|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Cartella clinica incompleta, la Cassazione: pesa sul nesso causale

L'ordinanza 24912 richiama il principio della vicinanza della prova. Le lacune nella documentazione sanitaria non possono andare a danno del paziente
Medlex

Una cartella clinica incompleta non rappresenta una semplice irregolarità documentale. Se le lacune impediscono di ricostruire il rapporto tra la condotta sanitaria e il danno, il giudice deve tenerne conto nell'accertamento del nesso causale. A ribadirlo è la Terza sezione civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24912 del 1° settembre 2026.

La pronuncia riguarda il caso di un paziente oncologico affetto anche da morbo di Crohn. Dopo un intervento per tumore del colon era stato sottoposto a chemioterapia adiuvante con oxaliplatino e capecitabina. Durante un ricovero per gli effetti collaterali del trattamento gli era stato posizionato un catetere venoso centrale. Due giorni dopo era insorta una grave infezione, evoluta in shock settico.

pubblicità

L'infezione e l'interruzione della chemioterapia

La controversia ha riguardato anche le conseguenze dell'infezione sulla successiva decisione di interrompere definitivamente la chemioterapia. Tre anni dopo il paziente aveva sviluppato una recidiva della neoplasia ed era morto nel 2015. La moglie aveva quindi agito per ottenere il risarcimento dei danni.

In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità sanitaria per l'infezione insorta dopo il posizionamento del catetere, ma era stato escluso un nesso causale tra questa complicanza e la successiva evoluzione della malattia oncologica. La Corte d'Appello di Milano aveva poi riconosciuto anche il risarcimento per violazione del diritto al consenso informato.

La Cassazione ha però rilevato che nel giudizio d'appello non erano stati adeguatamente esaminati alcuni elementi documentali potenzialmente decisivi. Tra questi figuravano il miglioramento delle condizioni del paziente prima dell'infezione e le indicazioni degli oncologi italiano e inglese sulla possibilità di riprendere la terapia, seppure a dosaggio ridotto.

Le lacune della cartella non sono neutrali

La Corte si sofferma quindi sull'incompletezza della documentazione sanitaria. Nel caso esaminato, le lacune della cartella clinica non consentivano di verificare la necessità del posizionamento del catetere, impedendo una ricostruzione completa della sequenza degli eventi.

Da qui il richiamo al principio della vicinanza della prova. Secondo la Cassazione, quando proprio l'incompletezza della cartella rende impossibile accertare il nesso eziologico e il sanitario ha tenuto una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, quella lacuna può assumere valore nell'accertamento della responsabilità. Non si tratta dunque di un automatismo che trasforma qualsiasi omissione documentale in prova della responsabilità del medico.

Si tratta peraltro di un orientamento già espresso dalla Suprema Corte. Anche precedenti pronunce avevano circoscritto l'effetto probatorio della cartella incompleta alle situazioni nelle quali la lacuna impedisca concretamente di accertare il rapporto causale e sia presente una condotta potenzialmente idonea a determinare il danno.

La causa torna alla Corte d'Appello

Nell'ordinanza 24912 la Cassazione formula infine il principio di diritto secondo cui "l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare" nell'accertamento del nesso causale, proprio in forza del principio della vicinanza della prova.

I primi tre motivi del ricorso sono stati quindi accolti e gli altri assorbiti. Sarà ora la Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, a riesaminare il caso e a valutare nuovamente gli elementi relativi alla sequenza causale e alle lacune della documentazione sanitaria

Medlex
Commenti

I Correlati

Responsabilità medica, cartella clinica incompleta? Per il medico aumenta il rischio nel contenzioso
Medlex
Leggimi

Ultime News

Ti potrebbero interessare
Medici di famiglia, la maternità non può penalizzare la carriera
Medlex
Medici di famiglia, la maternità non può penalizzare la carriera
Per la Corte costituzionale, dopo il recupero del periodo di sospensione, il diploma deve produrre gli stessi effetti giuridici della sessione ordinaria ai fini della trasformazione dell'incarico da tempo determinato a indeterminato.
Stranieri inabili, l'iscrizione al SSN resta gratuita
Medlex
Stranieri inabili, l'iscrizione al SSN resta gratuita
La Consulta tutela chi, diventato totalmente inabile al lavoro, converte il permesso di soggiorno in "residenza elettiva". La disabilità non può determinare la perdita dell'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
Fine vita, la Consulta conferma il requisito del sostegno vitale
Medlex
Fine vita, la Consulta conferma il requisito del sostegno vitale
La Consulta: nessun diritto generale al suicidio assistito per chi soffre di una patologia irreversibile: l'ampliamento spetta al legislatore. Ma il trattamento necessario alla sopravvivenza può anche essere rifiutato prima della sua attivazione.
Medici del 118, il "tempo tuta" non segue le regole dei dipendenti
Medlex
Medici del 118, il "tempo tuta" non segue le regole dei dipendenti
La Cassazione non riconosce i 15 minuti retribuiti per vestizione e svestizione. Per i giudici il medico convenzionato è un lavoratore autonomo parasubordinato: compensi e diritti vanno valutati sulla base degli Accordi collettivi.

Siamo oltre 250.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.