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Bonus 600 euro: stop al doppio beneficio fiscale

Nel concetto di reddito complessivo a cui fa riferimento il testo del Decreto del 28 marzo 2020 va incluso anche il reddito sottoposto al regime agevolato
Previdenza

Torniamo ad occuparci dell’indennizzo statale di 600 Euro erogato dall’ENPAM ai sensi del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020, la cui richiesta doveva essere presentata entro il 30 aprile scorso.

In particolare, è stato espresso il dubbio sul se, nell’ambito del concetto di reddito complessivo, ai fini del rispetto del limite di 50.000 euro nel 2018, necessario per avere diritto al beneficio, debba essere incluso anche il reddito professionale assoggettato ad imposta sostitutiva per effetto dell’applicazione del regime fiscale agevolato (c.d. regime forfettario).

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 La circostanza che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non vada esposto nel Quadro "RN" del Modello Unico rileva esclusivamente ai fini della determinazione dell’Irpef dovuta dal contribuente. Nell’ambito del regime fiscale ordinario, la tassazione è, infatti, calcolata tenendo conto del reddito complessivo e degli altri elementi che incidono sul calcolo dell’Irpef (ossia in generale, gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta); nel regime ordinario, sono inoltre dovute le addizionali regionali e comunali all’Irpef.

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva è, invece, escluso dal quadro "RN" trattandosi di un regime fiscale in cui la specifica tassazione sostituisce quella ordinaria (per i redditi che rientrano nel regime forfettario, si applica un’aliquota fiscale unica e non sono dovute le addizionali regionali e comunali). Si tratta, in sostanza, di un regime fiscale agevolato che, in presenza di determinati requisiti di legge, consente al contribuente di godere di una tassazione più favorevole di quella che verrebbe applicata nell’ambito del regime fiscale ordinario.

Con questa premessa, in assenza di una diversa ed esplicita previsione, si ritiene che, nel concetto di reddito complessivo a cui fa riferimento il testo del Decreto del 28 marzo 2020, debba essere incluso anche il reddito sottoposto al regime agevolato in considerazione del fatto che la distinzione a cui si è fatto precedentemente riferimento ha rilevanza esclusivamente fiscale.

In altri termini, il "reddito complessivo" va inteso come reddito percepito complessivamente dall’interessato, a prescindere dal regime fiscale a cui è sottoposto. Pertanto, nel periodo d’imposta 2018, ai fini del requisito reddituale per il riconoscimento dell’indennizzo di 600 euro, occorre considerare anche il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Qualche notizia, in conclusione, sul pagamento di questo bonus: il 17 aprile scorso l’Enpam ha pagato l’indennizzo ad oltre 20.500 beneficiari, che fino a quel momento avevano presentato la relativa domanda e l’avevano integrata con le specifiche successivamente richieste dal Governo. Quel pagamento, aggiunto a quello di tutte le altre Casse dei professionisti, ha esaurito lo stanziamento statale (si ricorda che in questa occasione l’Enpam fa soltanto da tramite per l’erogazione, ma l’importo in questione deve essergli restituito dallo Stato).

Le altre migliaia di potenziali beneficiari sono quindi rimaste a bocca asciutta, in attesa che il Governo rifinanzi la misura di sostegno. Ma il Presidente Oliveti ha già annunciato che, anche se non dovessero essere reperite le risorse necessarie, sarà l’Enpam a farsene carico in proprio. Per i tempi, è lecito ritenere che tutte le domande non ancora soddisfatte, lo saranno entro il corrente mese di maggio.

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