Canali Minisiti ECM

Cassazione, l'Irap è dovuta dal medico se ha dipendenti

Medlex Redazione DottNet | 27/11/2018 19:23

L'imposta va pagata se il sanitario si occupa di medicina di gruppo in convenzione con il SSN

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di imposizione all'IRAP. Con l'ordinanza del 19 novembre 2018 n. 29722, i giudici di legittimità hanno stabilito che deve versare l'imposta il sanitario che si occupa di medicina di gruppo in convenzione con il SSN che si avvale della collaborazione di un infermiere e di un tecnico informatico e che ha alle sue dipendenze del personale con mansioni di segreteria.

pubblicità

Infatti, in accoglimento del ricorso del Fisco avverso la decisione della CTR favorevole al professionista, la Corte ha ricordato la sentenza delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016, con la quale è stata fatta chiarezza sulla spettanza dell'imposizione IRAP. Secondo gli Ermellini, in tale occasione, il requisito dell'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell'IRAP ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; ricorre inoltre quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. La CTR non aveva dunque fatto corretta applicazione di tali principi, pertanto la causa è stata rimandata alla Corte territoriale in diversa composizione.

Commenti

I Correlati

I medici italiani si attestano a 142 mila dollari a parità di poter d’acquisto, poco sopra la media ma lontani da Irlanda, Paesi Bassi e Germania

Via libera in Conferenza Stato-Regioni ai criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi. La Fno Tsrm e Pstrp: “Tappa cruciale di un percorso avviato nel 2018”.

Anaao Assomed: persiste il clima di caccia alle streghe. Cimo-Fesmed: Sospendere l’intramoenia sarebbe un boomerang per il Servizio sanitario nazionale

La legge 132/2025 semplifica l’uso dell’intelligenza artificiale nell’ambito della ricerca e sperimentazione medica: resta l’obbligo di informare i pazienti sull’utilizzo dell’AI e sul trattamento dei loro dati personali

Ti potrebbero interessare

In tema di truffa contrattuale, il silenzio può essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio-inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo"

Impiegati a San Marino. Anelli: "sentenza dopo quella della Consulta"

Il Presidente Baldini: “Rigettato tentativo di spostare giudizio su Corte dei Conti”

La medicina difensiva nel nostro Paese è al secondo posto tra le concause per la fuga all’estero, senza dimenticare gli enormi oneri economici che comporta

Ultime News

Più letti