
L'assegno di mantenimento è un contributo economico periodico, previsto in sede di separazione, finalizzato a tutelare i figli e il coniuge economicamente più debole. La disciplina si fonda sul principio di proporzionalità e si articola in due ambiti principali: appunto il mantenimento per i figli e quello per l'ex coniuge.
Generalmente il versamento di questi importi viene effettuato direttamente dal medico in favore dei beneficiari, ma può accadere che il giudice in sede di decisione ordini il prelievo e il contestuale versamento al datore di lavoro o all’ente pensionistico. È anche previsto in caso di inadempienza uno specifico meccanismo con cui i beneficiari possono pretendere dagli erogatori il pagamento diretto delle cifre di loro spettanza.
Sotto il profilo tributario le somme corrisposte a titolo di assegno periodico di mantenimento in favore dell’ex coniuge costituiscono reddito imponibile per il percettore, in quanto classificate dalla legge come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del DPR n. 917/1986 (TUIR). La medesima disciplina si coordina con l’art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo TUIR, che prevede la deducibilità, per il soggetto obbligato al versamento, degli assegni periodici corrisposti al coniuge, con esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli.
In sostanza, le somme trattenute all’ex marito abbattono il suo imponibile fiscale, mentre l’ex moglie che le percepisce le deve dichiarare in denuncia dei redditi.
Dunque, l’ente pensionistico che effettua il pagamento diretto all’ex coniuge, in qualità di sostituto d’imposta, è obbligato ad applicare sulle somme imponibili le ritenute alla fonte previste dalla legge e, in particolare, dal D.P.R. n. 600/1973, secondo cui i soggetti che corrispondono redditi di pensione e redditi assimilati devono operare, all’atto del pagamento e con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF sulla relativa parte imponibile. Gli elementi di calcolo sono facilmente reperibili nei cedolini che vengono emessi anche in favore della beneficiaria, pur non essendo essa formalmente una pensionata.
Gli enti preposti, sull’imponibile fiscale del soggetto titolare di assegno di mantenimento, applicano anche le detrazioni d’imposta (cioè gli sconti sulle tasse da pagare) nella misura prevista dalla legge.
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento ai figli, esso spetta ai figli minorenni e ai maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Ciascun genitore deve contribuire in proporzione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, nonché al tempo trascorso con i figli e all'impegno di cura domestica.
Questi assegni, pur costituendo anche per i figli un reddito imponibile, non producono l’abbattimento del reddito del medico gravato dalla trattenuta. In questo caso, infatti, essi consentono al padre di beneficiare della detrazione di imposta per i figli a carico, che fino a 21 anni di età è sostituita dall’Assegno Unico e Universale erogato dall’Inps.




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