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L'Iva e i medici: quando si può scaricare

Professione Redazione DottNet | 03/03/2014 17:10

La questione Iva per medici è un argomento assai dibattuto e soprattutto controverso. Dalla domanda di un nostro lettore, abbiamo deciso di analizzare a fondo il problema con l'aiuto del nostro consulente Mariano Paternoster.

Come si sa i medici – in base alla normativa europea del 1972 – non possono scaricare l'Iva, al contrario della maggioranza dei professionisti. “L'individuazione delle prestazioni mediche esenti da IVA – risponde il nostro esperto- è operata dall'art. 10, n. 18, del DPR n. 633/1972, che fa riferimento alle “prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona” (non si applica l'IVA, ma per dette operazioni sono comunque obbligatori gli altri adempimenti IVA)”. “Per tali prestazioni – precisa Paternoster - il medico non potrà detrarre nemmeno in parte l’IVA sugli acquisti. L’IVA non detratta come tale, rappresenta, comunque, un maggior costo per il medico, con il quale viene abbattuto il suo reddito professionale. Vi è pertanto un risparmio fiscale, il cui ammontare dipende dalle aliquote applicate al reddito professionale”. “Nel caso invece di prestazioni rilevanti ai fini IVA (come, ad esempio, le attività medico-legali) – spiega il consulente di Dottnet - , la fattura emessa dal medico va assoggettata ad IVA con aliquota del 22% e da ciò sorge il diritto per il medico di portare in detrazione una parte dell’IVA sugli acquisti (art.19 bis DPR 633/72). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Circolare n. 4 del 28/1/05, alcuni aspetti controversi circa l’assoggettabilità di alcune prestazioni mediche all’Iva”. “In sintesi – aggiunge Paternoster - : sono esenti da IVA le prestazioni rese nell’ esercizio delle professioni sanitarie finalizzate, in modo diretto o indiretto, alla tutela della salute del singolo o della collettività; sono soggette ad IVA le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda le prestazioni dei Medici di medicina generale, sono esenti da IVA, anche quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, le prestazioni connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, anche a titolo preventivo; sono invece soggette ad IVA le prestazioni tese al riconoscimento di un diritto all'indennizzo/risarcimento oppure del diritto ad un beneficio amministrativo o economico”. Sono invece gratuite e, quindi, non soggette ne’ a pagamento di un corrispettivo ne’ dell’ IVA, determinate prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell'attività esercitata, conclude il nostro esperto.

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Fonte: dottnet

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