
La responsabilità contrattuale in sanità non nasce nel 2017 con la legge Gelli-Bianco. Per i fatti precedenti alla sua entrata in vigore continuano a trovare applicazione le regole vigenti al momento della condotta, compresi i principi sulla responsabilità contrattuale elaborati dalla giurisprudenza prima della riforma. Lo chiarisce il Tribunale di Agrigento con la sentenza n. 1044 del 30 giugno 2026.
La pronuncia riguarda una vicenda avvenuta il 6 marzo 2017, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge 24/2017. Una donna, alla terza gravidanza, aveva partorito a 40 settimane e cinque giorni. Il bambino, nato dopo un parto spontaneo, aveva sviluppato un gravissimo quadro respiratorio ed era morto dopo una brevissima sopravvivenza extrauterina. I familiari avevano quindi promosso l'azione risarcitoria nei confronti della struttura e dei sanitari.
Ai fatti del 2017 non si applica retroattivamente la Gelli-Bianco
Prima di esaminare le condotte sanitarie, il Tribunale ha dovuto stabilire quale disciplina applicare. La legge Gelli-Bianco non opera retroattivamente sul regime sostanziale della responsabilità per fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. Il giudice richiama sul punto anche la giurisprudenza della Cassazione e individua come normativa applicabile al caso il decreto Balduzzi, convertito nella legge 189/2012.
Questo passaggio, tuttavia, non conduce a qualificare automaticamente come extracontrattuale la responsabilità sanitaria precedente al 2017.
Il Tribunale ricorda infatti che il riferimento all'articolo 2043 del Codice civile contenuto nel decreto Balduzzi non aveva cancellato i criteri della responsabilità contrattuale già sviluppati dalla giurisprudenza in materia sanitaria. La sentenza richiama espressamente Cassazione n. 4030/2013, secondo cui la disciplina introdotta dalla Balduzzi non aveva eliminato le regole civilistiche consolidate relative alla responsabilità del medico e della struttura.
La distinzione è importante anche per evitare di leggere la legge 24/2017 come l'origine dell'intero sistema attuale. La Gelli-Bianco ha disciplinato espressamente la responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, ma è intervenuta su un terreno sul quale dottrina e giurisprudenza avevano già costruito negli anni precedenti un articolato sistema di responsabilità civile.
Il rapporto con la struttura nasce dall'accettazione della paziente
Nel caso esaminato, il Tribunale riconduce il rapporto tra la partoriente e la struttura al cosiddetto contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, costituito con l'accettazione della paziente.
La struttura assume quindi nei confronti della paziente una responsabilità di natura contrattuale, che riguarda tanto la propria organizzazione quanto l'attività dei professionisti dei quali si avvale. Non si tratta di un principio introdotto per la prima volta dalla legge Gelli-Bianco, ma di una costruzione già consolidata nella giurisprudenza precedente.
La particolare natura delle prestazioni legate alla gravidanza e al parto porta inoltre il giudice a richiamare la figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo.
Il rapporto instaurato con la gestante produce infatti effetti anche nei confronti del nascituro e del padre. Quest'ultimo può pertanto agire iure proprio sul piano contrattuale per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni sanitarie. Diversa è la posizione degli altri congiunti che agiscono per il proprio danno, per i quali la responsabilità della struttura viene invece ricondotta allo schema extracontrattuale.
Responsabilità contrattuale non significa risarcimento automatico
La qualificazione giuridica del rapporto, tuttavia, rappresenta soltanto uno dei passaggi necessari per accertare una responsabilità risarcitoria. Ed è proprio su questo punto che la sentenza di Agrigento introduce un secondo elemento rilevante.
Affermare la natura contrattuale della responsabilità non significa infatti considerare automaticamente dimostrato che la condotta sanitaria abbia causato il danno. Nel caso concreto, il Tribunale non ha ritenuto raggiunta una prova sufficiente del nesso causale tra le condotte contestate ai sanitari e la morte del neonato.
Le risultanze tecniche avevano ricondotto il decesso a un grave quadro respiratorio insorto alla nascita. Il materiale probatorio raccolto non ha però consentito al giudice di affermare, secondo il criterio causale richiesto in sede civile, che una diversa condotta dei sanitari avrebbe evitato l'esito. La domanda risarcitoria è stata pertanto rigettata.
La sentenza distingue così chiaramente il regime giuridico applicabile dalla prova della responsabilità nel singolo caso. Il primo determina le regole attraverso le quali deve essere esaminato il rapporto tra paziente, struttura e professionista. Il secondo richiede comunque l'accertamento degli elementi necessari a collegare l'inadempimento contestato al danno lamentato.
Nemmeno la perdita di chance colma automaticamente l'incertezza causale
Nel procedimento è stato affrontato anche il tema della perdita di chance. Anche in questo caso, l'incertezza sul rapporto causale non consente di trasformare automaticamente una domanda risarcitoria non provata in una diversa pretesa fondata sulla perdita di una possibilità favorevole.
La chance costituisce infatti un bene autonomamente risarcibile soltanto quando sia possibile dimostrare l'esistenza di una possibilità seria e apprezzabile compromessa dalla condotta contestata. Non rappresenta quindi uno strumento attraverso il quale superare ogni insufficienza probatoria relativa alla causalità.
La decisione del Tribunale di Agrigento offre così una lettura utile anche dei rapporti tra le diverse riforme della responsabilità sanitaria. La Gelli-Bianco costituisce oggi il riferimento normativo centrale, ma non rappresenta il punto di origine della responsabilità civile sanitaria. Per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore occorre ricostruire la disciplina applicabile ratione temporis e tenere conto dei principi che la giurisprudenza aveva già consolidato.
Nel caso deciso con la sentenza n. 1044/2026 questo significa riconoscere la natura contrattuale del rapporto con la struttura pur applicando il quadro precedente alla legge 24/2017. Un riconoscimento che, però, non sostituisce la necessità di dimostrare il nesso tra la condotta sanitaria contestata e il danno per il quale viene chiesto il risarcimento.




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