Canali Minisiti ECM

Cassazione, l'Irap è dovuta dal medico se ha dipendenti

Medlex Redazione DottNet | 27/11/2018 19:23

L'imposta va pagata se il sanitario si occupa di medicina di gruppo in convenzione con il SSN

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di imposizione all'IRAP. Con l'ordinanza del 19 novembre 2018 n. 29722, i giudici di legittimità hanno stabilito che deve versare l'imposta il sanitario che si occupa di medicina di gruppo in convenzione con il SSN che si avvale della collaborazione di un infermiere e di un tecnico informatico e che ha alle sue dipendenze del personale con mansioni di segreteria.

pubblicità

Infatti, in accoglimento del ricorso del Fisco avverso la decisione della CTR favorevole al professionista, la Corte ha ricordato la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, con la quale è stata fatta chiarezza sulla spettanza dell'imposizione IRAP. Secondo gli Ermellini, in tale occasione, il requisito dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; ricorre inoltre quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. La CTR non aveva dunque fatto corretta applicazione di tali principi, pertanto la causa è stata rimandata alla Corte territoriale in diversa composizione.

Commenti

I Correlati

Controlli fiscali, personale, dati e attività sanitaria: il perimetro delle verifiche è più ampio di quanto si immagini

Via libera a un disegno di legge per riformare la Commissione che decide sui ricorsi contro gli Ordini. Obiettivo: maggiore efficienza e tempi certi nei procedimenti.

Nursing Up denuncia uno squilibrio strutturale tra medici e infermieri. Ma il punto non è solo quantitativo: il sistema sta cambiando senza aver chiarito chi fa cosa.

Sentenza passata in giudicato: le Regioni non possono limitarsi a controlli formali sui titoli dei medici stranieri. Fnomceo: decisione destinata a orientare la giurisprudenza.

Ti potrebbero interessare

Dallo Statuto del contribuente ai limiti di durata: le garanzie che regolano l’accesso della Guardia di Finanza

Negli studi medici la presenza di dati sensibili impone limiti precisi: serve un’autorizzazione specifica dell’autorità giudiziaria, come chiarito dalla Cassazione

Dalla Tessera sanitaria ai social: i nuovi strumenti di incrocio dati rendono le verifiche più mirate e meno casuali

Una sentenza della Cassazione chiarisce fino a dove può spingersi l’attività ispettiva quando entra in gioco il segreto professionale

Ultime News

Più letti