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Medici di famiglia in servizio fino a 73 anni

Il quadro normativo italiano in materia di reclutamento del personale medico ha subito importanti evoluzioni per fare fronte alla carenza di organico e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Professione

Il quadro normativo italiano in materia di reclutamento del personale medico ha subito importanti evoluzioni per fare fronte alla carenza di organico e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Attraverso una successione di decreti d'urgenza, il legislatore ha progressivamente innalzato il limite di età per il collocamento a riposo dei medici in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), fissando la soglia massima a 73 anni.

Qui di seguito analizziamo i principali aspetti della nuova disciplina.

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Il percorso normativo e l'evoluzione dei limiti di età

La possibilità di trattenere in servizio il personale medico oltre i limiti ordinari di quiescenza si è consolidata attraverso tre principali interventi legislativi:

1. Il Decreto-Legge n. 198/2022 (Decreto Milleproroghe)

L'istituto trae origine dall'art. 4, comma 9-octiesdecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14). La norma ha introdotto una prima deroga ai limiti vigenti per il pensionamento, permettendo il trattenimento in servizio del personale medico convenzionato (di cui al D.Lgs. n. 502/1992) fino al compimento del 72° anno di età. Il termine di applicazione di questa misura era originariamente fissato al 31 dicembre 2026.

2. Il Decreto-Legge n. 25/2025 (Funzionalità PA)

Un ulteriore tassello è stato aggiunto dall'art. 12-quater del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69), entrato in vigore il 14 maggio 2025. Per fronteggiare le criticità di reclutamento, il comma 1 di tale articolo ha concesso alle aziende del SSN la facoltà di prorogare il rapporto d'opera per un ulteriore anno rispetto al limite precedente, consentendo l'attività fino al compimento del 73° anno di età, sempre entro la scadenza del 31 dicembre 2026.

3. La Legge n. 50/2026 (Attuazione PNRR)

L'assetto definitivo è stato stabilito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale), che ha convertito con modificazioni il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e politiche di coesione). La nuova legge ha modificato i testi precedenti con due interventi speculari:

  • Art. 4, comma 4-bis: ha modificato il D.L. n. 198/2022, estendendo la possibilità del trattenimento in servizio fino a 72 anni alla nuova data limite del 31 dicembre 2027.
  • Art. 4, comma 4-ter: ha modificato l'art. 12-quater, comma 1, del D.L. n. 25/2025, estendendo analogamente fino al 31 dicembre 2027 la facoltà di proroga ulteriore di un anno, fissando definitivamente il tetto massimo a 73 anni.

 Requisiti e condizioni per l'attivazione della proroga

L'estensione del rapporto convenzionale non opera in modalità automatica, ma è subordinata alla verifica di rigide condizioni cumulative previste dalla legge:

  • Assenza di offerta alternativa: la ASL o l'azienda sanitaria di riferimento deve accertare la totale mancanza di altri candidati medici convenzionati idonei e utilmente collocabili per coprire l'incarico.
  • Esigenze di servizio e LEA: la misura deve essere giustificata dalla necessità di colmare le carenze e garantire la continuità dell'assistenza sanitaria sul territorio.
  • Volontarietà e consenso: la proroga richiede obbligatoriamente l'esplicito consenso o l'istanza formale da parte del medico interessato.
  • Termine ultimo perentorio: l'attività lavorativa agevolata da queste deroghe non potrà in ogni caso proseguire oltre il 31 dicembre 2027, a prescindere dall'età anagrafica residua del professionista.

Suggerimenti pratici e raccomandazioni per i medici interessati

I medici convenzionati prossimi ai limiti di età che desiderano avvalersi delle tutele introdotte dalla Legge n. 50/2026 dovrebbero pianificare tempestivamente i seguenti adempimenti:

  • Monitoraggio delle graduatorie e delle carenze: Si consiglia di verificare lo stato degli organici e la disponibilità di sostituti presso l'Ufficio Convenzioni della propria Azienda Sanitaria Locale. La certezza dell'assenza di altri candidati è il presupposto di legittimità della proroga.
  • Presentazione tempestiva dell'istanza: È opportuno formalizzare la richiesta di trattenimento in servizio per iscritto (tramite PEC o protocollo aziendale) con congruo anticipo rispetto alla data di raggiungimento dell'età pensionabile o della scadenza del contratto in essere, manifestando formalmente il proprio consenso.
  • Verifica della posizione previdenziale: Si suggerisce di effettuare un consulto con il proprio ente di previdenza (ENPAM) e con i sindacati di categoria per valutare i riflessi della proroga sul calcolo della quota pensionistica, sulla cumulabilità dei redditi e sui contributi previdenziali versati nel biennio supplementare.
  • Pianificazione della scadenza del 2027: Poiché la norma fissa il blocco invalicabile delle attività al 31 dicembre 2027, i professionisti devono programmare la conclusione dei propri impegni assistenziali e la gestione del proprio portafoglio assistiti entro tale data.
Professione
Commenti
MB
Massimo Bracci
Poveri noi|
Rispondi
05/07/2026 17:56
AA
Anna Antonucci
No al corso di formazione in medicina generale come è strutturato oggi, sì alla specializzazione universitaria di 4 anni in medicina generale. Nelle more equiparazione del titolo attuale triennale per i colleghi che ne sono titolari con la frequenza di un anno integrativo. Nessun anno integrativo per chi, oltre al Corso di formazione è in possesso di una specializzazione. Sì al doppio canale, convenzione e dipendenza. Chi vuole essere dipendente del SSN, ci entra a pieno titolo come dirigente al pari di un medico ospedaliero lavorando nelle case di Comunità insieme a specialisti ambulatoriali, pediatri, infermieri, amministrativi, OSS, psicologi e assistenti sociali. Chi desidera essere convenzionato, rimane come adesso.Auspicherei la fine dell'era della quota capitaria e dell'assenza di tutele. E' tutto questo che allontana i giovani dalla questa professione. Rinviare ancora di un anno il pensionamento non è una soluzione accettabile..
Rispondi
04/07/2026 18:34
DC
Domenico Cartelli
Che uno snellimento del corso per diventare MMG è essenziale , troppe ripetizioni , troppi docenti , troppa burocrazia. Troppo peso di una sola sigla sindacale su una branca che dovrebbe essere molto più condivisa fra tutti sindacati, incluso l' ACN. Per diventare MMG basta 1 anno di cliniche intensive a rotazione sul modello americano , con un esame finale . Gli iscritti al corso di MMG sono laureati hanno superato un esame di stato ma vengono trattati come studenti del primo anno. E' chiaro che i casi , la curiosità e la competenza clinico scientifica nel risolverli , fanno il medico, ma non certo 3 anni di ripetizioni. Fare 1 anno per il corso di MMG invece di 3 o quanti vorranno siano , è una maniera per rispondere alla carenza di MMG, per dare lavoro.
Rispondi
04/07/2026 10:26
2 Risposte
PB
Paolo Barone
I cosiddetti nonni lavoratori. Ma fatemi il piacere!!!
Rispondi
04/07/2026 10:13

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