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Infezioni ospedaliere, per il medico prevenire non basta: bisogna documentarlo

La Cassazione torna sulle infezioni correlate all'assistenza. Protocolli e misure preventive devono essere applicati e documentabili nel singolo caso
Medlex

Nelle infezioni ospedaliere non basta che la struttura disponga di protocolli di prevenzione. Deve essere possibile dimostrare che le misure previste siano state concretamente applicate durante l'assistenza al paziente. È l'indicazione che arriva dalla Terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026, che riporta al centro un aspetto molto concreto dell'attività sanitaria: la tracciabilità delle procedure adottate per prevenire le infezioni correlate all'assistenza.

Il caso riguarda un paziente ricoverato nell'ottobre 2013 all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dopo una caduta in casa che aveva provocato una frattura del femore. Tre giorni dopo era stato sottoposto a intervento chirurgico e durante la degenza era stato utilizzato un catetere vescicale.

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Dimesso il 7 novembre, il paziente era tornato nello stesso ospedale quattro giorni dopo. L'urinocoltura aveva evidenziato un'infezione da Serratia marcescens, resistente a diversi antibiotici. Nonostante la terapia antibiotica mirata, il paziente era morto il 24 novembre con un quadro comprendente sepsi, infezione delle vie urinarie, cardiopatia ipertensiva e sindrome da immobilizzazione.

Il problema non è soltanto avere un protocollo

Nel corso del giudizio era stata ritenuta altamente probabile l'origine ospedaliera dell'infezione, verosimilmente collegata alla cateterizzazione. Il paziente presentava infatti valori leucocitari normali all'ingresso, mentre il quadro risultava alterato al momento delle dimissioni.

L'ospedale aveva documentato alcune delle misure adottate. Nel registro operatorio risultavano la preparazione del sito chirurgico, l'allestimento del campo sterile e la somministrazione di antibiotici. Nella cartella era presente anche un certificato relativo alla pulizia e alla sanificazione del posto letto.

Per la Cassazione questi elementi, da soli, non chiudono però la questione. La CTU, rispondendo a uno specifico quesito, aveva rilevato che l'azienda non aveva fornito una prova completa delle procedure di sanificazione e asepsi effettivamente adottate secondo le norme e le linee guida internazionali. La Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato questa conclusione.

Cosa deve poter dimostrare la struttura

La Cassazione richiama così un orientamento già espresso nel 2023. Quando viene ricostruita l'origine ospedaliera di un'infezione, la struttura deve poter dimostrare di avere adottato le misure preventive previste e di avere applicato i protocolli appropriati al caso specifico. Non si tratta di responsabilità oggettiva. La semplice comparsa di un'infezione durante un ricovero non significa automaticamente che medici e struttura ne siano responsabili.

Per l'attività clinica, però, la conseguenza è importante. La prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza non riguarda soltanto la disponibilità formale di procedure aziendali. Deve lasciare una documentazione che consenta di ricostruire le misure effettivamente adottate.

Nel caso esaminato entrano così in gioco aspetti molto concreti dell'assistenza, dalla profilassi antibiotica alle procedure collegate alla cateterizzazione, fino alla sanificazione degli ambienti e del posto letto. La Cassazione richiama inoltre, sulla base della propria precedente giurisprudenza, la sorveglianza microbiologica, i sistemi di notifica, il monitoraggio dei patogeni e la documentazione delle attività di prevenzione.

Anche una prognosi sfavorevole non rende irrilevante l'infezione

La vicenda presenta un secondo elemento clinicamente significativo. Il paziente aveva condizioni generali compromesse e, secondo la CTU, anche un trattamento tempestivo dell'infezione probabilmente non avrebbe evitato il decesso, ma avrebbe potuto ritardarlo di alcuni mesi.

La Cassazione ribadisce che questo non rende irrilevante la condotta sanitaria. Anche quando la patologia di base ha una prognosi sfavorevole, l'eventuale anticipazione della morte conserva rilevanza. Nel caso specifico erano state considerate imprudenti anche le dimissioni, avvenute quando alcuni parametri potevano già suggerire l'insorgenza dell'infezione.

L'ordinanza riporta quindi la questione alla pratica quotidiana. Per medici e strutture la gestione del rischio infettivo comprende due passaggi inseparabili: applicare correttamente le misure di prevenzione e renderne verificabile l'effettiva applicazione. L'esistenza di un protocollo aziendale, da sola, non dimostra che quel protocollo sia stato seguito nell'assistenza al singolo paziente.

La Cassazione ha cassato la precedente sentenza e rinviato il caso alla Corte d'Appello dell'Aquila, che dovrà riesaminarlo tenendo conto di questi principi.

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