Canali Minisiti ECM

Nella Manovra arrivano novità per la farmacia dei servizi. Tutte le misure per sanità e sociale

Sanità pubblica Redazione DottNet | 22/10/2025 17:22

La definizione dei servizi sarà affidata a specifiche linee guida che verranno elaborate dal Ministero della Salute. Particolare attenzione sarà riservata alle farmacie situate in zone rurali, isolate o svantaggiate

Il disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2026, insieme al bilancio pluriennale, ha ricevuto l’approvazione dalla Ragioneria dello Stato ed è stato trasmesso dal Ministero dell’Economia alla Presidenza del Consiglio. Il testo è ora pronto per affrontare il percorso parlamentare. Rispetto alla bozza iniziale, sono state introdotte alcune modifiche significative. Per quanto riguarda i nuovi servizi offerti dalle farmacie, non sarà più necessario l’accreditamento previsto per le altre strutture sanitarie. La definizione dei servizi sarà invece affidata a specifiche linee guida che verranno elaborate dal Ministero della Salute. Particolare attenzione sarà riservata alle farmacie situate in zone rurali, isolate o svantaggiate.

È stata eliminata la norma che riguardava il settore degli estetisti, la quale chiariva il ruolo del Ministero della Salute nel controllo dei dispositivi medici utilizzati anche in ambito estetico.

La versione precedente del testo intendeva aggiornare la legge del 1990 per allinearla alle direttive europee attuali. In essa si specificava che estetisti avrebbero potuto continuare a usare dispositivi come laser o radiofrequenze, ma solo se questi erano dotati di marcatura CE, rispettavano le normative comunitarie e venivano impiegati unicamente per finalità estetiche. Inoltre, la documentazione di accompagnamento avrebbe dovuto indicare chiaramente l’uso consentito anche da parte degli estetisti. È scomparsa anche la parte dedicata ai criteri di valutazione e autorizzazione dei prodotti biocidi, ossia sostanze e preparati impiegati per la disinfezione, la disinfestazione o la protezione di ambienti e materiali da agenti nocivi. L'intervento si sarebbe dovuto adeguare al Regolamento europeo 528/2012.

pubblicità

Per il resto, il testo conferma le misure anticipate. Il finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale crescerà di 2,4 miliardi nel 2026, per arrivare a 2,65 miliardi nel 2027. Includendo fondi già previsti in precedenza, l’investimento complessivo per la sanità nel 2026 supera i 6 miliardi di euro. Queste risorse saranno destinate a vari ambiti: potenziamento dell’assistenza ospedaliera, aggiornamento delle tariffe di rimborso (Drg), rafforzamento delle cure sul territorio e a domicilio. Particolare enfasi è posta sulla prevenzione e la salute pubblica. A partire dal 2026, oltre 400 milioni di euro all’anno verranno destinati a estendere i programmi di screening oncologici, intensificare le campagne vaccinali e promuovere l’educazione alla salute.

Non mancano interventi a favore del personale sanitario: sono previsti aumenti per i rinnovi contrattuali, le indennità e le prestazioni extra, con l’obiettivo di abbattere le liste d’attesa. Inoltre, verranno autorizzate nuove assunzioni, per un ammontare complessivo di 450 milioni di euro l’anno. Un altro punto chiave della manovra riguarda lo sviluppo della “farmacia dei servizi”. In arrivo anche risorse aggiuntive per le cure palliative e la terapia del dolore, nuovi tetti di spesa per farmaci e dispositivi medici, l’aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale e l’introduzione di un sistema di monitoraggio costante del rapporto tra finanziamenti pubblici e servizi sanitari erogati.


Queste le misure previste per la sanità ed il sociale.

Articolo 3 (Carta Dedicata a te per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità)
La dotazione del Fondo per la Carta “Dedicata a te” è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Articolo 28 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
Vengono aumentate le tasse sulle sigarette. L'aliquota, che nel 2023 era di 29,50 euro ogni 1000 sigarette, salirà a 32 euro nel 2026, 35,50 nel 2027 e 38,50 euro a partire dal 2028.
Aumenti simili sono previsti per il tabacco da arrotolare (trinciato), che passerà da 37 euro al chilogrammo a 51 euro nel 2028, e per i sigari, che arriveranno a 169,50 euro al chilogrammo.
Viene anche innalzata l'imposta di consumo fissa, che per 1000 sigarette sarà di 216 euro nel 2026, 221 nel 2027 e 227 euro dal 2028.
Aumenta anche l'aliquota Iva sul tabacco, che salirà progressivamente dal 40,5% nel 2026 al 42% dal 2028.
Vengono modificate le aliquote fiscali per altre categorie di tabacchi lavorati, con aumenti che si protraggono fino al 2028.
Si rafforza il divieto di vendita di sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco ai minori di 18 anni.

Articolo 29 (Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)
Rinviata nuovamente la plastic tax, che doveva partire a luglio 2026 e invece slitta a gennaio 2027.
Allo stesso modo, rinviata anche la sugar tax che sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio 2026 e invece viene rinviata anch'essa a gennaio 2027.

Articolo 38 (Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)
Fino ad ora, questo aiuto economico veniva erogato per 18 mesi consecutivi e poi si interrompeva. Con la nuova norma, le famiglie potranno chiedere il rinnovo per altri 12 mesi, presentando una nuova domanda. E soprattutto, alla scadenza di questi 12 mesi, potranno rinnovarlo ancora, sempre presentando la domanda. Diventa quindi un sostegno più continuativo nel tempo.

