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Una disciplina nazionale per la Sanità italiana

Professione Redazione DottNet | 19/06/2017 17:37

Legge Gelli: come cambia la Responsabilità Medica - Milano il 21 giugno 2017, dalle ore 15:30 alle 19:30 presso Sala Alessi – Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 a cura dell'avvocato Vania Cirese

Finalmente pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge sulla gestione del rischio clinico e sulla responsabilità in sanità che ha voluto fornire adeguate risposte introducendo un sistema a livello aziendale, regionale e nazionale di monitoraggio, prevenzione, gestione del rischio clinico per ridurre i rischi e gli eventi avversi, con ciò facendo diminuire i danni ai pazienti e il contenzioso contro i medici, nonché riportando sulla scena l'obbligo di assicurazione o comunque di una congrua copertura per i sinistri.

In numerosi anni di impegno fin dal 2008 interlocutori responsabili (Società Scientifiche, avvocati, medici, magistrati, società dei pazienti) con costanza e determinazione hanno collaborato con i Governi e Parlamenti che si sono via via succeduti senza riuscire nell'intento di elaborare una legge, per adattare l'organizzazione del lavoro al miglior percorso assistenziale possibile e per coniugare valori non negoziabili di natura etica e civile con le esigenze sociali ed economiche.

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A dispetto dei pessimisti e disfattisti e con piena soddisfazione di chi si è impegnato e vi ha sempre creduto fornendo con costanza e capacità il suo contributo tecnico e giuridico, la Legge è stata licenziata.

Un obiettivo fondamentale nell'ambito della Legge è stato quello di puntare l'attenzione sulla improcrastinabilità dell'istituzione in Italia di un vero e proprio sistema di gestione dei rischi ed eventi avversi, nel primario intento di prevenire il contenzioso medico legale innanzitutto mediante misure volte ad identificare le fonti dei rischi e dei danni ai pazienti, predisponendo presidii adeguati nelle singole strutture, ma anche linee guida e raccomandazioni da parte delle Società Scientifiche per garantire un omogeneo ed elevato standard di assistenza ed evitare i guasti delle “Italie della salute”.

Un simile sistema di monitoraggio e prevenzione dei rischi ed eventi avversi già presente dagli anni 2000 nell'UK, in Francia, Belgio e in altri stati UE non era stato mai introdotto in Italia, seppur il CCNL avesse compiuto sforzi in tal senso.

Parola d'ordine: “prevenzione”. Fino ad oggi la "gestione del rischio clinico" era stata introdotta in alcuni ospedali italiani, ma la sua implementazione era stata di fatto demandata alle Regioni, con la conseguenza che gli interventi per la sicurezza dei pazienti e le misure di prevenzione dei rischi erano a “macchie di leopardo”,  molto diverse da ospedale a ospedale e da regione a regione e in alcuni ospedali o regioni mancavano del tutto.

La nuova norma mette in primo piano la sicurezza del paziente, ritenendola parte costitutiva del diritto alla salute ed elemento imprescindibile per l'attività di tutti gli operatori sanitari. Contestualmente viene istituito l'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità con il compito di raccogliere i dati dai centri regionali (che saranno obbligatori) e di definire i programmi per la sicurezza del paziente nonché quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario. Quest'organo è il primo passo per giungere ad un vero e proprio sistema nazionale integrato per la sicurezza dei percorsi di cura e la capillare diffusione di percorsi formativi specifici. È stata introdotta una previsione (già presente in alcuni paesi di common law) sulla protezione delle informazioni relative ai rischi. Si tratta di una misura di fondamentale importanza per lo sviluppo dei sistemi di prevenzione, in quanto consentirà alle strutture di venire a conoscenza di situazioni di rischio finora non segnalate per il timore di una eventuale acquisizione del materiale nell'ambito di indagini giudiziarie.

Rilevante è tutta una serie di novità veicolate tramite proposte ben articolate, ad esempio la giurisdizione della Corte dei Conti, che offre garanzie di terzietà con la possibilità di valutare i profili organizzativi della struttura e i carichi di lavoro dei sanitari quando deve stabilire la sussistenza della colpa grave.

Non potendo introdurre una “depenalizzazione” che sarebbe stata incostituzionale, il legislatore ha concentrato il suo impegno sull'introduzione di utili deflattivi del contenzioso medico legale affinché siano sottoposti a processo (Civile, Penale, Corte dei Conti) solo quei casi realmente meritevoli del vaglio del giudizio e non le pretese infondate, pretestuose e strumentali ad ottenere risarcimenti non dovuti. Così sul versante delle novità segnaliamo la disposizione che diversifica la responsabilità dei medici dipendenti pubblici, che è di natura extra contrattuale, con il vantaggio di una prescrizione più breve (5 anni anziché 10 anni) e l'onere della prova a carico del paziente, quando siano coinvolti i medici, mentre quella della struttura resta contrattuale.

Fondamentale è poi la previsione dell'obbligo in capo alla struttura di informare necessariamente il medico qualora sia citata in giudizio civile dal paziente o addivenga ad un risarcimento dei danni in via bonaria, stragiudiziale. In difetto non potrà essere esercitata l'azione di rivalsa. Questo importantissimo presidio impedirà che il medico, all'oscuro di un processo perso dall'azienda o del pagamento di un risarcimento al paziente da parte dell'ente a sua insaputa, si veda esposto a rimborsare ingenti somme al suo ospedale senza aver avuto alcuna opportunità di contestare l'addebito, difendersi e portare prove a sua discolpa.

Del pari, l'accertamento tecnico preventivo deflazionerà il giudizio civile. L'esclusione di responsabilità in caso siano seguite le linee guida e buone pratiche e sia contestata l'imperizia, deflazionerà il giudizio penale.

La nuova norma ha dovuto conciliare interessi molto differenti, ovvero la tutela dei pazienti e il loro diritto a un giusto risarcimento in caso di danno, la possibilità per i professionisti sanitari di lavorare senza la costante preoccupazione dei processi, la disponibilità sul mercato di idonee coperture assicurative, le esigenze di una giustizia che si fondi su accertamenti non solo medico-legali ma anche specialistici.

Si tratta senz'altro di una Legge importante, in quanto è la prima norma nazionale che affronta in modo sistematico due tematiche nevralgiche: sicurezza delle cure e responsabilità, che hanno un impatto innegabile sulla tutela della salute ed i bilanci economici delle Regioni. È la 1° norma in tema di salute che dà l'avvio alla possibilità di una disciplina organica e coerente anche a mezzo di futura legislazione.

L'iniziativa del Convegno Dalle "Italie della salute" ad un sistema nazionale per la sicurezza delle cure: la legge 24/2017 si propone di fornire un'occasione di approfondimento e di riflessione sulle disposizioni introdotte con la nuova legge e l'impatto sul versante sanitario civile e penale dei diversi disposti normativi.

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