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Cassazione: nessun risarcimento se il bugiardino è corretto

Medlex Redazione DottNet | 08/03/2019 14:39

Le aziende non sono tenute a risarcire il paziente per i danni collaterali prodotti dal farmaco se hanno segnalato la possibilità dell'effetto indesiderato nel bugiardino

 I gruppi farmaceutici non sono tenuti a risarcire il paziente per i danni collaterali prodotti dal farmaco se hanno adeguatamente - e con informazioni aggiornate - segnalato la possibilita' dell' effetto indesiderato nel bugiardino. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 6587 depositata oggi, accogliendo il ricorso di tre gruppi industriali condannati dalla Corte di appello di Brescia a risarcire 220mila euro a un uomo che, a seguito dell' assunzione del farmaco "Neoduplamox", per una banale ferita lacero contusa alla mano destra, aveva sviluppato la rarissima sindrome di Lyell (una necrosi della pelle). Dunque, nessuno risarcira' il paziente. Non la multinazionale Procter & Gamble che distribuiva il farmaco (avrebbe dovuto pagare salvo poi rivalersi); non il gigante assicurativo HDI Global SE, Gruppo Talanx, (leader nelle assicurazioni di multinazionali); infine, neppure il produttore SmithKline Beecham, gruppo Glaxo, tra le prime industrie farmaceutiche mondiali.

Secondo il giudice di merito invece la circostanza che gli effetti indesiderati, riscontrabili con una percentuale di uno su un milione di casi, fossero segnalati nel foglietto illustrativo, non costituiva prova liberatoria, 'essendo ignote le cause dello scatenarsi della sindrome'. Soltanto la segnalazione delle cause infatti avrebbe messo il paziente in condizioni di valutare 'il rischio dell' assunzione' del prodotto. Un ragionamento bocciato dalla Terza sezione civile secondo cui dall' articolo 2050 del c.c., che regolamenta la responsabilita' per attivita' pericolose, non si puo' in alcun modo dedurre che 'a fronte di un effetto indesiderato di cui non si conosca la matrice, l' azienda farmaceutica debba optare tra l' assunzione dei rischi', con una responsabilita' di tipo sostanzialmente oggettivo, 'e la rinuncia alla produzione e alla commercializzare del prodotto'

Ai fini della sussistenza della prova liberatoria (di cui all' art. 2050 c.c.), prosegue la decisione, e' invece necessario valutare 'da un lato, la rigorosa osservanza di tutte le sperimentazioni e protocolli previsti dalla legge prima della produzione e della commercializzazione del farmaco'. Dall' altro, 'l' adeguatezza della segnalazione dell' effetto indesiderato, dovendosi solo per completezza precisare che non una qualunque informativa circa i possibili effetti collaterali del farmaco possa scriminare la responsabilita' dell' esercente, essendo invece necessario che l' impresa farmaceutica svolga una costante opera di monitoraggio e di adeguamento delle informazioni commerciali e terapeutiche, allo stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o almeno ridurre il rischio di effetti collaterali dannosi e di rendere edotti nella maniera piu' completa ed esaustiva possibile i potenziali consumatori'.

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