
Quando un medico è coinvolto in una richiesta di risarcimento per responsabilità professionale, l'esistenza di una polizza non significa necessariamente che quella specifica richiesta sia coperta. A ricordarlo è la Cassazione civile con l'ordinanza n. 21602/2026, intervenuta su una controversia nata dalla morte di un paziente dopo un intervento di colecistectomia laparoscopica.
Il procedimento ha riguardato direttamente la struttura sanitaria e la sua compagnia assicurativa, ma la decisione interessa anche i medici perché richiama l'importanza di verificare non soltanto l'esistenza della copertura, ma la sua effettiva operatività nel momento in cui viene avanzata la richiesta risarcitoria.
Il decesso dopo l'intervento
La vicenda trae origine dal decesso di un paziente sottoposto a colecistectomia laparoscopica presso il presidio Monaldi dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. I familiari avevano promosso un giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità sanitaria.
L'azienda aveva quindi chiamato in causa la propria compagnia assicurativa chiedendo di essere manlevata dalle conseguenze economiche dell'eventuale condanna.
La controversia arrivata in Cassazione non riguardava però l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari, ma l'effettiva operatività della copertura assicurativa invocata dalla struttura.
La copertura non era ancora operativa
La particolarità del caso riguarda le diverse date previste dalla polizza per i presidi dell'azienda ospedaliera. Per il CTO la copertura decorreva dal 1° gennaio 2011, mentre per il Monaldi, dove era stato eseguito l'intervento, l'efficacia iniziava il 31 marzo dello stesso anno.
La richiesta risarcitoria era stata invece formalizzata attraverso la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo il 14 febbraio 2011, quindi prima della decorrenza prevista per il Monaldi.
La Cassazione ha accolto il ricorso della compagnia assicurativa e cassato con rinvio la precedente decisione. Ai fini della garanzia non poteva essere utilizzata la data relativa a un altro presidio: occorreva verificare quando la copertura fosse diventata effettivamente operativa per la struttura nella quale si era verificato l'evento.
Cosa significa per il medico
La pronuncia riguarda una polizza stipulata dalla struttura, ma offre un'indicazione pratica anche al professionista sanitario. Essere assicurati e risultare coperti per una determinata richiesta di risarcimento sono due questioni differenti.
Decorrenza della garanzia, periodo al quale si riferiscono gli eventi coperti e momento della richiesta risarcitoria possono determinare se l'assicuratore sia tenuto o meno a intervenire. È un aspetto particolarmente importante nella responsabilità sanitaria, dove tra la prestazione contestata, l'emersione del danno e la richiesta del paziente possono trascorrere periodi anche molto lunghi.
Per il medico diventa quindi essenziale conoscere le condizioni temporali della propria copertura professionale e, quando opera all'interno di una struttura, essere consapevole che anche la polizza dell'azienda può avere limiti, decorrenze e condizioni che incidono sulla gestione economica del contenzioso.
Polizza e responsabilità restano due piani distinti
La decisione permette infine di evitare un equivoco. La Cassazione non ha escluso la copertura perché abbia rivalutato la condotta dei sanitari coinvolti nell'intervento.
Responsabilità professionale e copertura assicurativa rimangono piani distinti: l'accertamento di un danno risarcibile non comporta automaticamente che una determinata compagnia sia tenuta a sostenerne le conseguenze economiche.
Per questo, oltre alla tutela assicurativa in sé, per il medico conta verificare con attenzione da quando la garanzia opera, quali eventi comprende e quali richieste di risarcimento rientrano effettivamente nel periodo coperto.




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