
Annullamento in parte del decreto con il quale nel novembre 2024 il ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia, ha ridefinito le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica; tutto ciò con efficacia differita di 365 giorni a decorrere dalla data di oggi, anche al fine di consentire di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria. Così il Tar del Lazio (clicca qui per scaricare il documento completo) in 9 pressochè identiche sentenze con le quali ha accolto in parte altrettanti ricorsi proposti da centinaia di strutture mediche accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Il Dm contestato - lo precisano i giudici in sentenza - è stato adottato in sede di autotutela successivamente alla presentazione dei numerosi ricorsi amministrativi. Le strutture mediche che hanno fatto ricorso al Tar hanno sostenuto innanzitutto che l'attività svolta dalla Commissione Tariffe non sarebbe conforme alle indicazioni operative e metodologiche indicate da Agenas nei pareri resi nel 2022 e nel 2024 e che il Dm impugnato non indicherebbe sulla base di quali motivazioni si è ritenuto di discostarsi dalle indicazioni di Agenas che ritenne di muovere alcune rilevanti critiche.
Nel dettaglio, secondo le sentenze, il nuovo tariffario non garantisce l’equa remunerazione delle prestazioni, in particolare per quelle strutture medio-piccole che non beneficiano delle economie di scala. Diverse associazioni e sindacati hanno denunciato l’impossibilità, con le tariffe attuali, di coprire anche solo i costi vivi delle prestazioni, aggravati dall’aumento dei costi energetici, del personale e dei materiali sanitari. Per molte realtà, il rischio concreto è quello di operare in perdita o di dover uscire dal sistema di accreditamento. Il Tar ha inoltre rilevato una grave carenza di confronto con le parti sociali. In particolare, il sindacato Sbv, che rappresenta numerosi centri accreditati, non è stato adeguatamente coinvolto nella fase di elaborazione del decreto, nonostante le ripetute richieste di partecipazione. E ancora, il Ministero avrebbe fatto riferimento a dati di costo risalenti al 2016-2017, ignorando del tutto le profonde trasformazioni economiche degli ultimi anni, dalla pandemia all'inflazione. Nonostante queste criticità, i giudici amministrativi hanno scelto di non far decadere subito il decreto, per non creare disagi ancora maggiori. Se l’annullamento fosse stato immediatamente efficace, si sarebbe generata una situazione di incertezza normativa, con potenziali effetti a catena su bilanci regionali, contratti con le strutture accreditate e continuità assistenziale. Per questo il Tar ha stabilito che l’annullamento avrà effetto solo tra un anno, dando così modo all’amministrazione di predisporre un nuovo tariffario che sia davvero basato su criteri oggettivi, aggiornati e rispettosi delle regole di trasparenza, partecipazione e proporzionalità. Il Ministero della Salute ha quindi dodici mesi di tempo per correggere il tiro e varare un nuovo decreto che superi le criticità evidenziate. Un lavoro non semplice, ma imprescindibile per restituire al sistema una base tariffaria che sia, finalmente, all’altezza delle sfide attuali e delle esigenze sia degli operatori sanitari sia dei cittadini. Alla fine, secondo il Tar deve ritenersi fondato il motivo di ricorso con il quale è stato dedotto il deficit d'istruttoria in relazione ai criteri di determinazione delle tariffe.




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