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La Cassazione boccia il ricorso di ex specializzandi: era formazione

Professione Redazione DottNet | 27/08/2019 18:29

Sentenza storica dalla Suprema Corte che di fatto rimodula l'orientamento dei giudici

La Corte di Cassazione capovolge l'orientamento sulla vicenda dei medici specializzandi utilizzati in corsia e non retribuiti. L'occasione arriva  da una vicenda riguardante 35 clinici modenesi: la Suprema Corte ha sancito che l'attività ospedaliera degli specializzandi non è "lavorativa", ma "formativa". Un precedente giurisprudenziale importante che farà sicuramente da precedente. Ma veniamo ai fatti. La causa giunta in terzo grado era stata avanzata dodici anni fa da trentacinque medici, oggi tutti in attività: avviarono prima una protesta al Policlinico di Modena e all'ospedale di Baggiovara.

I reparti richiedevano agli specializzandi, professionisti in formazione, lavori in supplenza agli strutturati con paghe al minimo.

Nel 2007 il gruppo si è rivolto al Tribunale del lavoro chiedendo quali fossero i limiti della loro attività ospedaliera: "Chiediamo la condanna al pagamento di una remunerazione diversa (e superiore) rispetto a quella percepita in base al decreto legge del 1991". Dopo una prima sentenza favorevole, nel 2016 il Tribunale di Bologna, in Appello, ha bocciato le richieste. Di qui il ricorso in Cassazione contro Stato, Regione e l'Università di Modena e Reggio, datore di lavoro.

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I trentacinque medici hanno contestato che il pagamento delle prestazioni pubbliche avvenisse attraverso la forma del rimborso spese "quando l'attività richiesta era la stessa dei medici inquadrati a tempo pieno nel Servizio sanitario nazionale". E l'assegno non conosceva aumenti annuali basati sul costo della vita. La Corte suprema ha rigettato il ricorso, confermando il giudizio in appello: lo specializzando, hanno scritto i giudici, non svolge un'attività subordinata e non è inquadrabile neanche come lavoratore autonomo, "ma costituisce una particolare ipotesi di contratto formazione-lavoro oggetto di una specifica disciplina".

L'assegno dello specializzando serve solo "a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno nella formazione". Non può essere, quindi, uno stipendio per le attività svolte, "che non sono rivolte a vantaggio dell'Università, ma alla formazione teorica e pratica e al conseguimento di un titolo abilitante". Ancora: "Non esiste una differenza di trattamento tra gli specializzandi delle diverse università italiane e di quelle europee, per questo non è previsto un aumento dovuto all'indice Istat". L'aspetto economico è deciso di volta in volta dalle manovre economiche di governo. 

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