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Indennità per l'incentivo all'esodo, perché conviene

Professione Redazione DottNet | 03/01/2020 17:01

Il legislatore fiscale riconosce questa funzione sociale, applicando agli importi erogati degli interessanti benefici

Non sono infrequenti i casi di medici dipendenti di case di cura in crisi proprietaria che vengono licenziati in nome di un vero o presunto ricambio generazionale. A questi soggetti viene corrisposto un importo a titolo di incentivo all’esodo, il cui scopo dovrebbe essere quello di traghettare il beneficiario verso la pensione, consentendogli di godere di un certo reddito sino al momento del raggiungimento dei requisiti prescritti. 

Il legislatore fiscale riconosce questa funzione sociale, applicando agli importi erogati degli interessanti benefici, che non molti conoscono ed è qui il caso di ricordare.

 Sul piano fiscale, l'articolo 17, comma 1, lettera a, del Tuir  ricomprende nell’elenco di emolumenti ai quali è applicabile la tassazione separata tutte le somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, e quindi anche l’indennità percepita per l’incentivo all’esodo.

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 Per il dipendente tali emolumenti non saranno cumulati con gli altri redditi percepiti nello stesso anno d’imposta (scongiurando così l’applicazione della più alta aliquota marginale Irpef e delle addizionali comunali e regionali) ma si applicherà la stessa aliquota determinata dal sostituto d’imposta per tassare il trattamento di fine rapporto. Va ricordato che lo stesso Tuir, all'articolo 19, comma 1, dispone una completa riliquidazione rispetto all’aliquota determinata dal sostituto d’imposta non solo del Tfr, ma anche di tutte le altre somme, come l’incentivo all’esodo, sottoposte alla medesima tassazione separata. Infatti, l’incentivo all’esodo ricevuto dal datore di lavoro viene riliquidato sulla base dell’aliquota media di tassazione applicabile su tutti i redditi percepiti dal dipendente nel quinquennio antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro.  Ovviamente il ricalcolo può ridurre l’importo netto che resterà effettivamente nelle tasche del lavoratore, ed allora, nello stabilire l’importo della somma incentivante, si dovrà tenere conto di questa ulteriore contrazione dell’importo. 

Per il datore di lavoro le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo non sono soggette ad oneri contributivi. L'articolo 12, comma 4, lettera b, della legge 153/1969 prevede infatti la completa esenzione contributiva di tali somme proprio al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori ed il ricambio generazionale. 

E’ opportuno precisare che, poiché il nostro ordinamento non prevede un criterio unico (normativo o contrattuale), il calcolo dell’incentivo all’esodo potrà essere effettuato prendendo a base il lordo astrattamente maturato, e cioè formule di calcolo proporzionate all’anzianità di servizio ed al valore della retribuzione del dipendente oppure, come già detto, si terrà conto delle ritenute d’acconto e del ricalcolo stabilito ex lege. In ogni caso, per il datore di lavoro è buona norma informare preventivamente il percipiente che la somma ricevuta al netto della ritenuta d’acconto potrà ridursi, caso per caso, a causa dell’applicazione di aliquote Irpef più elevate in sede di ricalcolo. 

Interessante rilevare che, per quanto riguarda le somme indicate nell'art. 17, co.1, lett. a),b),c) e c-bis), D.P.R. 917/1986 incluso l’incentivo all’esodo, la norma stabilisce che è onere dell’Amministrazione finanziaria includere tali redditi nel reddito complessivo dell’anno in cui sono stati percepiti, qualora questa scelta risultasse più favorevole al contribuente. Questa possibilità si concretizza soprattutto in caso di rapporti di lavoro brevi, per i quali l’inclusione nella tassazione ordinaria consente di sfruttare al meglio le deduzioni e le detrazioni per carichi familiari.

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