L'erogazione va cumulata al reddito autonomo dell’anno ai fini fiscali, ma, per chi ha scelto di aderire al regime forfettario, non partecipa al calcolo per il raggiungimento della soglia di 85.000 euro
L’indennità di maternità liquidata dall’Enpam ai medici convenzionati e liberi professionisti va cumulata al reddito autonomo dell’anno ai fini fiscali, ma, per chi ha scelto di aderire al regime forfettario, non partecipa al calcolo per il raggiungimento della soglia (85.000 euro) oltre la quale non è più possibile avvalersi del regime fiscale agevolato.
L’indennità di maternità è infatti un provento sostitutivo del reddito, e quindi, ai sensi dell’art.
Per questo motivo, a seconda dell’occupazione della lavoratrice, queste voci andranno così indicate:
Con riferimento a tale ultimo caso, si ricorda che, come chiarito dalla circolare 30.05.2012, n. 17, par. 6.1.1, lett. b), l’indennità di maternità (e l’eventuale contributo a sostegno della maternità) per la contribuente minima o forfettaria costituisce sì reddito tassabile da assoggettare a imposta sostitutiva, ma non è da considerare per la verifica dei limiti reddituali di accesso/permanenza nel regime (per esempio, gli 85.000 euro del regime forfettario). Pertanto, continuando nel nostro esempio, la professionista nel regime forfettario che abbia conseguito compensi per 81.000 euro e un’indennità di maternità di 5.000 euro, non uscirà dal regime per superamento della soglia, ma, dopo aver applicato gli abbattimenti previsti per il codice ATECO della categoria di appartenenza, dovrà assoggettare all’imposta sostitutiva del 15% soltanto gli 81.000 euro. Una nuova, interessante opportunità, per mantenere il diritto ad un regime che sta riscuotendo molto successo sui lavoratori autonomi più giovani, e non solo.
La Circolare Inps n. 87 del 1° agosto 2024, contiene istruzioni in merito all’estensione della possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anti
Lo slittamento della scadenza servirà a dare più tempo ai professionisti e alle società per far valere il tetto al contributo introdotto dalla Fondazione
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Oliveti (Enpam): “Un Paese civile protegge i professionisti della sanità”
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Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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