La scelta del cumulo di vecchiaia può rivelarsi più vantaggiosa di quella della ricongiunzione, ma a patto di avere le idee chiare e rispettare attentamente i termini fissati
Torniamo su uno strumento molto gettonato: il cumulo gratuito dei contributi a fini pensionistici. Questo istituto ha nel tempo quasi soppiantato quello della ricongiunzione (che può prevedere un onere a carico dell’iscritto), anche perché, consentendo di valorizzare l’anzianità presso la Quota A del Fondo generale dell’Enpam, che tutti i medici debbono versare in virtù della sola iscrizione all’Albo, ha permesso (specie in presenza di un contestuale riscatto degli anni di laurea) a molti medici di aggirare i pesanti requisiti della legge Fornero, pensionandosi anche a 61/62 anni di età.
Qui parliamo però del cumulo di vecchiaia. Il caso classico è quello di un medico ex dipendente, con più di 5 anni e meno di 20 anni di contribuzione presso l’ex Inpdap, e quindi privo dei requisiti per una pensione autonoma Inps. Il nostro ipotetico medico ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi Inps presso l’Enpam, per il pagamento di un unico trattamento pensionistico, ma l’Ufficio competente gli ha presentato un conto salato per perfezionare l’operazione, dai 50 ai 100mila euro di onere a suo carico.
A malincuore, quindi, il nostro medico ha deciso di rinunciare alla ricongiunzione e richiedere il cumulo gratuito dei contributi all’atto del pensionamento di vecchiaia. La prima cosa che occorre sapere a questo proposito è che il requisito della vecchiaia presso l’Inps è di 67 anni di età, mentre presso l’Enpam ce ne vogliono 68. Il cumulo di vecchiaia è definito dalla legge come una fattispecie a formazione progressiva, cioè le pensioni vengono pagate man mano che se ne matura il diritto.
Quindi, ipotizzando che il nostro medico sia un generico, uno specialista ambulatoriale o un libero professionista in attività, se è vero che la pensione Inps decorre dal 67° anno di età, è consigliabile presentare la domanda di cumulo all’Enpam circa tre mesi prima del compimento del 67° compleanno. In questo modo la quota di pensione Inps comincerà ad essere erogata dall’Istituto con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni.
E la quota Enpam? Decorrerà dal mese successivo al compimento del 68° anno di età, previa comunicazione dell’intervenuta cessazione del rapporto in tale data (non richiesta per i liberi professionisti). Ma attenzione: in questo caso il medico, pur potendo proseguire il rapporto convenzionale fino a 70 anni, non potrà avvalersi di tale facoltà, ma dovrà obbligatoriamente cessare l’attività nel mese di compimento dei 68 anni. In caso contrario, l’Inps recupererà gli importi erogati fino a quel momento. Non solo: una cessazione Enpam successiva ai 68 anni procrastinerà anche la decorrenza del trattamento Inps, così se il nostro medico vorrà continuare a fare il medico di famiglia fino ai 70 anni, perderà tre annualità di pensione Inps, ed anche due annualità della pensione di Quota A dell’Enpam, perché la piattaforma informatica non consente di inserirla separatamente. Insomma, la scelta del cumulo di vecchiaia può rivelarsi più vantaggiosa di quella della ricongiunzione, ma a patto di avere le idee chiare e rispettare attentamente i termini fissati.
Rafforzate le cure palliative e introdotti poteri di commissariamento per le Regioni inadempienti. Escluse dal Ssn le procedure attuative del fine vita, previsto un Comitato nazionale
Cartabellotta: "Le segnalazioni sulla difficoltà di accesso al PLS arrivano oggi da tutte le Regioni, evidenziando criticità ricorrenti: complessità burocratiche, carenza di risposte da parte delle ASL, troppi assistiti"
"L’Associazione ribadisce inoltre la richiesta di aprire l’accesso ai piani terapeutici anche ai medici liberi professionisti, in nome della giustizia, dell’efficienza del sistema sanitario e della salute dei cittadini"
Il presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti, si rivolge ai colleghi, medici e odontoiatri, con una lettera aperta che ha l’obiettivo di fare chiarezza su un concetto che da tempo circola nel dibattito pubblico: quello di "investitore paziente"
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Commenti