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Assistente infermiere, il Tar respinge il ricorso e fissa i limiti

Inammissibile il ricorso di Nursing Up contro il nuovo profilo. Il Tar entra anche nel merito e ribadisce ruolo, responsabilità e supervisione dell'infermiere
Professione

Il nuovo profilo dell'Assistente infermiere supera il primo importante esame davanti alla giustizia amministrativa. Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nursing Up contro il Dpcm del 28 febbraio 2025, che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni istitutivo della nuova figura. Ma i giudici sono entrati anche nel merito delle contestazioni, chiarendo soprattutto un aspetto: l'Assistente infermiere è una figura di supporto e non dispone di autonomia nella pianificazione dell'assistenza.

La sentenza interviene su una questione che ha accompagnato fin dall'inizio l'introduzione del nuovo profilo. Nursing Up aveva contestato l'attribuzione all'Assistente infermiere di attività considerate riconducibili alla professione infermieristica, dalla gestione di stomie e sondini alla rilevazione dei parametri vitali, fino all'esecuzione dell'elettrocardiogramma e ad alcune attività connesse alla somministrazione dei farmaci. Secondo il sindacato, il rischio era quello di creare una sovrapposizione con le competenze di una professione sanitaria regolamentata.

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Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile

Sul piano processuale, il Tar ha ritenuto che non fosse dimostrata l'esistenza di un interesse comune e omogeneo dell'intera categoria degli infermieri. Nella sentenza viene richiamata anche la posizione della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), costituitasi nel giudizio in senso contrario alla parte ricorrente.

I giudici rilevano inoltre che Nursing Up ha sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità nel quale è previsto il profilo dell'Assistente infermiere. Anche questa circostanza concorre alla dichiarazione di inammissibilità. Il Tar, tuttavia, non si limita agli aspetti processuali e affronta le contestazioni avanzate dal sindacato, giudicandole comunque infondate. È proprio questa parte della decisione ad assumere maggiore rilievo per l'organizzazione dell'assistenza.

L'infermiere mantiene pianificazione e responsabilità

Il Tar richiama il decreto ministeriale 739 del 1994, che attribuisce all'infermiere la responsabilità dell'assistenza generale infermieristica e prevede la possibilità di avvalersi, quando necessario, del personale di supporto. È all'interno di questo schema che i giudici collocano l'Assistente infermiere.

La nuova figura è infatti qualificata come operatore di interesse sanitario e svolge le proprie attività sulla base delle indicazioni dell'infermiere. Non dispone quindi di autonoma capacità di individuare o pianificare l'assistenza e può intervenire in situazioni caratterizzate da "bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione". Secondo il Tar, l'Assistente infermiere "non ha una propria autonomia nell'individuare il piano assistenziale" e opera "esclusivamente quale figura di ausilio". La responsabilità dell'assistenza generale e la valutazione professionale rimangono dunque in capo all'infermiere.

Farmaci, necessarie valutazione e supervisione

Uno dei punti maggiormente discussi riguarda la terapia farmacologica. L'Accordo istitutivo prevede che, nelle situazioni di stabilità clinica e nell'ambito di trattamenti cronici, l'Assistente infermiere possa preparare e far assumere farmaci attraverso le modalità previste, compresi gli accessi enterali stabilizzati. Per i farmaci somministrati per via intramuscolare e sottocutanea sono invece necessarie la preventiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell'infermiere e la sua supervisione. È proprio questa subordinazione alla valutazione professionale dell'infermiere che, secondo il Tar, esclude l'esercizio autonomo di attività proprie della professione infermieristica.

La sentenza, quindi, non stabilisce che qualsiasi attività possa essere trasferita dall'infermiere al nuovo operatore. Restano la responsabilità dell'infermiere sull'assistenza generale, l'assenza di autonomia dell'Assistente nella pianificazione e i limiti determinati dalla complessità della situazione clinico-assistenziale.

La partita si sposta nelle aziende sanitarie

Sul piano immediato la decisione del Tar non modifica il Dpcm istitutivo. La questione si trasferisce però dall'impianto normativo alla sua applicazione nelle Regioni, nelle aziende sanitarie, negli ospedali, nelle strutture territoriali e nelle Rsa.

Sarà infatti necessario definire procedure, responsabilità, tracciabilità delle attività e condizioni nelle quali l'Assistente infermiere potrà intervenire. Soprattutto, l'introduzione della nuova figura non potrà tradursi automaticamente nella sostituzione degli infermieri nelle dotazioni organiche: il modello riconosciuto legittimo dal Tar presuppone proprio la presenza dell'infermiere, la sua valutazione professionale e, quando richiesta, la supervisione.

La sentenza mette quindi un punto fermo sulla legittimità del profilo così come è stato configurato, ma non chiude il confronto professionale. La verifica decisiva avverrà nell'organizzazione quotidiana dei servizi: l'Assistente infermiere può ampliare le possibilità di collaborazione nell'assistenza, ma entro confini che lasciano all'infermiere pianificazione, valutazione e responsabilità professionale.

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