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Contratto dirigenza medica: così gli aumenti e gli arretrati previsti, date e importi

Professione Redazione DottNet | 06/10/2023 16:21

Gli arretrati, spettanti al 31.12.2023, riconosciuti tra i 6 e 10 mila euro saranno erogati alla firma definitiva del contratto

Gli arretrati, spettanti al 31.12.2023, riconosciuti tra i 6 e 10 mila euro saranno erogati alla firma definitiva del contratto

Lo scorso  28 settembre è stata siglata  l'ipotesi  di accordo sul rinnovo del contratto del pubblico impiego area sanità tra ARAN Agenzia per la rappresentanza della pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali del settore al termine di una lunga e complessa trattativa. L'accordo, in vigore dal 1 gennaio 2024,  riguarda  circa 134.600 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità e ha un costo stimato di circa 618 milioni di euro

CCNL sanità 2023: novità economiche 

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Il nuovo contratto riconosce  incrementi a regime del 4.5%, corrispondenti a un beneficio medio complessivo di circa 290 euro/mese,  gli arretrati, spettanti al 31.12.2023, riconosciuti tra i 6 e 10 mila euro saranno erogati alla firma definitiva del contratto. Sono  incrementati i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’UPG. Inoltre  introdotte le nuove indennità di pronto soccorso e di specificità sanitaria, in precedenza non previste.

Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità,  previsto dall’art. 85, comma 3 del CCNL del 19.12.2019 (Incrementi stipendio  tabellare), è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili  lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- dal 1° gennaio 2019 di € 83,00;

- rideterminato dal 1° gennaio 2020 in € 129,00;

- rideterminato dal 1° gennaio 2021 in € 135,00.

. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione de CCNL, gli  incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145/2018.

Di conseguenza il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio  tabellare dei dirigenti è rideterminato in € 47.015,77.

Molte anche le novità contrattuali: Il nuovo testo regola  i principali istituti contrattuali adeguandoli agli interventi legislativi  degli ultimi anni. In particolare:

  • è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, e l’informazione, sia preventiva sia consuntiva
  •  la riscrittura dell’orario di lavoro, nonché degli istituti peculiari  come il  servizio di guardia e il servizio di pronta disponibilità (si cancellano gli  straordinari non pagati oltre le 34 ore + 4 , la soglia massima sarà definita a livello locale ma andrà sempre  recuperata entro 12 mesi e stop anche a guardie e disponibilità esterne presso più ospedali o presidi sanitari)
  •  del periodo di prova, del meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico
  •  ampliate alcune tutele come quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza,
  • introdotta  una nuova indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinari
  •  disciplinato  lavoro agile e del lavoro da remoto  e  l’assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato

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