Articolo 46 (Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)
Approvato un assegno da 60 euro mensili destinato alle lavoratrici con almeno due figli.
Possono richiedere l'assegno tutte le madri lavoratrici dipendenti (escluse le collaboratrici domestiche) e le lavoratrici autonome. Il beneficio è riconosciuto:
- alle mamme con due figli fino al compimento del decimo anno del secondo figlio
- alle mamme con più di due figli fino alla maggiore età dell'ultimo nato
Per accedere al contributo è necessario:
- un reddito annuo non superiore a 40.000 euro
- per le mamme con più di due figli: non avere un lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Articolo 48 (Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici)
Si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, a patto che queste siano senza un impiego retribuito da almeno sei mesi.
L'agevolazione consiste nella completa esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 8.000 euro annui. Va specificato che l'esonero non comprende i premi Inail e che viene garantita la piena rivalutazione pensionistica per la lavoratrice.
La durata del beneficio varia a seconda della tipologia contrattuale:
- per le assunzioni a tempo determinato, l'esonero è concesso per dodici mesi
- se il rapporto a termine viene trasformato in tempo indeterminato, il beneficio si estende fino a diciotto mesi complessivi
- per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato, la durata è di ventiquattro mesi
È inoltre previsto un limite di spesa progressivo che parte da 5,7 milioni di euro per il 2026 e cresce annualmente fino a stabilizzarsi a 28,9 milioni di euro a decorrere dal 2035.

Articolo 50 (Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)
Prima il padre aveva 10 giorni di congedo obbligatorio (di cui 2 obbligatori subito dopo la nascita), ora i giorni obbligatori diventano 14 (di cui 4 obbligatori subito dopo la nascita).
I permessi in caso di malattia del figlio salgono da 5 a 10 giorni all'anno per figlio (14 se il figlio ha meno di 3 anni).

Articolo 53 (Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)
Viene istituito un Fondo per i caregiver, nel 2026 si parte con 1,15 milioni di euro, dal 2027 in poi arriveranno 207 milioni di euro all'anno. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Articolo 54 (Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, la dotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Articolo 55 (Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
La dotazione del Fondo è incrementata di 0,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Articolo 63 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.400 milioni di euro per l’anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Ricordiamo che a questi 2,4 miliardi aggiuntivi vanno aggiunti i 5 miliardi già stanziati dalla precedente legge di Bilancio per il 2026.
Una quota di questa cifra, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al finanziamento delle spese per Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
Le regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari, sono autorizzate ad iscrivere nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.
Al fine di rafforzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Ssn, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali previste.
Una quota di finanziamento aggiuntivo pari a 206 milioni di euro per l’anno 2026, 17 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Articolo 64 (Misure di prevenzione)
A partire dal 2026, il governo stanzierà risorse aggiuntive e permanenti per oltre 485 milioni di euro all’anno per potenziare la prevenzione sanitaria e la salute pubblica.
L’obiettivo è rafforzare la diagnosi precoce dei tumori, ampliare l’offerta vaccinale e promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.
La quota più consistente — 238 milioni di euro annui — sarà destinata a rafforzare gli interventi strutturali di prevenzione collettiva, con quattro obiettivi principali:
Screening mammografico: estensione dell’esame alle donne tra i 45 e i 49 anni e alle donne tra i 70 e i 74 anni, per ampliare la fascia di età coperta dal programma di diagnosi precoce del tumore al seno. Finora, infatti, la maggior parte delle Regioni offriva il servizio solo tra i 50 e i 69 anni.
Screening del colon-retto: estensione della prevenzione anche alle persone tra i 70 e i 74 anni, finora escluse dalla chiamata attiva nella maggior parte dei territori.
Screening per il tumore del polmone: prosecuzione e ampliamento del programma nazionale di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, avviato con la rete italiana RISP (Rete Italiana Screening Polmonare). I nuovi fondi serviranno a garantire una copertura più ampia e uniforme sul territorio nazionale, migliorando l’equità di accesso e includendo un numero maggiore di potenziali beneficiari.
Vaccinazioni: aumento del finanziamento statale alle Regioni per l’acquisto dei vaccini previsti nel calendario vaccinale nazionale, così da migliorare la copertura e uniformare l’offerta su tutto il territorio.
Oltre ai 238 milioni permanenti, per il solo anno 2026 vengono stanziati altri 247 milioni di euro per ulteriori interventi nel campo della prevenzione.
Di questi:
- 127 milioni saranno presi dalle risorse previste dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 275),
- 120 milioni proverranno dal fabbisogno sanitario standard, cioè la quota di finanziamento statale che viene ripartita tra le Regioni.
Questa dotazione straordinaria mira a dare una spinta iniziale al nuovo piano, permettendo di avviare subito i programmi ampliati di screening e vaccinazione.
Dal 2026 il Ministero della Salute disporrà inoltre di 1 milione di euro ogni anno per realizzare campagne di informazione istituzionali sulla prevenzione. Si tratta di fondi destinati a sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e della partecipazione ai programmi di screening.
La distribuzione delle risorse — sia quelle permanenti (238 milioni) sia quelle straordinarie del 2026 (247 milioni) — sarà definita, come di consueto, in sede di riparto annuale del Fondo sanitario nazionale, secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 65 (Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)
Per realizzare il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale 2025-2030" (PANSM), che ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza e la cura delle persone con problemi di salute mentale, sostenendole in tutte le fasi della loro vita, sono stati stanziati dei fondi dedicati: 80 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nel 2027, 90 milioni di euro nel 2028 e, a partire dal 2029, 30 milioni di euro all'anno in modo stabile.
Per i primi tre anni (2026-2028), una parte consistente di questi fondi, precisamente il 30%, dovrà essere usata per attività di prevenzione. Una parte dei fondi (30 milioni di euro all'anno a partire dal 2029) è espressamente dedicata ad assumere a tempo indeterminato medici, infermieri, psicologi, educatori e tutto il personale sanitario e socio-sanitario necessario per i Servizi di Salute Mentale.
Infine, l'articolo spiega che i soldi verranno distribuiti alle varie Regioni seguendo delle regole precise che il Ministro della Salute dovrà definire. In più, verrà creato un sistema di monitoraggio per verificare che i soldi vengano effettivamente usati per gli obiettivi del Piano e che i risultati vengano raggiunti.

