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Cassazione, la remunerazione degli specializzandi non si è mai prescritta. Si aprono nuovi scenari: l’entità del risarcimento ammonta a 40mila euro per quattro anni

Professione Silvio Campione | 20/05/2011 09:35

La suprema Corte di Cassazione, con una sentenza del 18 maggio scorso, ha accolto le tesi da "sempre sostenute dal Codacons" in materia di mancata remunerazione dei medici specializzati. Lo sottolinea una nota della stessa associazione dei consumatori, spiegando in particolare che la Cassazione ha riconosciuto che "il termine di prescrizione decennale èda ritenere decorrente dall'entrata in vigore (27 ottobre 1999), della legge n. 370/99, che stabiliva il diritto alla remunerazione in favore di quei medici destinatari all'epoca di alcune sentenze favorevoli emesse dal Tar Lazio, a metàanni 90".

I giudicihanno anche stabilito l'entitàdel risarcimento nella misura di 21,5 milioni di vecchie lire per ogni anno di specializzazione, ossia circa 40mila euro per 4 anni oltre gli interessi. Nello specifico, spiega l'associazione, "la sentenza ha affermato espressamente che la prescrizione in materia di mancata remunerazione dei medici specializzati, si compie, in assenza di appositi atti interruttivi, il 27 ottobre 2009". Pertanto il Codacons ha deciso di "diffidare oggi il ministro dell'Economia Giulio Tremonti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinchédiano esecuzione spontanea allasentenza per ragioni di equitàa favore anche di coloro che non hanno fatto ricorso".

"Quindi - sottolinea il Codacons - tutti coloro che hanno promosso cause o hanno inoltrato - seguendo le indicazioni del Codacons - una raccomandata per interrompere la prescrizione prima di tale data, hanno diritto, in base a tale sentenza, a vedersi riconosciuto il diritto alla remunerazione per gli anni di frequenza alle scuole di specializzazione.

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In sostanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che con tale legge lo Stato ha manifestato in modo definitivo la volonta' di non voler adempiere all'attuazione della direttiva che prevedeva l'obbligo di remunerazione dei medici specializzandi, e che da tale momento pertanto inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione. Tale sentenza poi riconosce, per taluni casi di omesso recepimento di direttive comunitarie, che la prescrizione non decorre sino a quando lo Stato rimane inadempiente all'obbligo di recepirle nell'ordinamento italiano. E su questa base si potra' lavorare per ottenere dei risultati anche per coloro i quali non hanno interrotto la prescrizione, non avendo proposto la causa prima di tale data, ovvero non avendo inviato apposita lettera raccomandata con cui si richiedeva la remunerazione in questione".

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