
Il superamento del tetto di spesa non può essere semplicemente invocato dall'azienda sanitaria per rifiutare il pagamento delle prestazioni effettuate da una struttura privata accreditata. Quando l'Asl contesta quanto richiesto deve fornire gli elementi necessari a dimostrare che quelle somme non siano dovute.
Lo ha chiarito la Cassazione civile, Sezione I, con l'ordinanza n. 23006 del 10 luglio 2026, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un'azienda sanitaria contro il pagamento riconosciuto a una struttura accreditata.
Il caso: chiesto l'85% delle prestazioni di fisioterapia
La controversia riguardava prestazioni di fisiokinesiterapia erogate nell'agosto 2010. La struttura privata aveva chiesto all'azienda sanitaria il pagamento di un acconto pari all'85% del valore delle prestazioni effettuate, ottenendo un decreto ingiuntivo.
L'azienda si era opposta sostenendo, da un lato, che non fosse stato dimostrato il rispetto della capacità operativa massima della struttura e, dall'altro, che fosse stato superato il tetto complessivo di spesa previsto per la macroarea sanitaria interessata.
La vicenda era già arrivata una prima volta in Cassazione. Dopo l'annullamento con rinvio, il giudice chiamato a riesaminare la controversia aveva nuovamente riconosciuto alla struttura il diritto all'acconto e respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo.
L'azienda sanitaria era quindi tornata davanti alla Cassazione nel tentativo di ottenere l'annullamento della decisione e sottrarsi al pagamento. Il nuovo ricorso è stato però dichiarato integralmente inammissibile.
Non basta richiamare il limite di spesa
Il punto rilevante della vicenda riguarda gli obblighi che gravano sull'azienda sanitaria quando contesta il pagamento delle prestazioni rese da un soggetto accreditato.
I tetti di spesa rappresentano effettivamente un limite alla quantità di prestazioni che il Servizio sanitario può remunerare. La loro esistenza, però, non consente all'Asl di respingere automaticamente una richiesta di pagamento senza dimostrare che quel limite sia stato effettivamente raggiunto e che produca conseguenze sulle somme richieste dalla struttura.
Lo stesso vale per le contestazioni relative alla capacità operativa massima. Se l'azienda utilizza il superamento dei limiti autorizzati come ragione per non corrispondere quanto richiesto, la contestazione deve essere sostenuta dagli elementi necessari a provarlo.
Il tetto resta, ma deve essere dimostrato
La pronuncia non elimina quindi i limiti economici entro i quali operano le strutture private accreditate e non riconosce un diritto generalizzato al pagamento di qualsiasi prestazione erogata oltre il budget.
Stabilisce invece che l'esistenza di un tetto di spesa non può trasformarsi, da sola, in una ragione sufficiente per negare il pagamento. Nel contenzioso conta anche chi è tenuto a dimostrare i fatti sui quali fonda la propria posizione.
Nel caso esaminato, dopo un contenzioso arrivato per due volte davanti alla Suprema Corte, resta così confermato il diritto della struttura sanitaria all'acconto richiesto per le prestazioni effettuate.




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