Articolo 66 (Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)
Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2026 è incrementata di 10 milioni di euro annui.

Articolo 67 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)
L’obiettivo è quello di aggiornare le tariffe con cui lo Stato rimborsa le strutture sanitarie per i ricoveri e le cure, adeguandole ai costi reali e ai bisogni dei cittadini.
Ogni ricovero ospedaliero, infatti, viene rimborsato al sistema sanitario secondo tariffe standard chiamate DRG (Diagnosis Related Group).
I DRG si dividono in due grandi categorie: quelli “per acuti”, che riguardano i casi di malattia o trauma che richiedono un intervento immediato (come infarti, operazioni chirurgiche o infezioni gravi), e quelli “post-acuzie”, che si riferiscono invece alla fase di recupero e riabilitazione dopo la malattia o l’intervento.
Finora, per questi rimborsi, la legge di bilancio aveva previsto un miliardo di euro aggiuntivo all’anno a partire dal 2026. Con la nuova norma, quella cifra viene confermata per il 2026, ma crescerà in modo strutturale dal 2027, arrivando a 1 miliardo e 350 milioni di euro ogni anno.
Di questi, 1 miliardo sarà destinato ai ricoveri per acuti, cioè quelli più complessi e costosi, e 350 milioni ai ricoveri post-acuti, che comprendono la riabilitazione e le cure successive alla fase critica della malattia. Si tratta quindi di un incremento di 350 milioni di euro all’anno rispetto a quanto già previsto, una somma significativa che servirà a dare più stabilità economica alle strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate.
Ma non si tratta solo di ospedali. La misura prevede anche nuovi fondi per aggiornare le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali — cioè visite, esami e analisi — e per le prestazioni di assistenza protesica, come l’erogazione di ausili, protesi e dispositivi medici.
Per queste attività, nel 2026 verranno riservati 100 milioni di euro, che poi saliranno a 183 milioni di euro all’anno a partire dal 2027.

Articolo 68 (Farmacia dei servizi)
Le farmacie (sia pubbliche che private convenzionate) vengono riconosciute stabilmente come strutture che erogano prestazioni sanitarie per il Ssn. Possono lavorare in sinergia con medici di famiglia e altri professionisti per offrire un servizio più integrato. Per sostenere questo nuovo ruolo delle farmacie dei servizi, a partire dal 2026 vengono stanziati 50 milioni di euro all'anno. Questi fondi sono "vincolati", cioè possono essere usati solo per questo scopo.
Le farmacie potranno offrire "prestazioni assistenziali" aggiuntive rispetto al passato, ma non più tramite accreditamento, come previsto dalla bozza e come avviene per le altre strutture sanitarie. Il Ministero della Salute dovrà invece emanare delle linee guida per definire bene questi servizi, con un'attenzione particolare alle farmacie che operano in aree rurali, decentrate o di disagio, dove l'accesso ai servizi sanitari è spesso più difficile.
Il prezzo di questi nuovi servizi non sarà uguale in tutta Italia. Saranno le singole Regioni, tramite una negoziazione con le associazioni delle farmacie, a stabilire la remunerazione nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali, senza però superare il tetto dei 50 milioni di euro stabilito a livello nazionale.
Le Regioni dovranno rendicontare ogni anno al Ministero come hanno utilizzato i soldi e quanti servizi sono stati erogati. In questo modo si potrà verificare l'impatto di questa innovazione. Entro marzo 2026, i Ministeri dell'Economia e della Salute dovranno aggiornare le procedure per le ricette dematerializzate (quelle digitali) per adeguarle a questo nuovo sistema, semplificando anche le modalità di rimborso da parte del Ssn.

Articolo 69 (Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)
A partire dal 2026, il governo ha previsto un incremento dei finanziamenti già stabiliti dalla precedente legge di bilancio (legge n. 207/2024).
Più risorse per il Fondo per le politiche sanitarie: aumenta da 327 milioni a 412 milioni di euro all’anno dal 2026. Si tratta del fondo che serve a finanziare interventi di potenziamento del Ssn, come nuove assunzioni, aggiornamento delle tecnologie, rafforzamento dei servizi territoriali e investimenti per migliorare l’assistenza ai cittadini. L’aumento di 85 milioni di euro l’anno punta a sostenere le spese correnti e strutturali necessarie per consolidare il sistema.
Più risorse per il Fondo per la contrattazione del personale sanitario: aumenta da 285 milioni a 480 milioni di euro all’anno dal 2026.
Questo fondo è destinato in modo specifico a finanziare i rinnovi dei contratti e gli adeguamenti retributivi del personale sanitario, sia medico che non medico (infermieri, tecnici, operatori). L’aumento è di 195 milioni di euro in più ogni anno e serve a rendere più attrattive le professioni sanitarie e a compensare l’aumento del carico di lavoro negli ultimi anni.
Più risorse per gli incarichi dirigenziali sanitari: aumenta da 5,5 milioni a 13,5 milioni di euro all’anno dal 2026. Questo stanziamento finanzia le posizioni e le indennità aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari.
Più fondi per interventi in sanità territoriale e ospedaliera: aumenta da 150 milioni a 208 milioni di euro all’anno dal 2026.
Questo fondo finanzia varie misure legate all’organizzazione dei servizi sanitari, come il miglioramento dei servizi territoriali (Case e Ospedali di comunità, assistenza domiciliare), e il potenziamento dei servizi ospedalieri più sotto pressione, anche per ridurre le liste d’attesa. L’incremento è di 58 milioni di euro all’anno.
Accanto ai fondi strutturali, la norma consente alle Regioni e alle Province autonome di usare nel 2026 143,5 milioni di euro per finanziare prestazioni aggiuntive del personale sanitario — cioè le ore di lavoro extra (turni serali, festivi o notturni) necessarie per coprire la carenza di organico e abbattere le liste d’attesa.
La somma complessiva si divide così:
- 101,885 milioni di euro per i dirigenti medici,
- 41,615 milioni di euro per infermieri e personale del comparto sanitario.
In più, per incentivare la disponibilità del personale, i compensi per queste ore aggiuntive saranno tassati in modo agevolato: una imposta sostitutiva del 15%, invece delle normali aliquote Irpef.

