
1. REPERIBILITA’ DEI MODELLI
I modelli per la domanda possono essere scaricati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Il percorso da seguire è: Modulistica (a sinistra della home page); Novità – Ultimi modelli pubblicati (a destra della pagina web); Bonus famiglia:modelli e istruzioni bilingue (italiano-tedesco)
2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La richiesta è presentata direttamente all’Ente previdenziale dai soggetti interessati, utilizzando il modello predisposto. Per l’Enpam va inoltrata al seguente indirizzo:
Fondazione ENPAM - Casella postale n° 7216 - c/o ufficio P.T. ROMA NOMENTANO - P.zza Bologna n° 3 - 00162 ROMA.
La domanda può essere presentata anche tramite tutti gli intermediari autorizzati all’inoltro delle dichiarazioni annuali dei redditi (Caf, associazioni di categoria, professionisti abilitati).
I termini sono i seguenti:
• entro il 31 Gennaio 2009 (termine prorogato al 28 febbraio 2009 in sede di conversione del decreto), qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2007;
• entro il 31 Marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2008.
Diversi sono i termini, qualora si preferisca presentare la domanda in via telematica direttamente all’Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati:
• entro il 31 Marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2007;
• entro il 30 Giugno 2009, qualora il beneficio sia richiesto prendendo a riferimento il reddito complessivo del nucleo familiare riferito al periodo d’imposta 2008.
3. COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il richiedente, oltre a riportare i dati anagrafici, è tenuto ad indicare i dati dell’ente pensionistico che dovrà provvedere all’erogazione del beneficio economico e quindi nel riquadro dei dati del sostituto d’imposta si dovrà riportare:
• Cognome e Nome ovvero Denominazione: FONDAZIONE E.N.P.A.M.
• Codice fiscale: 80015110580.
4. QUANDO VIENE EROGATO IL BONUS
• Se la richiesta è stata presentata all’ente pensionistico sulla base del reddito percepito nel 2007, il bonus è pagato nel mese di marzo 2009;
• Se la richiesta è stata presentata all’ente pensionistico sulla base del reddito percepito nel 2008, il bonus è pagato nel mese di maggio 2009;
• In tutti i casi in cui non viene presentata la domanda all’ente pensionistico, il beneficio potrà essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008;
• I soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione dei redditi indicheranno nel modello presentato all’Agenzia delle Entrate le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, presso il quale si vuole ricevere il bonus.
5. COSA SUCCEDE SE VENGONO INCASSATI BENEFICI NON SPETTANTI ?
• Chi riceve un beneficio cui non ha diritto (in tutto o in parte) deve restituirlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’erogazione.
• Chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro lo stesso termine, deve restituire la somma tramite il modello F24.




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