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Pnrr sanità, più fondi per i cantieri: le Regioni potranno usare anche l’edilizia sanitaria per coprire i rincari

Sanità pubblica Redazione politico sanitaria | 17/04/2026 12:33

Case e ospedali di comunità e sicurezza degli ospedali: via libera all’uso dei fondi dell’articolo 20 per integrare i costi. Eliminato il vincolo legato al Fondo opere indifferibili

I cantieri del PNRR sanitario fanno i conti con un problema ormai noto: l’aumento dei costi di costruzione e la difficoltà, per le Regioni, di coprire i maggiori oneri rispetto ai progetti originari. È in questo contesto che interviene l’articolo 4, comma 4 del decreto PNRR, approvato dal Senato, introducendo una misura che amplia le possibilità di finanziamento degli interventi.

L’obiettivo è evitare ritardi o ridimensionamenti ulteriori su alcune delle principali linee di investimento della Missione 6, in particolare le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e il programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

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Cantieri in tensione e target già rivisti al ribasso

Il tema dei costi non è nuovo. Già a dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione europea aveva approvato una rimodulazione degli obiettivi del PNRR sanitario proprio a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali e delle difficoltà di finanziamento.

Il numero delle Case della Comunità è stato ridotto da 1.350 ad almeno 1.038, quello delle Centrali operative territoriali da 600 a 480, gli Ospedali di Comunità da 400 a 307 e gli interventi di adeguamento antisismico da 109 ad almeno 84.

Una revisione che ha certificato una criticità strutturale: le risorse inizialmente previste non sono sempre sufficienti a coprire i costi reali delle opere.

Un secondo canale di finanziamento per le Regioni

La norma interviene proprio su questo punto, consentendo alle Regioni di utilizzare anche le risorse dell’edilizia sanitaria - quelle previste dalla legge n. 67 del 1988, il cosiddetto articolo 20 - per coprire i maggiori costi dei progetti PNRR.

Si tratta, di fatto, di un canale aggiuntivo rispetto ai finanziamenti già previsti, che permette di integrare i budget senza dover rivedere ulteriormente gli obiettivi o rallentare i cantieri.

Il perimetro è definito: le risorse possono essere utilizzate per le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e il programma di messa in sicurezza e sostenibilità degli ospedali.

Semplificato l’accesso ai fondi

Uno degli elementi più rilevanti riguarda le condizioni di accesso. In precedenza, l’utilizzo dei fondi per l’edilizia sanitaria era subordinato al mancato ricorso ad altri strumenti, in particolare al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI). Questo vincolo viene ora eliminato.

Le Regioni potranno quindi utilizzare le risorse dell’articolo 20 indipendentemente dal fatto che abbiano già beneficiato o meno del FOI, con l’obiettivo di accelerare le procedure e ridurre i tempi di attesa legati alla verifica delle diverse fonti di finanziamento.

La procedura: perizia, verifica e via libera ministeriale

L’accesso alle risorse resta comunque vincolato a una procedura strutturata. Le Regioni devono presentare una richiesta corredata da una perizia di variante che documenti i maggiori costi e da un quadro complessivo delle fonti di finanziamento. La richiesta viene valutata dal Ministero della Salute, con il coinvolgimento del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’approvazione comporta l’aggiornamento dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), cioè degli accordi già in essere tra Stato e Regioni per la realizzazione degli interventi. Le risorse vengono poi trasferite in base allo stato di avanzamento dei lavori, con obblighi di rendicontazione semestrale alla Ragioneria generale dello Stato.

Ospedali sicuri: finanziamento interamente nazionale

Un passaggio specifico riguarda il programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Per questo intervento, la norma prevede che il finanziamento venga interamente coperto con risorse nazionali dell’edilizia sanitaria, sostituendo in parte il ricorso al Fondo complementare al PNRR. A tal fine, le risorse dell’articolo 20 vengono incrementate per il 2024 di 39 milioni di euro.

Una misura di tenuta più che di rilancio

Nel complesso, l’intervento si inserisce in una linea già emersa nella gestione del PNRR sanitario: non una revisione del modello, ma una serie di aggiustamenti per garantire la realizzazione degli investimenti nei tempi previsti.

L’apertura a fonti di finanziamento aggiuntive consente di affrontare un vincolo concreto - l’aumento dei costi - ma conferma anche la difficoltà di mantenere invariati obiettivi e cronoprogrammi in un contesto economico mutato rispetto alla fase di progettazione.

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