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Cassazione: il medico in turno di disponibilità non può rifiutare di recarsi in ospedale

Ma la Corte rileva che il rifiuto del dipendente ad adempiere una disposizione di servizio è legittimo se conforme a buona fede, valutando le circostanze del caso concreto
Medlex

Con l’ordinanza n. 1911 del 27.01.2025 (clicca qui per scaricare il testo completo), la Cassazione afferma che il medico in turno di disponibilità non può rifiutarsi di rispondere alla chiamata e di recarsi in ospedale sul presupposto di una non riscontrata urgenza. Lo riporta il sito Lavorosì. In via preliminare la Corte rileva che il rifiuto del dipendente ad adempiere una disposizione di servizio è legittimo se conforme a buona fede, valutando le circostanze del caso concreto. La pronuncia fa riferimento al caso di un dirigente medico di un’azienda ospedaliera sottoposto a sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione) per non essersi recato in struttura quando in turno di disponibilità e dopo che era stata richiesta la sua presenza. Per i giudici il rifiuto è contrario a buona fede dal momento che ha comportante un’interruzione del servizio di assistenza nell’arco delle 24 ore: una continuità che risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.

Il lavoratore, dirigente medico, impugna giudizialmente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni, irrogatagli per non essersi recato presso la struttura ospedaliera il giorno 4 ottobre 2015, pur essendo in turno di pronta disponibilità ed essendo stata richiesta la sua presenza per effettuare il giro visite.La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il medico reperibile è tenuto a rispondere alla chiamata senza sindacare la necessità della sua presenza in ospedale.

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La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il rifiuto del lavoratore di adempiere ad una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede. Ciò premesso, per la sentenza, il medico in servizio di pronta disponibilità che venga chiamato a prestare assistenza presso la struttura ospedaliera non può rifiutare la sua presenza e sindacare le ragioni della chiamata. Secondo i Giudici di legittimità, invero, un tale rifiuto sarebbe contrario a buona fede, comportando una interruzione del servizio di assistenza, la cui continuità risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità della sanzione irrogatagli.

Medlex
Commenti
GS
Giuseppe Saba
Mi sfugge qualcosa: la Pronta Disponibilità è uno strumento per ovviare alla ridotta disponibilità di organico durante la notte e per situazioni urgenti impreviste. L'attività diurna festiva per il giro visite rientra nell'ordinaria attività programmabile e la pronta disponibilità non dovrebbe andare a sostituire deficit di organico soprattutto in reparti di medicina; inoltre l'eventuale attività di giro visita della domenica dovrebbe essere fatta in regime di straordinario in quanto normale attività di lavoro e non con la miseria con cui viene retribuita la reperibilità o pronta disponibilità che dir si voglia. Questo è il solito malcostume italiano di sfruttare chi lavora per il guadagno di chi poi viene premiato per aver risparmiato creando disservizi
Rispondi
11/02/2025 13:32
3 Risposte
RF
Rino Frizzelli
Quando si è chiamati in reperibilità si deve andare, poi discuti. Dura lex sed lex.
Rispondi
11/02/2025 12:17
1 Risposte
FZ
Francesco Zanon
Come sempre i giudici il buon senso lo mettono sotto i piedi
Rispondi
11/02/2025 06:46
MS
Massimo Sonego
il rifiuto del lavoratore di adempiere ad una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede. ma se il medico rifiuta non è conforme a buona fede. della serie: il soldato pazzo può chiedere di non andare in prima linea. ma se chiede di non andare in prima linea non è pazzo. compimenti Signora Cassazione!!
Rispondi
10/02/2025 23:26
EM
Elio Manca
Il medico in reperibilità deve presentarsi sul posto quando viene chiamato. Questo è fuori da ogni discussione. C'è invece successivamente da discutere se per il caso clinico ci fosse urgenza o meno e se il collega sia nelle capacità professionali di valutare, motivo per cui so dovrebbe poi provvedere alla sostituzione del collega che non ha competenze o discernimento con urgenze. Ma il medico in Pronta disponibilità che viene chiamato deve, senza discussione presentarsi a valutare il caso clinico. Poi tutto il resto...
10/02/2025 17:18

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