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Indennizzo per i danni derivati dalle vaccinazioni obbligatorie, pronta la graduatoria degli aventi diritto

Sanità pubblica

Per cui chi è interessato a ricevere notizie circa la propria collocazione in graduatoria possono presentare istanza per iscritto, tramite posta, ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, a: Ministero della Salute,  Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure ufficio VIII ex DGPROG attività amministrativa indennizzi legge 210.92,  Viale Giorgio Ribotta, 5,  00144 Roma. Come stabilito dalla precedente legge n. 210 del 1992 chiunque abbia riportato delle lesioni o delle infermità a causa delle vaccinazioni obbligatorie (che sia per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana, e a causa di ciò abbia riportato una menomazione permanente della integrità psico – fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.  La citata legge n. 210 trae le proprie origini dall’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità, alla luce degli artt. 32 e 2 della nostra Costituzione, della Legge n. 51 del 1966 (che sanciva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica) nella parte in cui non aveva previsto l’obbligo a carico dello Stato di corrispondere un’indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo (cfr. Corte Cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694). Altri benefici sono stati previsti dalla successiva legge 229 del 2005; ovvero, un ulteriore indennizzo pari, rispettivamente, a 6, 5 o 4 volte la somma attribuita dalla legge 210 a seconda della categoria ascritta.  Tale indennizzo che comprende tutte le voci del danno subito (esistenziale, patrimoniale, morale e biologico). Con le modifiche apportate dal decreto in commento si stabilisce che il Ministero debba provvedere:

•alla corresponsione di un indennizzo aggiuntivo;

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•alla corresponsione di un assegno una tantum (come previsto dalla citata legge 229) pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento del beneficio stesso;

•nonché alla formazione di una graduatoria , in base ad un criterio cronologico di presentazione delle domande degli aventi titoli, accompagnato da parametri correttivi della gravità dell’affezione o difficoltà economica degli stessi e dei loro nuclei familiari.

Il parametro della gravità dei danni è stabilito in base a quanto previsto dalla legge 210, mentre il parametro della difficoltà economica viene determinato in base all’indicatore economico ISEE.  Ulteriore precisazione da effettuare è che l’indennizzo, come previsto dalla sopra citata legge 210/1992, inteso come misura di solidarietà sociale, non pregiudica, in alcun modo, il diritto di ogni cittadino danneggiato a causa della vaccinazione, al risarcimento del danno. Tale situazione presuppone, ovviamente, l’accertamento di una responsabilità, colposa o dolosa, in base a quanto previsto dal nostro ordinamento nell’articolo 2043 c.c.. 

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