
Oncologi, ortopedici, chirurghi e ginecologi. Medici in prima linea per diagnosi e terapie spesso ad alto rischio, e che più di altri si trovano ad affrontare un potenziale contenzioso legale. Secondo le stastistiche, infatti, le specializzazioni maggiormente soggette a denunce per prestazioni diagnostiche sono l’oncologia (19%), l’ortopedia (16,4%), la ginecologia e l’ostetricia (12,4%); per quanto riguarda le terapie spicca ancora l’ortopedia (20,3%), la chirurgia generale (13,4%) la ginecologia e l’ostetricia (12,1%).
A poco più di un anno dall’entrata in vigore della Legge Gelli sulla responsabilità medico-sanitaria, che prevede l'obbligo assicurativo per i camici bianchi e per le aziende sanitarie, l’identikit del medico “prudente” delineato a partire dai dati di AmTrust Europe, ci dice che i camici bianchi che più spesso hanno stipulato un’assicurazione sanitaria sono uomini (57%), del Nord d’Italia (43,4%), di età compresa tra i 50 e i 59 anni. In attesa dei decreti attuativi in materia assicurativa che chiuderanno il cerchio normativo delle Legge Gelli, la formazione si conferma elemento chiave della norma che regola la responsabilità professionale in ambito sanitario.
«L’ambito assicurativo è centrale, – commenta Consulcesi, network legale da sempre al fianco dei medici, –soprattutto per le specializzazioni mediche più a rischio contenzioso, ma la prevenzione dell’errore in Sanità passa senza dubbio per la formazione in materia di risk management: l’impennata nella fruizione di corsi in questo ambito, da parte di medici e strutture sanitarie, ne è la dimostrazione lampante».
«La formazione riveste un ruolo centrale nel dettato normativo della legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli) – sottolinea Paola Frati, professore ordinario di Medicina legale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. «È lo stesso articolo 3 – spiega la professoressa Frati - a prevedere l’individuazione di idonee misure per la prevenzione e la gestione dell’errore sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Legare il momento fondamentale della prevenzione dell’errore sanitario – conclude - con quello di una adeguata e continua formazione dell’esercente la professione sanitaria è uno snodo centrale della nuova legge».

Sisto illustra la riforma: responsabilità penale limitata alla colpa grave per chi rispetta linee guida e buone pratiche. Restano invariati i risarcimenti civili.

Cassazione: le attività assistenziali documentate hanno un valore diverso dalle valutazioni diagnostiche. Decisiva la ricostruzione delle condizioni del paziente.

Cassazione 26074/2026: un referto oncologico non comunicato e la perdita di chance di sopravvivenza. Decisivi il danno accertato e il suo rapporto con il ritardo.

La sentenza 34913/2026 impone di valutare la documentazione psichiatrica prima di escludere una ridotta capacità di intendere e di volere.
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