I giudici di merito avevano valorizzato soltanto i comportamenti del lavoratore senza esaminare i comportamenti del datore di lavoro
La Cassazione torna ancora una volta sulla questione delle ferie non godute del personale medico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, riportata nell’ultima newsletter ARAN, fornisce importanti chiarimenti in materia di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego. L’Ordinanza n. 29113 del 6/10/2022 entra nel merito della monetizzazione delle ferie per il Pubblico Impiego, con particolare riferimento a onere della prova e accoglimento del ricorso.
I giudici di merito avevano rigettato la domanda con la quale un dirigente aveva domandato alla ASL di riferimento, la corresponsione dell’indennità sostitutiva per giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate risultassero respinte “per necessità di servizio”.
La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in base al consolidato orientamento della Suprema Corte anche in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».
Pertanto, motiva la Corte di cassazione, è manifesta l’erroneità dell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.
La Suprema Corte già in passato era intervenuta sull'argomento sancendo che "il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)".
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