Molti pensionati medici ultrasessantacinquenni si sono visti recapitare una diffida dell’Inps, che contesta loro il mancato pagamento del contributo previdenziale sui redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, percepiti nell’anno 2006.
Questi pensionati, in realtà, non avevano fatto altro che esercitare un loro diritto, riconosciuto fin dal 1998, scegliendo di essere esonerati dalla contribuzione al Fondo della libera professione dell’Enpam, avendo già conseguito la pensione di vecchiaia.
La soluzione più semplice ed economica, quindi, è quella di recarsi nelle sedi provinciali dell’Inps facendo semplicemente presente che la contribuzione (se relativa ad attività medica e odontoiatrica) non è comunque di competenza dell’Inps, ma solo dell’Enpam.
Certo, si potrebbe eccepire che i redditi in questione non hanno avuto un reale prelievo contributivo, perché gli interessati si sono avvalsi della facoltà di esonero prevista dall’Enpam; ma a questo rilievo si può agevolmente rispondere che i medesimi redditi fanno ugualmente parte dell’imponibile previdenziale Enpam, e il mancato versamento previdenziale è legato ad una potestà soggettiva, attribuita dall’Ente, in ragione della sua autonomia regolamentare, in funzione di un requisito individuale quale il superamento dell’età pensionabile. D’altra parte, è illogico e asistemico immaginare che redditi della stessa natura, prodotti da professionisti iscritti alla medesima Cassa, possano divenire imponibili presso gestioni diverse in relazione ad una scelta compiuta o meno dall’interessato.
Se non si vuole percorrere questa strada a costo zero, che potrebbe però richiedere l’intervento di un legale in caso l’Inps non accetti le argomentazioni proposte, la soluzione alternativa è quella di aderire alla riapertura dei termini di denuncia dei redditi, disposta dall’Enpam con la Delibera 46/09 del luglio scorso. In pratica, ai pensionati in possesso di reddito libero professionale viene consentito di denunciare i redditi pregressi, pagando i contributi non ancora prescritti, cioè riferiti ai redditi dal 2004 in poi.
La copia del modulo di denuncia, debitamente compilato e sottoscritto, e spedito al Servizio Contributi dell’Enpam, costituisce piena prova dell’assoggettamento a contribuzione degli importi in contestazione, e la sua produzione all’Inps dovrebbe essere sufficiente ad interrompere la procedura in corso. Certo, a quel punto bisognerà pagare i contributi all’Enpam: il consiglio (a meno che non si voglia sfruttare al meglio il beneficio dell’integrale deducibilità fiscale) è quello di pagare la contribuzione ridotta del 2%. Inoltre, visto che le note Inps già inviate fanno tutte riferimento a redditi prodotti nel 2006, è lecito ritenere che l’Istituto non sia in possesso dei dati o non abbia comunque intenzione di contestare redditi di anni precedenti; quindi, si può forse correre il rischio di denunciare per ora solo i redditi prodotti nel 2006, 2007 e 2008, tralasciando il 2004 e il 2005.
Insomma, anche se l’Inps non si è fatta ancora viva, forse per stare tranquilli vale la pena, se si hanno più di 65 anni e si sono prodotti redditi libero professionali nel 2006, 2007 e 2008, di autodenunciare quei redditi (anche pagando solo il 2%) e rinunciare all’esonero.
A partire dalla denuncia dei redditi 2009 le cose cambieranno per tutti: l’Enpam sta infatti per abolire l’esonero e quindi nel 2010 anche i pensionati dovrebbero pagare almeno il contributo del 2%.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
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