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Responsabilità medica, la colpa lieve esclusa anche nei processi in corso

Sisto illustra la riforma: responsabilità penale limitata alla colpa grave per chi rispetta linee guida e buone pratiche. Restano invariati i risarcimenti civili.
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Medlex

La riforma della responsabilità sanitaria potrebbe modificare non soltanto le regole applicabili ai futuri procedimenti penali, ma anche l'esito dei processi già in corso. A chiarirlo è il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, che in un'intervista al Sole 24 Ore illustra le disposizioni messe a punto insieme al ministro della Salute Orazio Schillaci per contrastare la medicina difensiva. Il principio centrale è la limitazione della responsabilità penale alla colpa grave per i medici che abbiano rispettato le linee guida o, nei casi previsti, le buone pratiche clinico-assistenziali, senza modificare la disciplina civilistica del risarcimento dei danni ai pazienti.

"Il medico che si atterrà a linee guida o buone pratiche risponderà, in sede penale, solo per colpa grave", afferma Sisto. La novità consiste nella ridefinizione dei criteri con cui valutare la condotta professionale e la gravità dell'eventuale errore, tenendo conto anche delle condizioni concrete nelle quali il sanitario è stato chiamato a operare. Non si tratta, dunque, di escludere ogni responsabilità, ma di distinguere le condotte penalmente rilevanti alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili e delle circostanze assistenziali.

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Carenze organizzative e urgenze nella valutazione della colpa

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda il peso attribuito al contesto organizzativo. La disponibilità di personale, le condizioni logistiche, l'incertezza diagnostica e le situazioni di emergenza dovranno concorrere alla valutazione della responsabilità, evitando che la condotta del singolo professionista venga esaminata indipendentemente dalle condizioni effettive in cui si è svolta l'attività clinica.

"La presenza di carenze organizzative, logistiche e di personale, di incertezze sulla malattia e le relative cure, di situazioni di urgenza o emergenza, per citare alcune situazioni, dovrà, ciascuna, essere valutata per stabilire se ci sia colpa e, in caso positivo, se sia grave o meno", spiega il viceministro. Il riferimento è particolarmente rilevante per le attività svolte in strutture caratterizzate da carenze di organico, sovraccarico assistenziale o difficoltà nell'accesso tempestivo alle risorse diagnostiche e terapeutiche.

La valutazione delle condizioni operative non equivale tuttavia a un'esenzione generalizzata dalla responsabilità. Le circostanze indicate da Sisto dovranno essere considerate nei singoli casi per accertare se la condotta sia colposa e quale sia il grado della colpa. Il viceministro precisa inoltre che anche le procure dovranno adeguare le proprie valutazioni al nuovo quadro normativo, una volta entrato in vigore.

Risarcimento dei pazienti invariato, effetti anche sui giudizi pendenti

La riforma mantiene distinta la responsabilità penale da quella civile. Sul versante risarcitorio, il Governo non intende modificare la disciplina attuale, che consente al paziente di ottenere il risarcimento anche quando il danno derivi da colpa lieve. "Abbiamo ritenuto, proprio nella logica di protezione del paziente, di lasciare inalterata l'attuale disciplina, che prevede la risarcibilità anche delle lesioni derivanti da colpa lieve", sottolinea Sisto, aggiungendo: "Il diritto al risarcimento del danno non si tocca".

La distinzione è essenziale: la limitazione della punibilità penale non comporterebbe una corrispondente riduzione delle tutele risarcitorie. Un comportamento non punibile penalmente in applicazione delle nuove disposizioni potrebbe quindi continuare a produrre conseguenze sul piano civile, qualora ne ricorrano i presupposti.

Un ulteriore elemento riguarda l'applicazione della riforma ai procedimenti penali pendenti. Secondo Sisto, le nuove disposizioni potranno incidere anche sui giudizi già avviati, attraverso il confronto con la normativa vigente per individuare la disciplina concretamente più favorevole all'imputato. "La nuova disciplina andrà confrontata con la legge attuale per verificare quale sia, in concreto, più favorevole e, così, applicabile", chiarisce il viceministro. Non si tratterebbe quindi di un'applicazione automatica e indistinta a tutti i processi in corso, ma di una valutazione da effettuare in relazione alle singole fattispecie.

Iter parlamentare e prospettive della riforma

Il provvedimento è attualmente al primo passaggio alla Camera, cui dovrà seguire l'esame del Senato. Sisto segnala che sugli articoli centrali della riforma non sono stati presentati emendamenti, neppure da parte delle opposizioni, un elemento che potrebbe favorire il percorso parlamentare, pur senza anticiparne l'esito.

La riforma interviene su un tema da tempo al centro del confronto tra professionisti sanitari, istituzioni e giuristi: la ricerca di un equilibrio tra la tutela del paziente e la necessità di evitare che il timore del procedimento penale condizioni impropriamente le decisioni cliniche. La portata effettiva delle nuove disposizioni dipenderà dal testo definitivamente approvato e dalla successiva interpretazione giurisprudenziale, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della colpa grave e il peso delle condizioni organizzative.

Per Sisto, le modifiche sono destinate a restituire maggiore serenità all'esercizio della professione sanitaria senza sacrificare i diritti dei cittadini. "In definitiva, queste norme restituiscono tranquillità a tutti: medici, pazienti, strutture", conclude il viceministro.

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