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Enpam e specialisti accreditati: novità per contributi e pensioni

Previdenza Redazione DottNet | 29/09/2023 18:23

La contribuzione, a partire dal 1° gennaio 2023, è passata dal 2 al 6 per cento, ed il 4 per cento aggiuntivo, pur essendo trattenuto e versato dalla struttura congiuntamente al 2 per cento, è direttamente a carico dei medici

Come comunicato in passato, la Fondazione Enpam ha introdotto, a partire dall’anno di fatturato 2023, uno specifico contributo del 4% a carico di quegli specialisti esterni, collaboratori di strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che beneficiano del versamento del contributo del 2% a carico della struttura, ex art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243. 

In sostanza, quindi, sui compensi di questi professionisti, la contribuzione, a partire dal 1° gennaio 2023, è passata dal 2 al 6 per cento, ed il 4 per cento aggiuntivo, pur essendo trattenuto e versato dalla struttura congiuntamente al 2 per cento, è direttamente a carico dei medici, andando a ridurre l’emolumento netto che viene loro corrisposto.

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Nel giugno scorso, gli Uffici dell’Enpam hanno provveduto ad informare della novità regolamentare le strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, com’è noto, la base imponibile del contributo del 6 per cento è costituita esclusivamente dalle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N., al netto degli abbattimenti previsti per le diverse discipline (ad esempio il 20% per la cardiologia, il 40 per cento per la radiologia ed il 30 per cento per le analisi di laboratorio).

Queste nuove disposizioni sul contributo dei collaboratori delle strutture impatteranno sulle dichiarazioni che le società accreditate dovranno inviare all’Enpam entro il 31 marzo 2024, con riferimento al fatturato prodotto nel 2023. Come di consueto, questo adempimento sarà effettuato online dall’Area Riservata alle strutture, dopo l’opportuno aggiornamento delle relative procedure informatiche.

La circolare di giugno fa appunto presente che per quanto concerne le modalità di trasmissione dei dati, la dichiarazione online attualmente in essere (Modello DFS) sarà implementata in modo da consentire l’individuazione dell’esatta misura del contributo del 4% dovuto dal medico, senza che le strutture debbano effettuare ulteriori passaggi e adempimenti dichiarativi. Dopo aver dichiarato i nominativi dei beneficiari del contributo del 2%, la procedura individuerà in automatico la base imponibile di fatturato ascrivibile a ciascun professionista e determinerà l’entità del contributo del 4% a carico di ogni singolo medico. Il sistema riepilogherà infine il contributo complessivo che la struttura dovrà versare, pari alla somma di tutti i contributi del 2 e del 4%.

Ma già adesso le società sono chiamate a regolarizzare le posizioni di quei professionisti che, liquidati prima di giugno, debbono ora riversare alle strutture medesime le contribuzioni che non sono state trattenute a suo tempo. Se questo è relativamente semplice per i collaboratori stabili, ai quali può essere effettuato un conguaglio sulle fatture successive, ciò diventa più difficile per coloro che collaborano saltuariamente con la struttura oppure hanno interrotto la loro attività: a costoro le società dovranno chiedere il versamento diretto degli importi dovuti entro la fine dell’anno. Oltre a questa casistica, che sarà gestita direttamente dalle strutture, nessun ulteriore adempimento è richiesto ai professionisti interessati.

A questo nuovo obbligo sono poi connessi anche dei vantaggi. Come spiegato dettagliatamente dalla Fondazione in una nota, gli specialisti che versano il contributo del 6%, che sono generalmente dei liberi professionisti, hanno la possibilità di pagare la Quota B con l’aliquota dimezzata del 9,75%, anziché con quella intera del 19,50%, perché contribuiscono già ad un’altra gestione di previdenza obbligatoria. Inoltre, il contributo del 4% a carico del medico e dell’odontoiatra, essendo appunto obbligatorio, è totalmente deducibile dall’imponibile fiscale ed ovviamente va ad incrementare la misura della pensione che si maturerà alla cessazione dell’attività per conto delle società.

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