Articolo 70 (Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)
Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell’anno 2026 è autorizzata, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione per l'anno 2026, l’assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026
In precedenza, le Regioni avevano la possibilità — su richiesta — di aumentare la spesa sanitaria fino al 5% rispetto ai limiti fissati, se necessario per coprire determinati bisogni o spese aggiuntive. Con una modifica, quella facoltà del +5% viene eliminata. Le Regioni potranno sì aumentare la loro spesa sanitaria, ma solo fino al 3% dell’aumento del fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente. C’è però una condizione importante: l’aumento dovrà comunque rispettare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio sanitario regionale e non compromettere i livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè i servizi minimi che ogni Regione deve garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.
Inoltre, ogni volta che una Regione decide di applicare questo aumento, dovrà comunicarlo al tavolo di verifica degli adempimenti regionali, un organismo tecnico nazionale che controlla che i conti delle Regioni siano in ordine e che vengano rispettate le regole comuni del Ssn.

Articolo 71 (Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)
Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni avranno la possibilità — nel rispetto dei loro bilanci e delle regole nazionali sulla spesa del personale — di aumentare leggermente i fondi destinati ai premi e alle indennità di chi lavora in pronto soccorso.
In pratica, potranno incrementare fino all’1% la cosiddetta “parte variabile” dei fondi utilizzati per:
- la retribuzione di risultato e delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici,
- e i fondi di premialità e condizioni di lavoro del personale sanitario non dirigente (come infermieri e Os).
Questo piccolo aumento — massimo dell’1% — sarà quindi riservato esclusivamente a chi opera nei pronto soccorso, come forma di valorizzazione economica specifica, legata alle condizioni particolarmente impegnative di quel contesto: turni pesanti, urgenze continue, pressione lavorativa elevata.

Articolo 72 (Cure palliative)
Dal 2025 arrivano più risorse per le cure palliative e la terapia del dolore: 10 milioni aggiuntivi per il 2025 e 20 milioni l’anno dal 2026 in poi.
L’obiettivo è rafforzare l’assistenza ai malati cronici o terminali, migliorare la qualità delle cure a domicilio e negli hospice, e garantire un accesso più equo e uniforme a questi servizi in tutto il Paese.

Articolo 73 (Ripartizione Fondo farmaci innovativi)
Dal 2026, anche le Regioni e Province autonome a statuto speciale potranno accedere a uno dei fondi nazionali destinati al finanziamento della sanità pubblica. È una misura che estende a tutto il Paese alcune risorse statali per il settore sanitario, superando le esclusioni legate ai regimi di autonomia finanziaria e assicurando una maggiore equità nei finanziamenti.

Articolo 74 (Quote premiali)
La misura che consente alle Regioni con deficit sanitari di usufruire di strumenti straordinari per rientrare dal disavanzo viene prorogata fino al 2026.
L’obiettivo è dare più tempo alle Regioni in difficoltà per stabilizzare i conti della sanità pubblica e garantire la continuità dei servizi essenziali ai cittadini.

Articolo 75 (Adeguamento delle piattaforme informatiche dell’Inps per il potenziamento dell’assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)
Il testo modifica le modalità di gestione del contributo per le sedute di psicoterapia — il cosiddetto bonus psicologo, introdotto nel 2022 per aiutare chi ha bisogno di un supporto psicologico ma ha difficoltà economiche.
Fino a oggi, il bonus è stato gestito in modo piuttosto complesso, con la collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni e Inps.
Dal 1° gennaio 2026, invece, il sistema verrà semplificato e centralizzato: sarà l’Inps a occuparsi direttamente di tutto il processo — dalle domande online all’erogazione del contributo ai cittadini e ai professionisti.
Ogni anno saranno destinati 200.000 euro all’Inps per modernizzare la piattaforma informatica, rendendo più facile per gli utenti fare domanda e seguire la propria pratica. Il contributo continuerà a essere ripartito tra le Regioni in base ai bisogni sanitari e ai livelli di reddito, ma la gestione sarà più semplice, uniforme e digitale.

