

I limiti dell'attività libero professionale e tutte le norme
Dopo l’insediamento del nuovo Governo, sono cominciati a circolare diversi dubbi sul mantenimento dell’istituto della cosiddetta pensione con Quota 100 (38 anni di contributi e 62 anni di età). Secondo alcuni, la sperimentazione potrebbe arrivare al suo termine naturale nel 2021; secondo altri potrebbe avere una fine anticipata al 31 dicembre di quest’anno o del prossimo. Certo è che la principale ragione per cui questo istituto è stato utilizzato meno del previsto, specie dai liberi professionisti, è proprio il fatto che con questo tipo di pensione sia negato lo svolgimento di attività libero professionali sino al compimento dell’età pensionabile (attualmente 67 anni).
Di qui il fatto che molti medici dipendenti stiano optando in massa per il pensionamento di anzianità e vecchiaia con il cumulo contributivo, nonostante un maggiore appesantimento burocratico, anziché con la Quota 100, alla quale potrebbero accedere con maggiore facilità.
Intanto, proprio per circoscrivere il perimetro della cumulabilità o meno della pensione di Quota 100 con gli altri redditi da lavoro autonomo o dipendente, è intervenuta l’Inps con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019.
Dalla circolare in effetti emerge una novità abbastanza positiva per gli aspiranti pensionati: è infatti possibile continuare a svolgere attività libero professionale in forma occasionale, a patto che non si superino i 5.000 euro lordi annui.
Va però tenuto presente che l’Inps conteggia anche i redditi riconducibili ai mesi precedenti a quello in cui viene erogato il trattamento (ad esempio, se si va in pensione ad ottobre, si terrà conto anche dei redditi da gennaio a settembre compresi).
Acquisiti questi nuovi elementi interpretativi, i medici prossimi pensionati di Quota 100 che non vogliono appendere definitivamente il camice al chiodo possono anche elaborare una strategia di sopravvivenza: andando in pensione al minimo a 62 anni e 6 mesi (considerando le finestre semestrali per i pubblici dipendenti), per quattro anni e mezzo dovranno cercare di far rientrare il loro impegno nei cinquemila euro annui, per poi riemergere come liberi professionisti puri a 67 anni. Va ricordato che comunque anche questi medici, sino al 68° anno di età, restano iscritti alla “Quota A” del Fondo di previdenza generale dell’Enpam e, tramite il versamento del contributo minimo obbligatorio alla gestione, assolvono ai loro obblighi contributivi sul reddito da lavoro autonomo.
La circolare fornisce anche ulteriori elementi interessanti: ad esempio, fa presente che, nonostante l’impossibilità di produrre reddito, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, ecc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Interessante anche notare che, mentre l’Inps dichiara incumulabili, fra l’altro, i redditi d’impresa, i diritti d’autore e i brevetti, sono invece cumulabili le indennità percepite dagli amministratori locali e quelle connesse a cariche pubbliche elettive; i redditi del socio apportatore di capitale e non di lavoro; l’indennità sostitutiva del preavviso; le indennità per trasferte e missioni fuori del territorio comunale; i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare l’imponibile e l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale.
Vale la pena, infine, di sottolineare che il medico dipendente privato (quindi non l’ospedaliero) può esprimere nella domanda di pensione la volontà di differirne la decorrenza, escludendo in tal modo un reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza.
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