nell’ambito di tali PACC, nonché in considerazione della maggiore incidenza dei costi strumentali in tale tipo di attività, la Fondazione – recita il protocollo – concorda nell’opportunità di innalzare, in via forfettaria, l’abbattimento applicabile ad ogni tipologia di PACC chirurgico. Il fatturato (…) ai fini del calcolo del contributo del 2% viene, pertanto, decurtato dell’abbattimento del 40%, indipendentemente dal tipo di branca principale cui è riferibile l’intervento. 

Alla luce del nuovo accordo, quindi, le aziende aderenti all’Acop e con esse tutte le società soggette a contribuzione potranno regolarizzare i loro pagamenti pregressi attenendosi al nuovo sistema di calcolo. Quanti hanno invece hanno già pagato i loro debiti contributivi senza godere dell’ulteriore riduzione, potranno mettersi in contatto con gli uffici Enpam competenti per chiedere, nell’ambito dei termini di prescrizione quinquennali, un ricalcolo degli importi dovuti e la restituzione di eventuali eccedenze, che potranno essere utilizzate anche per pagare gli importi relativi ai prossimi anni. Ricordiamo che la denuncia dei redditi delle società in accreditamento deve essere effettuata dall’apposita area riservata alle società, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all’imponibile dell’anno precedente. Il protocollo d’intesa del 28 luglio scorso prevede, fra l’altro, una serie di agevolazioni per le strutture accreditate che, in assenza di contenziosi giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro il 30 ottobre 2022.

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