Articolo 76 (Revisione annuale del prontuario)
Ogni anno, entro il 30 novembre, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) dovrà rivedere e aggiornare il Prontuario Terapeutico Nazionale (Ptn), cioè l’elenco ufficiale dei farmaci che possono essere erogati o rimborsati dal Ssn.
Lo scopo è rendere più efficiente la spesa farmaceutica pubblica, garantendo che vengano rimborsati solo i medicinali efficaci, sicuri e con un buon rapporto tra costo e beneficio.
Nella revisione, l’Aifa dovrà valutare ogni medicinale secondo criteri precisi: quanto è efficace, quanto è sicuro per i pazienti, se viene utilizzato in modo appropriato, quanto è facile accedervi e, soprattutto, se il suo rapporto tra costo e beneficio è vantaggioso per il Ssn. In base a questa analisi, l’Agenzia potrà decidere di mantenere, inserire, riclassificare o escludere determinati farmaci dal Prontuario. In alcuni casi, potrà anche chiedere alle aziende farmaceutiche di rinegoziare il prezzo o le condizioni di rimborso, soprattutto quando sul mercato esistono alternative più economiche o quando l’aumento dei consumi ha fatto crescere troppo la spesa pubblica.
Le decisioni prese entreranno in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, se un medicinale dovesse essere escluso, l’Aifa potrà prevedere periodi di transizione per evitare che i pazienti già in cura restino senza terapia: saranno quindi stabilite modalità e tempi per garantire la continuità dei trattamenti fino al passaggio ad altri farmaci.
Tutto questo dovrà essere fatto senza costi aggiuntivi per lo Stato: l’Aifa utilizzerà il personale, gli strumenti e le risorse finanziarie di cui già dispone.

Articolo 77 (Dematerializzazione della ricetta per l’erogazione dei prodotti per celiaci)
A partire dai prossimi anni, il contributo economico riconosciuto dal Ssn per l’acquisto di prodotti senza glutine (come pane, pasta, biscotti o farine speciali) diventerà interamente digitale e valido in tutta Italia.
Ogni persona con diagnosi di celiachia riceverà un buono dematerializzato, cioè un codice personale digitale, che potrà essere usato per acquistare alimenti senza glutine in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e anche nei supermercati della grande distribuzione organizzata (GDO).
Il buono avrà un valore mensile massimo di spesa, stabilito dalla legge (come già oggi), e sarà valido su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza.
Le Regioni e le Province autonome dovranno stipulare convenzioni con i negozi e i punti vendita che intendono aderire al sistema.
Gli elenchi dei negozi convenzionati saranno pubblici e aggiornati ogni sei mesi sui siti delle Regioni, del Ministero della Salute e del Sistema Tessera Sanitaria, così che ogni cittadino possa sapere dove utilizzare il proprio buono
Un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia, definirà nei dettagli come funzionerà il sistema. Per mettere in funzione il nuovo sistema, lo Stato stanzia 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro all’anno dal 2027 in poi.

Articolo 78 (Altre disposizioni in materia di farmaceutica)
A partire dal 2026 aumenta i limiti di spesa che il Ssn può destinare ai farmaci.
Si tratta dei cosiddetti “tetti di spesa farmaceutica”, che dividono il budget in due parti: la spesa per acquisti diretti, cioè i farmaci comprati direttamente dalle strutture sanitarie (ospedali e Asl); la spesa convenzionata, cioè i medicinali che i cittadini prendono in farmacia con ricetta, pagandoli in parte o totalmente tramite il Ssn. Il primo tetto sarà aumentato dello 0,20%, mentre quello convenzionato crescerà dello 0,05%. La quota per i gas medicinali resta invariata. La spesa stimata è di 350 mln.
Dal 2026 viene anche eliminata una regola del cosiddetto “payback”, il meccanismo con cui le aziende farmaceutiche devono restituire una quota di spesa alle Regioni se i tetti vengono superati. Nello specifico, non sarà più applicata la parte del payback a carico delle aziende (che finiva alle Regioni), una misura che vale circa 166 milioni di euro all’anno e che sarà coperta da altre risorse statali.
La norma chiarisce anche come devono essere ripartiti i ricavi derivanti dalla vendita dei farmaci tra le aziende produttrici, i grossisti (cioè i distributori) e i farmacisti:
- il trasferimento di una quota dai produttori ai grossisti non cambia il prezzo dei farmaci per il Servizio sanitario,
- e non tocca la quota minima spettante ai farmacisti.
Rimane inoltre la possibilità di “negoziare” una piccola parte (l’8%) tra grossisti e farmacisti, come già previsto da anni.
L’Aifa, quando si avvicina la scadenza di un farmaco biotecnologico, in assenza di versioni equivalenti più economiche, potrà chiamare l'azienda e imporre una rinegoziazione del prezzo, oppure accettare uno sconto automatico del 20%.
Se un'azienda decide di smettere di vendere un farmaco in Italia, deve dare un preavviso di almeno due mesi, comunicazione che dovrà essere rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. L’azienda dovrà anche spiegare i motivi di questa decisione, anche se sono puramente commerciali. Le aziende produttrici di farmaci carenti che non rispetteranno questa regola andranno incontro a multe da 6 mila a 36 mila euro. Le multe verranno incassate dalla stessa Aifa per il suo lavoro di vigilanza.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale.

Articolo 79 (Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110)
Aumenta da 20 a 70 milioni di euro i fondi previsti dal decreto di agosto 2025 per sostenere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Articolo 80 (Spesa per l’acquisto di dispositivi medici)
A partire dal 2026, lo Stato stabilisce un nuovo limite nazionale di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici con uno stanziamento di 280 mln.
Finora questo tetto era fissato a una percentuale più bassa (circa il 4,4% del Fondo sanitario nazionale). Con la nuova norma, il limite viene aumentato al 4,6%, riconoscendo che i costi e il fabbisogno di dispositivi medici sono cresciuti negli ultimi anni, anche a causa dell’innovazione tecnologica e del rinnovo delle attrezzature ospedaliere.
Restano comunque invariate le regole già previste per la suddivisione del tetto tra le diverse Regioni, che continueranno a stabilire i propri limiti interni seguendo le procedure fissate dalla legge del 2015.

