
Le pensioni privilegiate si distinguono in:
- pensioni privilegiate ordinarie civili e militari;
- pensioni privilegiate dei militari di leva.
Le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, per infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso, sono sostanzialmente, pensioni d’invalidità lavorativa.
Essendo ritenute retributive e contributive, sono assoggettate ad imposizione fiscale.
Le pensioni privilegiate di leva, per infermità o lesioni contratte durante e a causa del servizio stesso, sono invece pensioni risarcitorie – al pari delle pensioni di guerra – e come tali esenti da imposizione fiscale.
Accertata la dipendenza nei termini di legge, l’interessato potrà, senza alcun limite temporale, inoltrare domanda di pensione privilegiata.
Chi può chiedere la pensione privilegiata
Il dipendente della Pubblica Amministrazione, civile e militare, che abbia riportato infermità, lesioni o menomazioni riconosciute si dipendenti da causa di servizio nei termini di legge.
- La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento a riposo o dal congedo se la domanda viene presentata entro i successivi due anni, altrimenti dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa (art. 191, terzo comma, T.U. 1092/73).
Condizioni di legge:
- dipendenti civili. Per beneficiare della pensione privilegiata civile dello Stato occorre riportare infermità o lesioni irreversibili, riconosciute dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78 e succ. mod. e che rendano il dipendente inidoneo al servizio al momento del collocamento a riposo (art. 64, d.P.R. 1092/73).
- militari. La pensione privilegiata spetta ai militari che riportino infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tab. A annessa alla L. 915/78 e succ. mod. (art. 67, d.P.R. 1092/73).
Prescrizione del diritto
Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria è imprescrittibile.
Domanda d’aggravamento. L’interessato può, in ogni tempo, far valere i suoi diritti per il riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità pensionata ovvero per quella riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ritenuta invalidante.
La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.
Reversibilità
La pensione privilegiata è reversibile ai superstiti nel rispetto delle condizioni oggettive e soggettive previste dal d.P.R. 1092/73.
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