Disabilità, novità dal primo gennaio. Istruzioni Inps sul certificato medico introduttivo e la convocazione a visita
La sperimentazione sarà avviata nelle Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste

Redazione DottNet · 29/12/2024 23:56
Con il messaggio numero 4465 del 27 dicembre l’Inps fornisce le prime istruzioni operative sulle novità che arriveranno dal 1° gennaio relative alla riforma in materia di disabilità (decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62). La sperimentazione sarà avviata nelle Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Una delle principali novità è il certificato medico introduttivo che dà avvio al procedimento di accertamento della condizione di disabilità.
Cosa contiene il certificato medico introduttivo
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Il certificato contiene:
- i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
- in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
- i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
- la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;
- la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria);
- l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);
- la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita;
- l’eventuale segnalazione che una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi (cfr. l’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
- l’eventuale segnalazione di patologie di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 2 agosto 2007 e all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione Nazionale di famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale (cfr. il messaggio n. 6880 del 10 novembre 2015).
Convocazione a visita
Nel messaggio Inps anche le indicazioni sulla convocazione a visita per la valutazione di base. La lettera di convocazione viene spedita con raccomandata A/R e contiene la data, l’orario e il luogo della visita. Nella lettera viene segnalata la necessità di recarsi a visita muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, la possibilità di richiedere una nuova convocazione nei casi in cui sia accertata l’indisponibilità a presenziare nel giorno e nell’orario fissato e l’avvertenza che l’assenza a visita, qualora non giustificata, viene considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione. I dati della convocazione a visita (data, orario e luogo) possono essere visualizzati dall’interessato all’interno del “Portale della disabilità”.