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Ecm, come mettersi in regola per i crediti 2014/2016

Professione Redazione DottNet | 27/11/2018 19:58

C'è tempo per tutto il 2019: la delibera Agenas con le istruzioni

C'è tempo fino alla fine del 2019 per mettersi in regola con i crediti Ecm. Lo stabilisce la delibera Agenas (clicca qui per scaricare il testo completo) che consente ai medici di assolvere alla formazione relativa al triennio precedente (2014-2016) e, per il nuovo triennio. Il testo offre anche l'opportunità di aumentare la percentuale dei crediti acquisibili mediante autoformazione, che ora può coprire il 20% del fabbisogno e non più solo il 10%, come è stato finora. 

Per cui, come si legge nella

dottnet.it/file/95164/crediti-ecm/" target="_blank">delibera, potranno adempiere agli obblighi "I professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo di completare il conseguimento utilizzando i crediti maturati in tutto il triennio 2017/2019, considerando cioè tutta la formazione ECM effettuata fino al 31 dicembre 2019". Da notare che "i crediti trasferiti al triennio 2014-16 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019 e che tale spostamento sarà irreversibile".

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Quest'anno si è preso definitivamente atto che, malgrado sia cresciuto il numero dei professionisti sanitari certificabili per il triennio 2014-16, il soddisfacimento dell'obbligo formativo è stato raggiunto da poco più del 50% fatto cento il numero di tutti i professionisti sanitari. Per ovviare, si dà ai sanitari che non hanno soddisfatto l'obbligo di 150 crediti in 3 anni entro il 2016 la possibilità di soddisfare il fabbisogno con ore di formazione svolte con eventi programmati nel triennio 2017-19.

La Commissione sottolinea che nella realtà il fabbisogno di crediti non è 150 in 3 anni ma dipende dalle situazioni contingenti e personali che, in base alla delibera 2016, si traducono in esoneri (per gli specializzandi), esenzioni, altre riduzioni. I crediti conseguiti nel triennio 2017-19 andranno dunque a soddisfare il fabbisogno formativo pregresso, ma ciò non avviene in automatico: il medico dovrà collegarsi online con il portale del consorzio di gestione anagrafica dei professionisti sanitari-Cogeaps, e una volta sul sito dovrà spostare manualmente i crediti conseguiti sulla competenza del precedente triennio, che verranno acquisiti come recupero del debito formativo pregresso e non potranno più essere spostati. 

Possono essere destinate al recupero del debito 2014-16 anche partecipazioni ad eventi già acquisite per questo triennio sul portale Cogeaps: questo vale per tutte le professioni sanitarie, dai medici e farmacisti agli infermieri e ai professionisti contemplati dalla legge 3/2018 (tecnici, fisioterapisti, ostetrici etc).  La delibera risolve anche il quesito logicamente successivo, su come totalizzare più crediti del previsto in modo da riportarne alcuni sul triennio formativo passato senza causare un forte debito sul triennio presente.

E consente, come detto in apertura, il raddoppio della percentuale di crediti acquisibili con autoformazione, dal 10 al 20% di tutto il fabbisogno del triennio 2017-19. Ogni anno il Cogeaps fornirà ad Ordini e Federazioni un resoconto sull'obbligo formativo di questo e del precedente triennio e annuale. Infine, la delibera chiarisce che per i professionisti abilitati ma non ancora autorizzati ad esercitare -ad esempio chi si trasferisce dall'estero - l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine e, per le professioni che prima della legge 3/2018 non avevano un Ordine, dal 1° anno successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di studio abilitante.

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