
Disparità di trattamento tra dipendenti e libero professionisti. La Russa, Università La Sapienza: «L’infezione da Covid considerata come malattia e non come infortunio consente alle compagnie assicurative di non indennizzare le vittime»
Stesso danno, diverso trattamento. Nel mirino gli operatori sanitari, coinvolti dal Covid, che lavorano con regolare contratto in una struttura sanitaria pubblica o privata ed i rispettivi colleghi che invece svolgono la loro attività in forma libero-professionale, come dentisti, farmacisti, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale. .
L’INAIL ha riconosciuto l’infezione da Covid come infortunio sul lavoro e quindi indennizzabile dall’ente, ma per le compagnie assicurative no.
«Si tratta di una disparità inaccettabile – commenta l’avvocato Francesco Cecconi, dello studio legale FCA – perché, a mio avviso, non può esservi alcuna differenza, da un punto di vista tecnico giuridico, tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sotto il profilo dell’interpretazione dell’evento infezione come infortunio». Secondo l’avvocato «non sussiste un mero automatismo nel riconoscimento dell’infortunio da Covid-19 da parte dell’INAIL, ma il principio stabilito dalla legge è chiaro ed è quindi paradossale che oggi le assicurazioni private escludano ogni forma di indennizzo in favore di quei lavoratori del settore sanitario che, in regime di libera professione, sono stati esposti ai medesimi rischi di contagio di coloro che hanno svolto quelle stesse prestazioni come lavoratori subordinati».
Infortunio e malattia. Per comprendere i motivi di questa disparità di trattamento, è necessario approfondire la questione sotto il profilo relativo alla definizione di “infortunio” e di “malattia” contenuta nelle Condizioni Generali dei contratti di polizza infortuni che, sotto questo aspetto, possono considerarsi sostanzialmente sovrapponibili.
«L’infortunio – spiega Raffaele La Russa, professore aggregato di Medicina Legale alla Sapienza di Roma – è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produce lesioni psicofisiche obiettivamente constatabili o che abbiano avuto come conseguenza la morte del soggetto, la sua invalidità permanente o l’inattività temporanea. Ora veniamo alle tre fattispecie di cui abbiamo parlato: la causa è fortuita, ovvero non è un atto voluto; è esterna, quindi non può essere endogena; è violenta, ovvero si concentra in un tempo molto breve a differenza della malattia professionale, che invece è diluita nel tempo, in mesi o anni. Ecco, tutte queste caratteristiche noi le ritroviamo nel caso in questione, ovvero del Covid-19. Le compagnie assicurative, però, vogliono far passare l’infezione da Covid non come infortunio ma come malattia e, in quanto tale, non indennizzarla. Alcune polizze, però, possono escludere a priori le infezioni o avere dei criteri di esclusione contro i quali non ci si può far nulla».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’avvocato Cecconi: «L’unica ragione di esclusione dalla indennizzabilità degli eventi riconducibili ad un’infezione virulenta (come quella da Covid-19) potrà essere giustificata solo ed esclusivamente dalla presenza, nelle condizioni generali di contratto, di una espressa clausola di esclusione, ma non certo perché un tale evento non rientri nell’ambito del concetto di “infortunio” quale avvenimento fortuito, violento ed esterno. Una volta ammessa la riconducibilità, in astratto, dell’evento “infezione” nell’ambito del concetto di infortunio indennizzabile, sarà comunque necessaria un’accurata indagine medico legale per stabilire, caso per caso, se l’infezione da Covid-19 sia stata la causa non solo necessaria ma anche sufficiente alla produzione del danno subito dall’assicurato».
«La comunità scientifica medico-legale sostiene chiaramente che quello da Covid è un infortunio sul lavoro. È importante portare avanti questo concetto e cercare di farlo indennizzare, anche perché quelli che rimarrebbero fuori dal risarcimento sono la maggior parte e, spesso, quelli che hanno combattuto il virus in prima linea. Se le compagnie non dovessero riconoscere questo principio, il professionista può fare ricorso alla magistratura». Va comunque specificato – conclude l’avvocato Cecconi – che, in caso di contenzioso giudiziale, ogni singolo caso presenterà sfaccettature e variabili molto diverse e che andranno approfondite caso per caso».
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