Articolo 81 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Questa norma riguarda il limite di spesa per beni e servizi che le Regioni e le aziende sanitarie possono sostenere ogni anno.
Si tratta di un tetto imposto per contenere i costi della sanità pubblica, introdotto nel 2012 e aggiornato più volte negli anni successivi.
A partire dal 2026, questo limite viene aumentato di un punto percentuale (stanziati 123 mln), cioè le Regioni avranno un po’ più di margine di spesa rispetto a oggi per acquistare tutto ciò che serve al funzionamento degli ospedali e delle strutture sanitarie: forniture, manutenzione, servizi esterni, pulizie, apparecchiature, assistenza tecnica, e così via.
Il secondo comma cambia leggermente il riferimento normativo che vincola la spesa. Finora, la legge richiedeva che l’aumento fosse comunque compatibile con “l’equilibrio economico e finanziario del Ssr”. Ora questo riferimento viene sostituito da un richiamo a un’altra norma del 2004, che stabilisce in modo più dettagliato come garantire l’equilibrio dei conti pubblici regionali e la sostenibilità della spesa sanitaria nel tempo.

Articolo 82 (Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)
Nel 2026 partirà un progetto sperimentale nazionale per migliorare il modo in cui gli ospedali organizzano e gestiscono l’assistenza sanitaria, puntando su innovazione, efficienza e qualità delle cure.
L’iniziativa è rivolta agli Irccs pubblici — cioè gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che uniscono attività clinica e ricerca medica — e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, le strutture pubbliche che rappresentano i centri più avanzati del Ssn.
L’obiettivo è sperimentare nuovi modelli clinico-organizzativi, per esempio:
- percorsi assistenziali più integrati tra ospedale e territorio,
- l’uso di tecnologie digitali per la gestione dei pazienti,
- nuove modalità di collaborazione tra reparti e professionisti,
- sistemi di monitoraggio più efficaci per garantire standard di qualità elevati.
Per finanziare questo progetto, il Governo mette a disposizione 20 milioni di euro per il 2026, che saranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome in base ai progetti presentati e approvati. La distribuzione dei fondi avverrà con un decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e previo accordo con le Regioni nella Conferenza Stato-Regioni, così da assicurare un’equa partecipazione di tutti i territori.
Le risorse proverranno da fondi già esistenti, senza nuovi costi aggiuntivi per lo Stato.
Infine, l’articolo specifica che la misura è approvata anche nel rispetto dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, per garantire che la sperimentazione possa coinvolgere anche le Province autonome di Trento e Bolzano nel pieno rispetto della loro autonomia amministrativa.

Articolo 83 (Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)
Si introduce un passo concreto verso la sanità digitale europea, con l’obiettivo di permettere ai cittadini italiani di usufruire delle proprie informazioni sanitarie anche all’estero, e viceversa.
In pratica, si vuole rendere possibile — grazie a nuove infrastrutture informatiche — lo scambio sicuro e automatico di dati sanitari tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione Europea.
Questo sistema riguarderà:
- le ricette elettroniche, così che un farmaco prescritto in Italia possa essere ritirato anche in un altro Paese UE;
- il profilo sanitario sintetico del paziente (con le informazioni principali sulla sua salute e i trattamenti in corso);
- i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini.
Tutto avverrà tramite il Sistema Tessera Sanitaria, la piattaforma digitale che già oggi gestisce dati sanitari e ricette elettroniche a livello nazionale.
Per sviluppare e gestire questa nuova infrastruttura, lo Stato autorizza una spesa di: 985.222 euro per il 2026 e 793.000 euro all’anno a partire dal 2027.
I fondi saranno gestiti attraverso la convenzione già in vigore tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società SOGEI S.p.A., l’azienda informatica che si occupa delle principali piattaforme digitali pubbliche italiane (come appunto il Sistema Tessera Sanitaria).
Queste risorse andranno ad aumentare il budget complessivo della convenzione esistente, così da coprire i nuovi sviluppi tecnologici e le attività di manutenzione e sicurezza informatica.

Articolo 84 (Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi)
A partire dal 2026, l’Italia aggiornerà il modo in cui finanzia due importanti organismi internazionali che si occupano di salute e ricerca scientifica: il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC), che coordina gli studi mondiali sulle cause e la prevenzione dei tumori, e l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), che ha il compito di monitorare e contrastare le malattie infettive degli animali, spesso rilevanti anche per la salute umana.
Finora i contributi versati dal nostro Paese a questi enti erano regolati da leggi piuttosto vecchie, risalenti agli anni Settanta e Ottanta, che fissavano importi e modalità ormai superati. Con questa norma il sistema viene reso più attuale e flessibile: da ora in poi, gli importi saranno stabiliti ogni anno sulla base delle richieste ufficiali dei due organismi e degli impegni internazionali assunti dall’Italia, tenendo però conto delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio dello Stato.
Sarà il Ministero della Salute a definire annualmente, con un proprio decreto, l’ammontare dei contributi da destinare a ciascun ente, assicurando così una gestione più trasparente e coerente con le esigenze del momento.

Articolo 85 (Potenziamento dei servizi di telemedicina)
Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l’impiego dei servizi di telemedicina, all’Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l’adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione degli stessi.

Articolo 86 (Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)
Questo articolo introduce nuove regole e sanzioni per chi non presenta correttamente la dichiarazione prevista dal decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2023, che serve a determinare il contributo economico dovuto da determinate aziende o soggetti.
Se un’azienda non presenta la dichiarazione, la presenta in modo incompleto o con dati falsi, il Ministero della Salute può intervenire entro cinque anni per calcolare direttamente quanto fatturato ha avuto e quanto contributo deve versare. Questo viene fatto attraverso un avviso di accertamento, cioè un documento ufficiale con cui lo Stato comunica l’importo dovuto.
L’azienda, però, ha la possibilità di mettersi in regola spontaneamente prima che arrivi l’accertamento: in questo caso dovrà pagare solo il contributo e gli interessi legali, ma senza sanzioni.
Se invece non lo fa e il Ministero deve procedere d’ufficio, allora scatterà una sanzione del 30% sull’importo non pagato. Tuttavia, se l’azienda paga tutto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, la multa si riduce a un decimo, quindi diventa molto più bassa.
Infine, se passano 60 giorni e il pagamento non avviene, l’avviso diventa titolo esecutivo, cioè ha lo stesso valore di una cartella esattoriale: l’importo (comprensivo di contributo, interessi e sanzioni) viene affidato all’agente della riscossione, che potrà procedere al recupero forzato delle somme.

