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Via libera al lavoro per i medici pensionati se l'attività non è espressamente vietata

Medlex Redazione DottNet | 21/06/2024 16:42

Parere favorevole dalla Corte dei Conti ferma restando la necessità di una puntuale verifica in concreto della compatibilità normativa delle attività svolte nell’ambito dell’incarico assegnato

Una interessante pronuncia della Corte dei Conti – Sezione del Lazio (deliberazione n. 80/2024/PAR), che consente di riassumere i pensionati nella Pubblica Amministrazione, a patto che non svolgano attività vietate dalla legge, può rappresentare un interessante riferimento per quei medici in pensione che, scadute le eccezioni del periodo Covid, hanno ancora possibilità ed interesse ad ottenere un incarico retribuito nel settore pubblico.

La norma di blocco, contenente le attività espressamente vietate, è l’art. 5, comma 9 del Decreto-Legge 95/2012, laddove viene fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi retribuiti di studio e di consulenza a lavoratori in quiescenza. Ai medesimi soggetti non possono essere conferiti incarichi dirigenziali o direttivi retribuiti, ed anche se gratuiti, la loro durata non può essere superiore ad un anno. 

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In questo ambito, il Sindaco del Comune di Cassino ha formulato alla Corte una richiesta di parere con riferimento alla possibilità di conferire un incarico retribuito al Responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, in quiescenza dal 1° novembre 2023, ed in vista del prossimo pensionamento di buona parte del servizio di appartenenza. In particolare, il Sindaco ha chiesto se al fine di prestare affiancamento al personale in servizio…è legittimo affidare al suddetto funzionario, successivamente alla data del suo collocamento in quiescenza, l’incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio tributi, precisando che l’attività oggetto della prestazione non consisterebbe né in un’attività di studio e/o consulenza, né nell’espletamento di funzioni direttive e dirigenziali, ma semplicemente in una mera condivisione dell’esperienza maturata dal funzionario in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. 

La Corte dei Conti fa innanzitutto notare che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato sulla norma in esame due circolari, la prima che esclude ogni interpretazione estensiva ed analogica dei divieti ivi contenuti, la seconda che, a fini meramente interpretativi, inserisce nei divieti una ulteriore limitata fattispecie (gli uffici di diretta collaborazione di organi politici). 

Sulla base di tali premesse, ed alla luce della conforme giurisprudenza consolidata, la Corte ha dato quindi parere favorevole alla richiesta del sindaco, ferma restando la necessità di una puntuale verifica in concreto della compatibilità normativa delle attività svolte nell’ambito dell’incarico assegnato. Trasferendo il principio in ambito medico, può dunque ben immaginarsi ad esempio il caso di un primario ospedaliero in quiescenza, il quale, in attesa della nomina del suo successore e in presenza di uno svuotamento del reparto con la contestuale assunzione di colleghi più giovani, venga chiamato (senza ricoprire un ruolo sovraordinato) ad affiancare operativamente i neoassunti, per inserirli pienamente nell’attività concreta. Tendenze virtuali, da verificare nella prassi dei prossimi mesi

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