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Diagnosi prenatale, l'omessa informazione non basta per il risarcimento

La Cassazione sul caso di una trisomia 21 non diagnosticata: va provato che una corretta informazione avrebbe portato a interrompere la gravidanza
Medlex

L'omessa informazione della gestante sulla possibilità di effettuare test prenatali non invasivi può rappresentare un inadempimento del medico, ma non determina automaticamente il diritto al risarcimento quando alla nascita viene diagnosticata una patologia o un'anomalia fetale. Occorre dimostrare anche che, se correttamente informata, la donna avrebbe scelto di interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni previste dalla legge.

È il principio ribadito dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13808 del 12 maggio 2026, relativa alla nascita di un bambino con trisomia 21 non diagnosticata durante la gravidanza.

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I test non invasivi non erano stati proposti

Nel caso esaminato, il medico non aveva informato la gestante della possibilità di sottoporsi a test prenatali non invasivi per valutare il rischio di sindrome di Down. La donna aveva però precedentemente rifiutato amniocentesi e villocentesi, preoccupata per i rischi che gli esami invasivi avrebbero potuto comportare per la gravidanza. Le ecografie periodiche non avevano inoltre evidenziato anomalie morfologiche del feto.

Alla nascita era stata diagnosticata la trisomia 21. I genitori avevano quindi chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che l'omessa informazione avesse impedito loro di conoscere durante la gravidanza le condizioni del nascituro e di compiere conseguentemente le proprie scelte.

Per la Cassazione, tuttavia, la mancata informazione e il danno lamentato rappresentano due passaggi distinti. Anche quando venga accertata una carenza nell'informazione fornita dal sanitario, chi chiede il risarcimento deve dimostrare il rapporto causale tra quell'omissione e le conseguenze per le quali domanda di essere risarcito.

Cosa deve provare la paziente

Nelle controversie per una nascita indesiderata, questo significa dimostrare che la madre, se fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale, avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza, sempre che fossero presenti le condizioni richieste dalla legge.

Non è necessario che esista una precedente dichiarazione esplicita della donna. La sua volontà può essere ricostruita anche attraverso elementi indiretti. Possono assumere rilievo, per esempio, la decisione di rivolgersi al medico proprio per conoscere le condizioni del feto, le condizioni psicofisiche della gestante o sue precedenti manifestazioni favorevoli all'interruzione della gravidanza in presenza di determinate condizioni. Una volta forniti elementi sufficienti, il medico può a sua volta dimostrare che la donna non avrebbe comunque scelto l'interruzione.

Nel caso arrivato davanti alla Cassazione pesava però un elemento di segno contrario: la gestante aveva rifiutato gli accertamenti diagnostici invasivi per evitare rischi al feto. La circostanza è stata valutata nell'accertamento della sua effettiva volontà e quindi del rapporto tra l'omessa informazione sui test non invasivi e il danno successivamente lamentato.

Per il medico restano distinti informazione e responsabilità

La pronuncia non ridimensiona quindi l'obbligo del medico di fornire alla gestante informazioni sulle possibilità diagnostiche disponibili. Chiarisce invece che la violazione dell'obbligo informativo e il diritto al risarcimento non coincidono automaticamente.

Dal punto di vista del professionista, la distinzione è importante. L'eventuale omissione di un'opzione diagnostica deve essere valutata separatamente dalle conseguenze che quella omissione avrebbe prodotto sulle decisioni della paziente.

La Cassazione conferma così un orientamento già espresso in precedenti pronunce sulla responsabilità da nascita indesiderata. Il genitore che agisce per il risarcimento deve provare, anche attraverso presunzioni, che la conoscenza tempestiva delle condizioni del feto avrebbe determinato una scelta diversa sulla prosecuzione della gravidanza.

Nel caso della trisomia 21 esaminato dalla Corte, l'omessa informazione sui test prenatali non invasivi non è stata quindi sufficiente, da sola, a dimostrare il nesso causale necessario per ottenere il risarcimento.

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