Articolo 87 (Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)
Questo articolo chiarisce e semplifica le regole sul contributo dovuto dalle aziende che vendono prodotti o servizi al Ssn.
In primo luogo, viene precisato che l’espressione “vendita al Ssn” — usata in alcune leggi recenti — si riferisce solo alle vendite dirette, cioè quando l’azienda vende i propri prodotti o servizi direttamente al Ssn (ad esempio a un ospedale pubblico o a una Asl).
Non sono quindi incluse le vendite indirette, come quelle fatte attraverso intermediari, distributori o altri canali commerciali.
In secondo luogo, l’articolo introduce una soglia minima di esenzione: le aziende che, in un anno, vendono direttamente al Ssn per meno di 50.000 euro non saranno tenute a versare il contributo previsto dalle leggi citate.

Articolo 88 (Modifica dell’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.)
La norma aggiunge un nuovo comma a una legge già esistente (il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9), che aveva già previsto dei fondi per contenere il numero dei cinghiali — cioè per attuare piani di de-popolamento, ovvero di riduzione controllata della specie.
Con questa modifica, si stabilisce che sarà il Commissario straordinario incaricato della gestione dell’emergenza (figura già nominata a livello nazionale) a decidere con un proprio provvedimento come suddividere le risorse economiche tra le varie Regioni coinvolte.

Articolo 89 (Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all’articolo 5-bis della legge n. 119 del 31 luglio 2017)
Questo articolo riguarda il ruolo e la tutela legale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), l’ente che si occupa di regolamentare e controllare i farmaci in Italia.
Con la prima parte della norma, si stabilisce che l’Aifa potrà essere rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato nelle cause legali, proprio come accade per i ministeri e gli altri enti pubblici nazionali.
In pratica, ciò significa che l’Avvocatura dello Stato — che è l’organo legale dello Stato italiano — potrà assistere e difendere l’Aifa nei procedimenti giudiziari, garantendo una tutela più diretta e uniforme.
La seconda parte dell’articolo modifica invece una disposizione del 2017 relativa ai contenziosi in materia di vaccinazioni obbligatorie.
In precedenza, la legge prevedeva che l’Aifa dovesse essere “litisconsorte necessario”, cioè parte obbligatoria in tutti i processi legati a questa materia.
Con la nuova formulazione, questa obbligatorietà viene eliminata: ora si specifica che il Ministero della Salute può semplicemente avvalersi del supporto tecnico e scientifico dell’Aifa, ma non è più obbligato a coinvolgerla formalmente nei giudizi.

Articolo 90 (Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)
Questo articolo introduce due misure importanti in ambito sanitario e sociale, entrambe rivolte a persone affette da gravi malattie, con particolare attenzione ai bambini malati di tumore e alle persone con epilessia grave.
La prima parte prevede che il fondo istituito nel 2017 per l’assistenza dei bambini con malattie oncologiche venga aumentato di 2 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028.
In sostanza, si tratta di un rafforzamento economico del sostegno già esistente, destinato a migliorare la qualità e la continuità dell’assistenza sanitaria e psicologica per i piccoli pazienti oncologici e per le loro famiglie. Queste risorse possono essere utilizzate, ad esempio, per potenziare i reparti pediatrici, finanziare programmi di cura a domicilio o sostenere le strutture di accoglienza per i genitori.
La seconda parte della norma riguarda invece le persone che soffrono di epilessia farmacoresistente, cioè quelle forme di epilessia che non rispondono ai trattamenti con i farmaci e causano crisi che fanno perdere il contatto con la realtà o la capacità di agire.
Per queste persone viene riconosciuta ufficialmente la “connotazione di gravità” ai sensi della legge 104, quella che regola i diritti e i benefici per le persone con disabilità.
Questo riconoscimento significa che chi soffre di queste forme gravi di epilessia potrà accedere più facilmente ai benefici previsti per le persone con disabilità grave, come agevolazioni lavorative, supporti educativi e assistenza personalizzata.

Articolo 91 (Misure in materia di dipendenze patologiche)
Questo articolo amplia gli obiettivi di un fondo già previsto dalla legge per il contrasto alle tossicodipendenze, rendendolo più flessibile e orientato a interventi di carattere nazionale.
Finora, le risorse di questo fondo erano destinate principalmente alle attività di prevenzione e cura delle dipendenze. Con la modifica introdotta, però, si stabilisce che i fondi potranno essere utilizzati anche per una serie di iniziative più ampie e strutturate: ad esempio, per formare meglio gli operatori socio-sanitari, che lavorano ogni giorno accanto alle persone con problemi di dipendenza, e per definire linee di indirizzo comuni che rendano più uniforme l’azione delle Regioni e dei servizi locali.
Inoltre, la norma consente di finanziare progetti di prevenzione e reinserimento sociale su scala nazionale, ma anche di sostenere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle tossicodipendenze, così da migliorare la capacità di analisi e di programmazione del sistema.

