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Via libera agli specializzandi negli ospedali. Si accelera sugli Mmg

Sanità pubblica Redazione DottNet | 31/05/2019 17:49

Approvato il Dl Calabria: stop ai pensionati, gli psicologi entreranno negli studi dei medici di famiglia

Via libera all’assunzione di specializzandi e stop agli incarichi ai medici in pensione. Ma anche iniziative contro le carenze di medici di famiglia e l’ingresso degli psicologi negli studi Mmg. Sono i punti salienti del Dl Calabria – approvato dalla Camera e in attesa di passare all’altro ramo del Parlamento - che, come si sa, ha incorporato diversi provvedimenti per la sanità.

Bocciato, su parere contrario della Commissione Bilancio, dunque, l'emendamento del M5S che proponeva la possibilità di conferire per gli anni 2019 e 2020 incarichi con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 2 anni e non rinnovabili, a medici già in pensione che non abbiano superato i 70 anni. La misura è stata considerata dalla V Commissione suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.  

Si proroga al 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l’esercizio della professione medica disposto dal DM. 9 maggio 2018, n. 58 al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Per i medici veterinari, viene estesa la specifica disciplina già prevista a legislazione vigente ai fini dell’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario.
 
Vengono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all'ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. L'assunzione  a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari viene subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione.

Il punto più rilevante riguarda però l’ingresso degli specializzandi: le Aziende sanitarie potranno procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, degli specializzandi che verranno inquadrati con qualifica dirigenziale. Questo contratto non potrà avere durata superiore a quella residuale del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione, e potrà essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
 
Gli specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, sono applicate le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Questi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività pratiche professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano comunque iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica sarà a tempo parziale. Con specifici accordi tra le Regioni e le Università interessate verranno definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. La formazione teorica competerà alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
 
Per questo periodo gli specializzandi non avranno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio carico esclusivo, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica dovrà essere rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma verranno inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
 
Inoltre, per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia idonei all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è consentito l’accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti. Si apre infine alla presenza dello psicologo negli studi dei medici di famiglia.
 

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