Articolo 92 (Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)
Questo articolo prevede la creazione di un tavolo tecnico nazionale per studiare come ridurre i consumi energetici nelle strutture sanitarie pubbliche — come ospedali, ambulatori e aziende sanitarie — con l’obiettivo di risparmiare energia e contenere i costi.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà istituire questo gruppo di lavoro, che avrà il compito di analizzare in modo approfondito quanta energia viene utilizzata dal sistema sanitario e individuare soluzioni per migliorare l’efficienza, ad esempio attraverso interventi tecnologici, strutturali o gestionali.
Al tavolo parteciperanno rappresentanti dei due ministeri, ma anche esperti e tecnici provenienti dalle Regioni, dalle Province autonome, dal Ssn o da altri enti pubblici competenti, in modo da mettere insieme competenze diverse.
Tutti i partecipanti lavoreranno senza ricevere compensi o rimborsi, quindi senza costi aggiuntivi per lo Stato.

Articolo 94 (Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)
Questo articolo introduce un rafforzamento del sistema di monitoraggio e valutazione delle performance del Ssn.
La norma prevede che il sistema di indicatori già esistente — cioè quello che misura l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari nelle diverse regioni — venga integrato con un nuovo strumento di controllo permanente. Questo strumento servirà a verificare costantemente l’equilibrio tra due aspetti fondamentali:
da un lato, i finanziamenti assegnati alla sanità; dall’altro, i livelli e la qualità dei servizi effettivamente garantiti ai cittadini.
In altre parole, si vuole capire se le risorse economiche messe a disposizione del Ssn corrispondono davvero ai servizi offerti, e se l’aumento (o la riduzione) dei fondi si traduce in un miglioramento (o peggioramento) dell’assistenza sanitaria.
Il monitoraggio sarà effettuato tenendo conto dei criteri di riparto dei fondi tra le regioni e dei fabbisogni standard, cioè dei parametri che servono a calcolare quante risorse servono a ciascun territorio per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Articolo 114 (Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)
Questo articolo riguarda i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario e introduce alcune modifiche per alleggerire il loro contributo alla finanza pubblica, cioè la quota che ogni Regione deve restituire o mettere a disposizione dello Stato per contribuire agli equilibri di bilancio nazionali.
In concreto, viene stabilito che nel 2026 il contributo complessivo dovuto dalle Regioni ordinarie sarà ridotto di 100 milioni di euro. Questo significa che lo Stato chiederà un po’ meno denaro alle Regioni, lasciando loro più risorse da utilizzare nei propri bilanci — ad esempio per sanità, infrastrutture o servizi sociali. La riduzione sarà distribuita proporzionalmente tra tutte le Regioni, in base agli importi che ciascuna doveva già versare secondo le tabelle ministeriali.
C’è poi un secondo meccanismo, più articolato: le Regioni potranno scegliere volontariamente di rinunciare a un contributo statale da 259,5 milioni di euro previsto per il 2026, in cambio di una riduzione corrispondente dei loro obblighi di partecipazione alla finanza pubblica. In pratica, rinunciando a ricevere certe risorse, le Regioni potranno alleggerire in parte il loro debito verso lo Stato, con un effetto neutro o positivo sui loro bilanci futuri.
Ogni Regione dovrà comunicare la propria decisione al Ministero dell’Economia entro il 15 gennaio 2026, e poi un decreto ministeriale ufficializzerà la situazione per ciascuna di esse.

Articolo 123 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)
La norma spiega che vengono stabiliti — in applicazione della legge 68/2011 — quali sono i livelli minimi di prestazioni che devono essere assicurati ai cittadini, suddividendoli per grandi aree tematiche, dette macroaree di intervento.
Ogni macroarea raccoglie servizi che hanno caratteristiche simili: ad esempio, la sanità, l’istruzione, l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente o i trasporti. All’interno di ciascuna di queste aree, le prestazioni saranno definite in modo da essere omogenee, cioè comparabili e garantite in egual misura in tutte le Regioni.

Articolo 124 (Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)
Nell’ambito delle nuove regole sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), restano pienamente validi e confermati i livelli essenziali di assistenza (Lea) già stabiliti dalle norme precedenti.
In parole semplici, la legge ribadisce che per quanto riguarda la salute, i cittadini hanno già diritti garantiti dallo Stato — cioè l’insieme delle cure, prestazioni e servizi sanitari che devono essere assicurati gratuitamente o con ticket su tutto il territorio nazionale, come le visite mediche di base, le vaccinazioni, le prestazioni ospedaliere, la riabilitazione o l’assistenza domiciliare.
Questi Lea sono quelli fissati dal decreto legislativo del 1992, che ha riorganizzato il Servizio sanitario nazionale, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato e ampliato l’elenco delle prestazioni garantite (ad esempio includendo nuovi esami diagnostici, vaccini e servizi di procreazione medicalmente assistita).

Commenti

I Correlati

L’Istat ha aggiornato i requisiti di età per lasciare il lavoro per i prossimi anni. Greco (S.I.d.R.): “Medicina riproduzione e prevenzione contro inverno demografico”

Il testo istituisce gli elenchi speciali ad esaurimento e fissa paletti temporali stringenti per l'iscrizione e il conseguimento del titolo abilitante definitivo

Triassi: "La sicurezza, in questo contesto, non è solo un obbligo normativo ma un principio etico e organizzativo. Proteggere chi lavora in sanità significa anche garantire cure migliori e più sicure ai pazient"

Nella missiva si chiede anche l'immediata esigibilità delle risorse a regime da Gennaio 2026

Ti potrebbero interessare

Più formazione per vincere sfida arresto cardiaco improvviso

I vaccini sono adattati alla variante JN.1. Possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri

Bellantone: "la sicurezza dell’assistito è un pilastro fondamentale della qualità delle cure ed è un diritto inalienabile di ogni persona"

"Uso corretto delle risorse non avviene in tutte le regioni"

Ultime News

Più letti